Ogni azienda, deve
effettuare il versamento del contributo e allegarla alla domanda, ad esempio su
una gara di 75.000,00 indetta dal comune, quest'ultimo paga 50€ e ogni
partecipante 20€.
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di
riscossione”, all’indirizzo
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),
presso qualsiasi ufficio postale.
• il codice fiscale della S.A. (dell'Ente che ha indetto l'appalto)
• il CIG che identifica la procedura. (il dati specifici dell'appalto)
La ratio del
pagamento e' il finanziamento delle autorità di vigilanza.
2. LE NUOVE REGOLE
FISCALI PER GLI APPALTI PREVISTI DALLA MANOVRA BIS D.L. 223/2006
Disciplina Iva nel subappalto (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter
D.l.223/2006)
Il comma 5 dell'art. 35 del decreto
ha aggiunto all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il seguente comma
6: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" .
In sostanza, la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese
nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell'inversione contabile,
rendendo l'appaltatore debitore dell'imposta e obbligandolo al relativo
versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza
addebito d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto ad
annotare le stesse sia nel registro delle fatture di cui all'art. 23, sia nel
registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche agli eventuali
rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.
La norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si
manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non
versi l'Iva addebitata all'appaltatore.
Il comma 6 prevede che l'efficacia della disposizione è subordinata
all'autorizzazione in deroga alla VI Direttiva comunitaria (Direttiva n.
77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) da parte degli organismi
comunitari preposti; essa si applicherà, quindi, alle prestazioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione.
Il comma 6-bis, inserito in sede di conversione in legge del decreto, estende
la facoltà di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante
dalla dichiarazione annuale Iva, prevista dall'art. 30, comma 3, lettera a),
del D.P.R. n. 633 del 1972, anche alle ipotesi in cui, nel
settore edile, siano rese le prestazioni di servizi disciplinate dal citato
comma 6 dell'art. 17 del medesimo decreto.
Il successivo comma 6-ter, anch'esso inserito in sede di conversione, consente
esplicitamente al subappaltatore che rientra nell'ambito applicativo del sesto
comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 di effettuare la compensazione
infrannuale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo
fatturare con Iva le prestazioni rese all'appaltatore, avrà normalmente una
posizione Iva a credito.
La norma, inoltre, eleva il limite di 516.456,90 euro, di cui all'art. 34,
comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ad un milione di euro a favore dei
subappaltatori il cui volume d'affari registrato nell'anno precedente riguardi
per almeno l'80 per cento prestazioni rese "in esecuzione di contratti di
subappalto".
Anche le disposizioni di cui ai richiamati commi 6-bis e 6-ter si
applicheranno successivamente all'autorizzazione dell'Unione europea prevista
dal predetto comma 6 dell'art. 35.
3. APPALTI - REQUISTI
ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI
-
Il 1° luglio 2006 e' entrato
in vigore il nuovo Codice degli appalti (Decreto legislativo 163/2006),
una rivoluzione per il settore. Ma già si annunciano modifiche, affidate a
decreti correttivi semplificati . Far slittare la data del 1° luglio non era
possibile: si tratta infatti di una scadenza obbligata, a causa di obblighi
comunitari e di direttive applicabili direttamente, anche senza la mediazione
della norma statale. Così, agli operatori non resta che tentare di prendere
le misure alle nuove norme, con la consapevolezza che stanno per cambiare
ancora.
Il momento da tener presente per applicare la nuova disciplina è quello della
pubblicazione di bandi o avvisi con cui si indice la gara. Quelli
pubblicati dal 1° luglio seguiranno la nuova normativa, mentre per i casi
di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, il Codice « De Lise» si
applica solo per gare in cui le imprese hanno ricevuto inviti a presentare le
offerte, spediti dopo il 30 giugno.
Le innovazioni in arrivo riguarderanno, con ogni probabilità, le trattative
private, l'appalto integrato e l'offerta economicamente più
vantaggiosa. La trattativa privata (che il Codice denomina «procedura
negoziata») può avvenire con preventivo bando o senza. C'è bando nel caso
di precedente gara non conclusa a causa di offerte irregolari o inammissibili.
Se invece la gara precedente è andata deserta, si può procedere anche
senza bando. In questa modalità si può operare anche per motivi di
natura tecnica, per lavori complementari o analoghi.
La diffidenza nei confronti dei meccanismi a procedura negoziata sarà
interessata dai decreti correttivi, che restringeranno la casisitica:
tuttavia, i bandi e gli inviti già attivati sotto il regime del Codice « De
Lise» continueranno ad applicare la procedura negoziata, a meno che non vi
sia un'espressa revoca da parte dell'amministrazione appaltante. Revoca che
potrà avvenire solo finché il contratto non è stipulato.
