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Ultimo aggiornamento 29/02/2008
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Gli accertamenti fiscali, sono effettuati sempre piu' con metodi induttivi, senza che ci  siano elementi basati su fatti gravi precisi e concordanti, molto spesso poi gli uffici finanziari procedono o senza previo contraddittorio o non motivando il rigetto delle ragioni del contribuente.

Siamo sempre piu' esposti ad una dittatura fiscale, il modello unico 2007 ad esempio e' l'esempio piu' lampante di questo modus operandi finalizzato a distruggere i contribuenti, centinaia di modifiche, circolari, contrastanti tra loro e senza consultare le associazioni di categorie, una vera vergogna.

Basta conoscere le norme e la maggior parte degli accertamenti vengono annullati dai Giudici Tributari, questa e' la situazione creata da uno Stato che non e' in grado di fare i controlli e di combattere l'evasione fiscale, che molto spesso e' fisiologica e necessaria per non chiudere bottega, si ricorre alle medie nazionali, alla matematica, che in questo caso e' un opinione.

L'accertamento a seguito di verifica e' nullo in mancanza del contraddittorio. Commissione Tributaria di Bari Sez.7 Sentenza n. 15/07/2008 Depositata il 19/02/2008 su ricorso della srl  La P..difesa dal Dott. Giuseppe Marino

La mera applicazione dello studio di settore non e' sufficiente a realizzare l'accertamento di un rapporto giuridico tributario, occorre invece da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di circostanze idonee, gravi e afferenti, tali da ritenere accertata l'inattendibilità delle scritture contabili e la rideterminazione quantitativa del reddito fatta dal contribuente. Sent. n. 15 del 19 marzo 2007 (dep. il 27 marzo 2007) della Comm. trib. reg. di Torino, Sez. XXVIII

L'accertamento induttivo della capacità contributiva mediante l'applicazione degli studi di settore non esime l'Amministrazione finanziaria dall'assolvere all'onere probatorio sulla sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto atti a conferire gravità, precisione e concordanza alle risultanze presuntive degli studi di settore essendo ormai
pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale costituisce obbligo dell'ufficio tener conto dell'effettiva situazione personale del contribuente accertato nonché della realtà economica nella quale questi opera. Sent. n. 90 del 22 ottobre 2004 (dep. il 22 marzo 2005) della Comm. trib. prov. di Macerata, Sez.3

L'avviso di accertamento notificato agli eredi singolarmente oppure al decujus (il defunto) e' nullo, e' necessario notificare l'avviso collettivamente ed impersonalemnte a tutti gli eredi al vecchio domicilio del de cujus. Cassazione sentenza n. 10659 del 7 luglio 2003

Da cittadino mi chiedo, che fine fanno i nostri soldi? basterebbero solo le entrate dei giochi, enalotto, superenalotto, videogames, tutti in mano allo Stato per pagare le spese, ma purtroppo lo Stato e' un pozzo senza fondo, e il conto lo presentano a noi poveri sudditi.

Gli accertamenti fiscali sono sempre piu' effettuati con metodi indiretti, il classico esempio sono gli studi di settore e i parametri, che rientrano nella categoria degli accertamenti parziali. Lo Stato si e' reso conto che effettuare una verifica fiscale costa, e nello stesso tempo con le risorse disponibili, si riesce a controllare una piccolissima parte della platea dei contribuenti.

Se non si vogliono avere problemi e' necessario adeguarsi, L'art 10, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146 stabilisce che, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, gli studi di settore possono trovare applicazione solo se lo scostamento tra i ricavi e compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi avvenga in almeno due di tre periodi d'imposta consecutivi considerati, compreso quello da accertare. Se lo scostamento avviene secondo le condizioni su esposte, l'accertamento e' automatico, arriva direttamente. In poche parole bisogna adeguarsi un anno si e uno no.

Accertamenti ai proprietari di immobili

Ai fini delle locazioni arriva anche qui' l'accertamento indiretto,Con la finanziaria 2005 il Fisco ha stabilito, che se si vogliono evitare accertamenti bisogna dichiarare un canone il cui importo sia il maggiore fra il 10% del valore catastale o quello effettivamente pattuito nel contratto, ridotto con la deduzione forfetaria del 15 per cento. In sostanza, chi pattuisce un canone maggiore del 10% del valore catastale deve, naturalmente, dichiararlo e non subirà accertamenti..Le nuove norme, comunque, riguardano qualunque tipo di contratto di locazione, con la sola esclusione di quelli a canone concordato ex Legge 431/98. Tali disposizioni non riguardano ne’ Iva ne’ Ici.Il valore dell’immobile si calcola con la  rendita catastale, aggiornata del 5% e moltiplicata per 120. Ad esempio:Rendita 1000€ valore immobile 126.000€ (1000+5%= 1050 * 120=126000) il canone da dichiarare e’ di 12.601 (10% di 126000, maggiorato di 1 euro), ma non e’ proprio cosi’ in quando le disposizioni stabiliscono che il canone da dichiarare deve essere al netto del 15% della deduzione per spese di manutenzione quindi bisognerà dichiarare 14.824,70  che diminuito del 15% fa 12.601,00.

