Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com

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Acconti
Ultimo aggiornamento 05/01/2011
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Indice: 1. L'acconto delle imposte dirette, fonte normativa - 2. L'acconto Ire (Irpef) - 3.L'acconto Ires (Irpeg) - 4.L'acconto Irap -  5.L'acconto iva - 6. L'acconto dei minimi - 7.Storia legislativa degli acconti - 8.Acconti dovuti dagli eredi

 

1.L'ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

L'acconto e' stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1977, nella misura del 75% dalla L. 23 marzo 1977, n. 97 e per modalità e termini dall'art.  17  ("Razionalizzazione dei termini  di  versamento") del D.P.R.  7  dicembre     2001, n. 435, nonché, per la parte rimasta in vigore, l'art. 4, D.L.  2     marzo 1989, n. 69. Tale aliquota a causa delle incessanti necessità finanziarie dello Stato e' arrivato a toccare il 102,50% e poi leggermente ridotta

2. L'ACCONTO IRE-IRPEF

L’acconto  Irpef    è  pari   al   99%     dell’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta  precedente,  indicata  nel
rio RN34
L’acconto va versato in due rate  qualora  l’importo  della  prima  rata  superi 103,00 euro art.17 comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
 In tale ipotesi:
    • la prima rata, del 40%, è dovuta entro il  termine  del  versamento  a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
    • la seconda, del 60%, va versata entro il 30 novembre .    In caso contrario, il versamento  è  effettuato  in  un’unica  soluzione
entro il 30 novembre .

L'obbligo di versare l'acconto ipef-ire, scatta se l'imposta dovuta l'anno precedente di cui al rigo RN34 supera €52,00,Il comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001 stabilisce che i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires  (ex  Irpeg)  dovuti  ai sensi della L. n. 97 del 1977 e sue modificazioni, nonché  quelli  relativi all'Irap, devono essere effettuati in due rate, salvo che il  pagamento  da eseguire alla scadenza della prima rata non superi l'importo di  € 103,00. In sostanza il versamento dell'acconto in due rate, e' obbligatorio se gli  importi  evidenziati  al  rigo  RN34  (Irpef)  risultano, superiori ad  €262,00 . A tal punto, prosegue la disposizione, il 40 per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della  prima  rata,  mentre  il  residuo  importo 60 per cento  va corrisposto alla scadenza della seconda rata. La prima rata pari al  (40  per  cento di 99 per cento) e' versata il 20 giugno, oppure il 20 Luglio con la maggiorazione dello 0,40% in unica soluzione oppure in cinque rate, la seconda rata Irpef, che è pari al (60 per cento di 99 per cento) in unica rata entro il 30 novembre (non e' consentita la rateizzazione).

In definitiva:

Misura dell'acconto Irpef-Ire 99%

L'imposta RN34 non supera €52,00 l'acconto non e' dovuto.

RN34 Imposta superiore a €52,00, ma non superiore a €262,00 unica rata il 30 novembre

RN34 Imposta  superiore a €262,00 due rate 20 giugno (40% del 98%) e 30 novembre (60% del 98%).

3. L'ACCONTO IRES-IRPEG

Per quanto concerne l'Ires, che  si  applica  sul  reddito  complessivo netto determinato secondo le specifiche  disposizioni  stabilite  dal  Tuir (artt. 72 e seguenti), l'art. 77 sancisce esplicitamente  che  l'imposta  è commisurata a tale reddito con riferimento all'aliquota del  33  per  cento.L'art. 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344,  ha disposto che la misura dell'acconto per il 2005  è  aumentata  dal  99% al 102,50% ai  soli  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle società (Ires)L'obbligo di versare l'acconto Ires, scatta se l'imposta dovuta l'anno precedente di cui al rigo RN17 supera €21,00,Il comma 3 dell'art. 17 del  D.P.R. n. 435 del 2001 stabilisce che i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires  (ex  Irpeg)  dovuti  ai sensi della L. n. 97 del 1977 e sue modificazioni, nonché  quelli  relativi all'Irap, devono essere effettuati in due rate, salvo che il  pagamento  da eseguire alla scadenza della prima rata non superi l'importo di  € 103,00. In sostanza il versamento dell'acconto in due rate, e' obbligatorio se gli  importi  evidenziati  al  rigo  RN18 o RN26 (enti) risulta, superiore ad  252,00. A tal punto, prosegue la disposizione, il 40 per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della  prima  rata,  mentre  il  residuo  importo 60 per cento  va corrisposto alla scadenza della seconda rata. La prima rata pari al 39,2 per cento (40  per  cento di 98 per cento) e' versata il 20 giugno, oppure il 20 Luglio con la maggiorazione dello 0,40% in unica soluzione oppure in cinque rate, la seconda rata Irpef, che è pari al 58,8 per cento (60 per cento di 98 per cento) in unica rata entro il 30 novembre (non e' consentita la rateizzazione).

