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Molti contribuenti stanno ricevendo avvisi di accertamento per l'aumento delle rendite catastali, la cui legittimità e' a dir poco discutibile, era necessario costituire una commissione censuaria, e non e' stato fatto e bisogna tener presente delle specificità dell'immobile oggetto dell'accertamento, anche quest'altro obbligo e' stato violato. Inoltre gli aumenti hanno interessato immobili delle cosi' dette zone bene delle città, escludendone altre, una violazione della parità di trattamento dei cittadini, che si e' trasformata in una vera e propria discriminazione di classe.
Gli accertamenti catastali inviati indiscriminatamente ai contribuenti senza tener presente la situazione personale e senza la consultazione delle commissioni rappresentative
Ecco le vittorie ottenute dallo studio fino ad ora: Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n. 529/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.273/20/2008 Depositata il 15/05/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.530/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.528/19/2008 Depositata il 15/09/2008 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza n.531/19/2008 Depositata il 15/09/2008
Mancanza di consultazione della Commissione Censuaria e mancata considerazione delle caratteristiche specifiche dell’immobile violazione dell’art.3 c.154 L.662/96 e art. 37 D.p.r. 1142/49
L’art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ai commi seguenti stabilisce:
Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni (13) e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, secondo i seguenti princìpi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine all'articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1997 e può essere periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito facendo riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe d'estimo. A tal fine sono indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso, la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie.
La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita;
Comma 155
Nei regolamenti di cui al comma 154 è stabilita la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali. Tale data non può essere in ogni caso anteriore al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
L’art.37 D.P.R. 1-12-1949 n. 1142 Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1950, n. 53.. Revisione del prospetto delle tariffe Stabilisce:
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle unità immobiliari o della loro capacità di reddito.
I nuovi prospetti delle tariffe sono soggetti all'approvazione da parte delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 32 e seguenti.
Non risultano istituite commissioni censuarie, che per lo natura e ratio legis dovrebbero tutelare gli interessi delle categorie in gioco, inoltre qualora questi fosse state istituite, non ne viene fatta menzione alcuna, rendendo nullo l’atto per mancanza di motivazione ed assenza di uno degli elementi essenziali.
Stiamo preparando ricorsi avverso gli avvisi di accertamento estimi .
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