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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Ultimo aggiornamento
13/03/2010
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Accertamenti agevolazioni prima casa
La perdita delle agevolazioni prima
casa - Come tutelarsi
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Hai perso le agevolazioni prima casa? non
e' tutto perduto
Al fine di usufruire delle
agevolazioni prima casa non e' necessario che entrambi i coniugi facciano la
residenza, ne basta uno solo.
Commissione tributaria Regionale di Napoli Sez. staccata di salerno Sentenza
del 15 ottobre 2008, n. 227
Il coniuge separato, che
e' costretto da sentenza del giudice civile a cedere la propria quota
dell'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima casa, per causa di
forza maggiore e per cause non a lui imputabili.
Commissione Tributaria Provinciale
di Bologna sentenza n. 75/03/2009 Depositata il
25/05/2009 su ricordo di F.D. difeso dal dottor Giuseppe Marino
L'agenzia delle entrate decade trascorsi tre anni
dalla registrazione dell'atto originario e non sopravvenuto, per cui deve
recuperare le agevolazione nel termine triennale.
Commissione Tributaria Regionale di Perugia Sent. n. 30 depositata il
13 febbraio 2002
La proroga di due
anni per la decadenza triennale per il recupero delle agevolazioni prima
casa non e' applicabile perche' non espressamente prevista
Comm. trib. prov. Sondrio, n. 39 depositata il
28 luglio 2008
Il ritardo del trasferimento
della residenza per lavori non ancora ultimati, costituisce causa di forza
maggiore e non fa decadere dalle agevolazioni.
Sent. n. 5 del 26 gennaio 2009 (ud. del 29 settembre 2008) della Comm. trib.
prov. di Pisa
Le agevolazioni prima casa
devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 anni dalla
registrazione dell'atto.
Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 21 novembre 2000, n. 1196
Al fine di usufruire delle
agevolazioni prima casa non e' necessario che entrambi i coniugi facciano la
residenza, ne basta uno solo.
Cassazione Ord. n. 2109 del 28
gennaio 2009 (ud. del 3 dicembre 2008)
Le agevolazioni prima casa
devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 anni dalla
registrazione dell'atto Sentenza n.12 del
24/01/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. XXIX
Le agevolazioni prima casa
devono essere recuperate a pena di decadenza entro 3 anni dalla
registrazione dell'atto Sentenza n. 45 del
12/06/2003 della Commissione Tributaria di Reggio Emilia sez.I.
Il coniuge separato,
che e' costretto da sentenza del giudice civile a trasferirsi e a cedere
l'immobile al coniuge non perde le agevolazioni prima casa, per causa di
forza maggiore e per cause non a lui imputabili.
Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sezione 9
Sentenza del 21 novembre 2007, n. 73
Non perde le agevolazioni l'agente di polizia
che per servizio trasferisce la propria residenza in altro comune.
Sent. n. 24 del 4 marzo 2009 della Comm. trib. prov. di Treviso
Spettano le agevolazioni
a chi possiede già un immobile inadeguato alla propria famiglia
e ne riacquista un'altro con le agevolazioni.
Cassazione Sent. n. 100.2009
Molti contribuenti si trovano
letteralmente oggetto di una persecuzione fiscale, per non aver rispettato i
requisiti per conservare le agevolazioni prima casa, vedendosi addebitare
decine di migliaia di euro di imposta di registro, che per chi vive già con
enormi difficoltà economiche costituisce una vera tragedia, causata spesso
dalla scarsa informazione dei propri professionisti, notai e commercialisti.
Le cose che bisogna sapere prima di
rischiare di perdere le agevolazioni, sono le seguenti: Entro 18 mesi
dall'acquisto bisogna avere la residenza nello stesso comune in cui si trova
l'immobile, o meglio farci direttamente la residenza. L'immobile acquistato
non si puo' vendere per almeno 5 anni, tranne il caso in cui si vende e si
riacquista entro l'anno successivo.
Moltissime sono state le cause che ho
seguito in particolare quando il rispetto di tali norme e' venuto meno per
cause di forza maggiore, come la separazione dei coniugi, lavori effettuati
con notevole ritardo, consegna in ritardo da parte delle cooperative, agenti
di polizia, carabinieri, guardia di finanza e militari delle Forze armate,
che per il loro lavoro non possono facilmente fare residenza o risiedere
nello stesso comune.
Per la forza maggiore, io
personalmente mi sono battuto nel far riconoscere la non imputabilità del
ritardo a cause straordinarie non dipendenti dalla volontà del contribuente,
in tal senso una recentissima sentenza della Commissione tributaria
regionale di Firenze, del resto la ratio della norma e' combattere le
speculazioni e agevolare l'acquisto della prima casa, quindi quando c'e' un
ritardo che speculazione c'e'? La giurisprudenza e la dottrina hanno
evidenziato come le cause di forza maggiore possano portare a conseguenze
diverse. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, nella sentenza n.