In definitiva:

Misura dell'acconto Irpef-Ire 100,00%

L'imposta RN17 non supera €21,00 l'acconto non e' dovuto.

RN17 Imposta superiore a €21,00, ma non superiore a €252,00 unica rata il 30 novembre

RN17 Imposta  superiore a €252,00 due rate

4. L'ACCONTO IRAP

Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  446  e  dell’art.17 , comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  i  versamenti  in acconto
relativi all’Irap devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Il versamento dell'acconto  è  dovuto  solo  se  l'importo  complessivo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente è  almeno  pari  ad euro 21,00.  L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali  non  è  dovuta  se  i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano euro 10,33.

Misura dell'acconto Irap 99%

Irap non deve essere versata se l'importo indicato nel rigo "Imposta dovuta" della dichiarazione Irap:

esempio

L'imposta  non supera €21,00 l'acconto non e' dovuto.

Imposta superiore a €21,00, ma non superiore a €252,00 unica rata il 30 novembre

Imposta  superiore a €252,00 due rate

5. L'ACCONTO IVA

L'adempimento al pagamento di un importo a titolo di acconto Iva, che è stato introdotto nel nostro sistema tributario  dall'art.  6  della  L.  29 dicembre 1990, n. 405 (Finanziaria 1991), la Corte  di  Giustizia europea considerava sostanzialmente inammissibile la richiesta di pagamento di un  tributo  determinato  senza  il  verificarsi  del  momento impositivo (all’epoca si doveva pagare l’acconto iva sull’iva pagata l’anno precedente, senza possibilità di utilizzare un metodo previsionale). Poi sono state modificate le norme e introdotti tre metodi , il metodo storico (in base all’va pagata l’anno precedente), metodo previsionale (in base all’iva che si prevede si andra’ a pagare) e metodo al 20 dicembre (si calcolo l’iva a tale data e si calcola l’acconto). La data per versare l’acconto iva nella misura dell’88% e’ il 27 dicembre (si veda Agenzia delle  Entrate, risoluzione n. 157/E del  23  dicembre  2004. Per espressa previsione legislativa, i contribuenti che hanno  affidato a  terzi  la  tenuta  della  contabilità  possono  determinare  l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta  dovuta  in  base  alla liquidazione del mese di dicembre con riferimento  alle  registrazioni  del mese di novembre.  Tali contribuenti, denominati contribuenti mensili "posticipati", hanno quindi la possibilità di determinare l'acconto  nella  misura  pari  a  due terzi dell'Iva dovuta in base alla liquidazione per  il  mese  di  dicembre 2004 che,  come  noto,  viene  effettuata  in  relazione  alle  annotazioni eseguite nel mese di novembre  (circolare  n.  40  dell'11  dicembre  1993,).

In definitiva:

Misura dell'acconto Iva 88,00% Dell'Iva dovuta l'anno precedente (metodo storico), che si prevede si paghera' (previsionale), calcolata al 20 dicembre (questo metodo e' il piu' sicuro, puo' essere sostituito convenientemente da quello storico, se l'iva dell'anno precedente era a credito oppure inferiore di quella calcolata al 20 dicembre).