Accertamenti in base alle segnalazioni dell'anagrafe tributaria

Un'altro elemento da tener presento e' l'accertamento in base alle segnalazioni dell'Anagrafe tributaria, ad esempio registrate un contratto di locazione, una cessione di azienda, o una vendita di un immobile, non sfuggirete agli accertamenti se non riportate i compensi relativi nella dichiarazione.

Accertamenti in base al redditometro

Il redditometro (art.38 D.p.r. 600/73) e' uno strumento importante, che colpisce chiunque e consente di determinare l'incongruenza tra reddito dichiarato e tenore di vita, ad esempio se una persona e' disoccupata e possiede un imbarcazione da diporto dovrà spiegare con quali soldi sostiene tale spesa. Le voci, oggetto di valutazione per determinare la capacità contributiva (quella indicata dall'art.53 della Costituzione quale presupposto perché ogni cittadino concorra alla spesa pubblica), sono:  

 - Aeromobili - tra questi sono diversamente valutati gli aerei o gli elicotteri da turismo, gli alianti e motoalianti, gli ultraleggeri e deltaplani a motore;   

Navi e imbarcazioni da diporto - le sottocategorie sono stabilite in base al tipo di propulsione (vela o motore) alla stazza, al tempo di possesso;   

Autoveicoli - la distinzione è tra alimentazione a benzina o gasolio;   

Altri mezzi di trasporto a motore - campers, autocaravan, motocicli superiori a 250 c.c. di cilindrata;   

Roulottes;   - Residenze principali e secondarie - distinte per zone e per tipologia di disponibilità (proprietà o altro diritto reale, locazione stagionale e non, multiproprietà);   

Collaboratori familiari - conviventi e non, esclusi gli addetti all'assistenza di infermi e invalidi;  

 - Cavalli da corsa o da equitazione;   

Assicurazioni (escluse le Rc obbligatorie, le vita, infortuni o malattie).

La presunzione  negli accertamenti fiscali

Ormai la presunzione negli accertamenti fiscali e' sempre piu' utilizzata, tollerata dalla legge, ma nello stesso tempo disciplinata. Ma cosa s'intende per presunzione?L'art. 2727 del codice civile qualifica come "presunzione" l'operazione logico-intuitiva con cui dalla conoscenza di un fatto noto si deduce la prova di un fatto ignoto.la legge non ci dice come sia provato il fatto "noto" da cui prendiamo le mosse e, quindi, di per sé non esclude che la conoscenza del fatto "noto" derivi a sua volta da presunzioni, Il rischio rappresentato da questo strumento e' la possibilità, che da una presunzione ne scaturiscano molte altre ancora per cui la Cassazione ha enunciato un divieto di "presunzioni a catena", cioè della cosiddetta praesumptio de praesumpto (Cass.n.6033 del 23 giugno 1994).

Le presunzioni legali possono essere presunzioni juris tantum (presunzioni relative), che ammettono la prova contraria e presunzioni juris et de jure (presunzioni assolute) che non ammettono la prova contraria. Le presunzioni che non ammettono prova contraria sono evidentemente in contrto con il sacrosanto diritto alla difesa del cittadino costituzionalmente garantito.

La prova presuntiva costituisce uno strumento espressamente richiamato dalla normativa tributaria, sia al ricordato art. 39 del D.P.R. 600/73, sia, per quanto riguarda anche l'Iva all'art.54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il riferimento alle presunzioni riguarda anche l'accertamento induttivo, disciplinato corrispettivamente alle predette imposte al comma 2 dell'art. 39 e all'art. 55. Questo il quadro relativo all'azionabilità delle presunzioni in sede di accertamento e rettifica.

La prova presuntiva può fondarsi, oltre che su elementi plurimi aventi le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, come è nella rappresentazione tipica, anche su un solo elemento, purché questo assolva, anche sul piano della sola probabilità, alla dimostrazione del nesso tra fatto noto e quello che si intende dimostrare..

Per offrire la prova contraria alla presunzione viene poi prevista una sede specifica che è quella del contraddittorio contribuente-Amministrazione, in tale sede e' necessario dimostrare che la presunzione dell'ufficio non e fondata, che quindi dal fatto noto non senza un ragionevole dubbio si perviene al fatti ignoto, dimostrando con meccanismi alternativi di causa-effetto che si perviene ad una conclusione diversa.

 

Ma quali sono i termini di prescrizione?

Quattro anni se la dichiarazione e' stata presentata, cinque se omessa, art. 43 D.p.r. n.602/73

 

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