49 del 1998 ha affermato che: "deve ritenersi sussistente la causa di forza
maggiore, ostativa alla revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa
di cui all'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, allorquando
lo stabilimento della residenza non avvenga entro l'anno, per il ritardo con
il quale viene disposto il trasferimento della sede di servizio del
dipendente". La Commissione tributaria centrale nella sentenza n. 1497 del
1996 , sotto il vigore della disposizione precedente che prescriveva che
l'immobile fosse adibito a propria abitazione, ha affermato che spettano le
agevolazioni in materia di "prima casa" anche qualora l'unità abitativa
destinata ad abitazione non venga in concreto utilizzata dall'acquirente a
causa del mancato ottenimento dell'immobile perché locato, pur essendo state
esperite tutte le azioni per ottenerne la riconsegna. La Commissione
provinciale di Pescara nella sentenza n. 65 del 2002 , afferma che il
tardivo rilascio dell'immobile da parte del locatario non costituisce evento
di forza maggiore in quanto le risultanze processuali non evidenziano alcuna
attività del contribuente intesa a conseguire la disponibilità dell'immobile
locato prima della scadenza di un anno fissato dalla legge . L'Agenzia
delle Entrate, nella risoluzione n. 35/E del 1° febbraio 2002 , riconosce la
rilevanza della forza maggiore allorché la decadenza sia causata da un
impedimento, sopraggiunto, imprevedibile e non soggettivo. Le condizioni
perché sia riconoscibile la forza maggiore sono che: - l'evento impeditivo
sia oggettivo e non prevedibile e tale da non poter essere evitato; - il
termine sia ancora pendente per poter dimostrare all'Amministrazione
finanziaria il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, come nel caso
del trasferimento della residenza nel luogo dove si è acquistata la casa per
l'abitazione principale; - l'acquisto non sia intervenuto dopo il
verificarsi dell'evento causativo di forza maggiore.
Le
agevolazioni prima casa per forze dell'ordine e forze armate (non e'
richiesta la residenza)Il
comma 1 dell'art. 66 della L. 21 novembre 2000, n. 342, "Misure in materia
fiscale" (cosiddetto Collegato alla Finanziaria 2000) prevede che il
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad
ordinamento militare e quello appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni
"prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza nel
comune in cui è situato l'immobile e, quindi, senza che si debba dichiarare
di voler stabilire la residenza nello stesso comune entro diciotto mesi.
Pertanto, i predetti soggetti non devono soddisfare le condizioni di cui
alla lettera a) della nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima,
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per beneficiare delle agevolazioni
fiscali di cui all’articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima,
allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, è sufficiente che l’acquirente
risieda nel territorio del comune in cui è ubicato l’immobile che intende
acquistare (o, in alternativa, che si impegni a trasferire la propria
residenza in tale comune entro 18 mesi dalla data di acquisto
dell’immobile). La legge (lettera a, del citato articolo 1) non richiede
altresì che l’acquirente risieda nell’immobile acquistato con le
agevolazioni fiscali, né che lo adibisca a propria "abitazione principale".
L'attuale normativa in materia di
agevolazioni fiscali (articolo 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima,
allegata al Dpr 131 del 26 aprile 1986) richiede unicamente che l'immobile
acquistato costituisca "casa di abitazione" e non anche che l'acquirente
dichiari di volerlo adibire a propria "abitazione principale", o che
comunque lo abiti personalmente o con la propria famiglia .È pertanto
possibile, anche subito dopo l'acquisto agevolato, concedere l'immobile a
terzi in locazione o in comodato, senza per ciò decadere dai benefici
fruiti.
Il frazionamento in due o più
unità immobiliari dell’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima
casa non è previsto dalla legge quale causa di decadenza dalle
agevolazioni prima casa.
Nell’ipotesi di vendita entro i
cinque anni dall’acquisto di immobile acquistato con i benefici prima
casa e realizzazione in appalto della nuova abitazione, l’amministrazione
finanziaria ha precisato che entro un anno dalla vendita non è
sufficiente iniziare i lavori di costruzione ma occorre quantomeno
realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 44/E del
16 marzo 2004). In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno,
si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto e sono dovute le
imposte ordinarie oltre a una sanzione pari al 30% della differenza e gli
interessi di cui all’articolo 55, comma 4 del Dpr 131/86.Una perizia quale
quella suggerita dal notaio potrebbe servire (anche se non è a stretto
rigore necessaria) a comprovare l’effettuazione del rustico entro l’anno.
Per poter beneficiare delle
agevolazioni fiscali "prima casa", la legge (lettera c, della nota II-bis
all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986,
n. 131) richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche
in regime di comunione legale con il proprio coniuge, di altra casa di
abitazione su tutto il territorio nazionale già acquistata con le
agevolazioni fiscali "prima casa". L’acquirente, inoltre, non deve essere
titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di altra casa di
abitazione sita nello stesso Comune in cui si trova l’immobile che si
intende acquistare con le agevolazioni(lettera b, della nota II-bis
all'articolo 1, della Tariffa citata). Di conseguenza, se il compagno della
lettrice vuole beneficiare ancora delle agevolazioni fiscali con riguardo
alla casa dei genitori (sia per quanto riguarda l’atto di compravendita, che
per quanto riguarda l’atto di mutuo), deve prima cedere (con un atto di
compravendita o con una donazione) alla lettrice la propria quota sulla casa
già acquistata con le agevolazioni fiscali. Per acquistare questa quota di
immobile, lil contribuente può beneficiare delle agevolazioni fiscali, sia
che acquisti la quota mediante atto di compravendita, sia che l’acquisti per
donazione. Infatti, qualora il titolare di una quota di immobile già
acquistato con i benefici fiscali proceda all’acquisto di un’ulteriore quota
dello stesso immobile, può giovarsi nuovamente delle agevolazioni fiscali,
purché sussistano le altre condizioni richieste ai fini delle agevolazioni
fiscali "prima casa", sopra elencate.
ATTENZIONE: SI PREGA NON RICHIEDERE
COPIE DI SENTENZE FAC SIMILE DI RICORSI , LA CONSULENZA GRATUITA RIGUARDA
ESCLUSIVAMENTE L'OPPORTUNITA' DELL'OPPOSIZIONE E LE POSSIBILITA' DI VITTORIA, IN
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