 

per i contribuenti con liquidazioni trimestrali "per opzione" non è dovuta la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1% (art.7 comma 3 del DPR 542/99)

I codici tributo da utilizzare sono:

• 6013, per i contribuenti mensili;

• 6035, per i contribuenti trimestrali

I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono i seguenti:

• 8904, per la sanzione;

• 1991, per gli interessi legali

 

 

 

5. L'ACCONTO PER I MINIMI

A partire dal 2008, l’art. 1, commi da 96 a 117, della L. 24 dicembre 2007, n.  244  (Finanziaria  2008)  ha  introdotto  il  regime  dei contribuenti minimi,  prevedendo  contestualmente  l’abrogazione  di  alcuni regimi contabili applicabili fino al periodo d’imposta 2007. Il regime applicabile alle persone fisiche esercenti  un’attività  d’impresa, artistica o professionale, in possesso di determinati requisiti usufruiscono di una tassazione agevolata      è tassato forfetariamente  con  un’imposta  sostitutiva  dell’Irpef  e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 20%; e non concorre alla formazione del  reddito  complessivo  del contribuente.

    Lart. 1, comma 105, della L. n. 244/2007 prevede che, per il versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta dai  contribuenti  minimi,  si osservano le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui  redditi delle persone fisiche (Irpef). Al riguardo, la Relazione governativa alla L. . 244/2007 ha chiarito che si  applicano,  tra  l’altro,  “le  disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”

Misura dell'acconto dell'imposta sostitutiva 99%

 

7. STORIA LEGISLATIVA DEGLI ACCONTI

A  decorrere  dall'anno  1977 l’acconto sorge nella misura del  75  per  cento art.1  L. 23 marzo 1977, n. 97, A partire dall'anno 1991 la misura dell'acconto è stata fissata  al  98 per cento dalle seguenti disposizioni:   - art. 4, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 405, ai fini dell'Irpeg;   - art. 1, comma 4, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito dalla  L.  29     dicembre 1991, n. 377, ai fini dell'Irpef.        Ai sensi delle disposizioni più recenti la  misura  dell'acconto  ha     subito numerose ulteriori modifiche a partire dall'anno 2000.         Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto dell'Irpef  è     ridotta all'87  per  cento,  ai  sensi  dell'art.  1  ("Modifiche  agli     scaglioni di reddito ed  agli  importi  delle  detrazioni"),  comma  4,     D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla L. 23  novembre  2000,     n. 354; la misura dell'acconto era già stata ridotta al  92  per  cento     dall'art. 6, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488.         A norma dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 268/2000, per il  periodo  di     imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000 la misura  dell'acconto     dell'Irpeg è ridotta dal 98 al 93 per cento. Per  il  medesimo  periodo     d'imposta la misura dell'acconto dell'Irap è ridotta dal 98 al  95  per     cento.    Per il periodo d'imposta 2001, l'acconto dell'Irpef è ridotto al 95   per cento, a norma dell'art. 3,  comma  3,  D.Lgs.  18  febbraio  2000,    n. 56.   Ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.  23  dicembre  2000,  n.  388  la     misura dell'acconto Irpeg è stata:  - ridotta dal 98 per cento al 93,5 per  cento  per  il  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre 2001;  - aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento per  il  periodo  di  imposta in corso al 31 dicembre 2002;   - aumentata dal 98 per cento  al  99  per  cento  a  decorrere  dal  periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003.   Circa l'acconto dell'IRES dovuto dall'ente o  società  controllante     per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore delle     disposizioni del Tuir, come modificato dal  D.Lgs.  12  dicembre  2003,     n. 344, vedasi  l'art.  4  ("Disposizioni  transitorie  ed  entrata  in     vigore"), comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 344/2003.     Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 344/2003, per il     periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'IRES,     la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento.         Circa la determinazione dell'acconto dovuto  ai  fini  dell'Ires  e     dell'Irap per il periodo d'imposta in corso alla data  del  19  ottobre     2005, vedasi l'art. 2, comma 10, D.L.  17  ottobre  2005,  n.  211,  in     vigore dal 19 ottobre 2005, da convertire entro il 17 dicembre 2005.  Ai sensi dell'art. 1, comma 301, L. 30 dicembre  2004,  n.  311,  a     decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura     degli acconti è fissata:   - al 99 per cento, per l'Irpef (futura Ire);      - al 100 per cento, per l'Ires.L'art. 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344,  ha disposto che la misura dell'acconto per il 2005  è  aumentata  dal  99  per cento al 102,50 per cento ai  soli  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle società (Ires)

8. L'ACCONTO DOVUTO DAGLI EREDI

Ai sensi dell’art.1 ultimo comma della L. 23 marzo  77  n.  97,  in  base al quale “nel caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta
in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto, gli  eredi  non sono tenuti al versamento”