Anche l'appalto integrato è nel mirino: con tale procedura di gara si
consente all'impresa che dovrà costruire di controllare anche la
progettazione. Fino al 1° luglio esistono limiti all'importo e alla tipologia
di lavori realizzabili con commistione tra lavori e progettazione, mentre con
l'entrata in vigore del Codice è previsto un aumento degli appalti integrati
e una riduzione del numero delle gare di progettazione. Anche per gli appalti
integrati occorre tener presente che le procedure già iniziate con bando e
avvisi, difficilmente potranno essere revocate al sopravvenire di nuove norme,
in tutti i casi in cui la ricerca del contraente sia stata avviata ed abbia
già prodotto concreti risultati.
Infine, il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di
correzioni, sorgeranno problemi per gli appalti a cavallo tra queste e le
norme del Codice. Infatti, nelle gare il criterio di aggiudicazione deve
restare immutato per tutta la durata della procedura, al fine di non alterare
la situazione di parità tra concorrenti.
I soggetti pubblici che bandiscono le gare e i concorrenti vedono iniziare un
periodo incerto, quanto meno fino al momento dell'aggiudicazione e della
stipula del contratto. Solo dopo la stipula, infatti, si consolida la
situazione dell'impresa aggiudicataria e sorgono eventuali diritti a
risarcimenti. Solo dalla stipula, l'amministrazione perde il potere di
riesaminare le motivazioni che l'hanno indotta a bandire una gara e ad
aggiudicarla con criteri che si sono rivelati non ottimali alla luce di norme
sopravvenute e non ancora in vigore al momento della gara stessa.
Del resto, le gare non possono essere rinviate in attesa di norme ancora più
nuove di quelle che entreranno in vigore il 1° luglio, poiché ad esempio i
finanziamenti (anche comunitari) rischiano di estinguersi provocando danni
maggiori anche alle pubbliche amministrazioni.
Procedure di scelta. I criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono equiparati. È possibile
selezionare il vincitore attraverso l'asta elettronica
Sistemi di gara. Debuttano
gli istituti europei del dialogo competitivo, dell'accordo quadro e del
sistema dinamico di acquisizione
Realizzazione. Piena
libertà di scelta tra appalto di soli lavori e appalto congiunto di
progettazione (definitiva e/o esecutiva) e lavori
Valutazione offerte
anomale. Sotto le soglie europee l'esclusione automatica diventa facoltativa
Trattativa privata. Cambia
nome e diventa procedura negoziata. Può essere applicata in un maggior numero
di casi, tra cui le offerte irricevibili in prima battuta o l'impossibilità
di fissare i prezzi. A trattativa privata sono affidabili anche i lavori
complementari o successivi al primo lotto
Progettazione. Sotto i
100mila euro diventa obbligatorio affidare l'incarico tramite una gara
informale con almeno cinque concorrenti
4. Le fasce di appartenenza
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito
delle categorie loro attribuite, secondo gli importi :
I -
fino a £. 500.000.000 Euro 258.228,00
II - fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457,00
III -fino a £.2.000.000.000 Euro 1.032.913,00
IV -fino a £.5.000.000.000 Euro 2.582.284,00
V -fino a £.10.000.000.000 Euro 5.164.569,00
VI -fino a £.20.000.000.000 Euro 10.329.138,00
VII -fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707,00
VIII -oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707,00
N.B. Per le prime due fasce non e' necessaria la
certificazione di qualità, ma bisogna dimostrarne l'applicazione delle
procedure interne tramite dichiarazione.
5.
Il Durc - Documento unico di regolarità contributiva
Con il Dlgs 251/2004 (che introduce alcune disposizioni correttive del Dlgs
276/2003 di attuazione della legge Biagi) con obbligo, dal 26 ottobre 2004,
per il committente o il responsabile dei lavori di trasmettere
all'amministrazione comunale concedente, prima dell'inizio dei lavori,
oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (Dia),
il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione di regolarità contributiva.
Anche per gli
appalti pubblici e' obbligatorio il Durc,
La richiesta puo' essere effettuata per via telematica può
essere effettuata accedendo alternativamente a:
1.
www.sportellounicoprevidenziale.it (aziende, intermediari, stazioni
appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti);
2. www.inail.it (aziende e
intermediari) o a www.inps.it (aziende e
intermediari).
In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o
intermediario) può rivolgersi indifferentemente presso ogni struttura
territoriale di INPS o INAIL, identificandosi secondo le consuete modalità,
ovvero inoltrando agli stessi il modulo di richiesta tramite posta.
Il DURC deve essere richiesto al momento della
partecipazione alla gara, e fino all'aggiudicazione l'impresa può dichiarare
l'assolvimento degli obblighi contributivi, nonché prima dell'inizio lavori
oggetto di concessione edilizia o in sede di denuncia di inizio lavori.
6. Categorie SOA, per le quali
bisogna possedere le iscrizioni per la partecipazione agli appalti pubblici
(V. DPR 34/2000 Decreto Bargone sulla qualificazione delle imprese)
OG= OPERE GENERALI
OS= OPERE SPECIALISTICHE
Dove c'e' scritto Si e'
obbligatoria il possesso dell'iscrizione SOA della relatica categoria, non
non c'e'scritto e' possibile partecipare coprendo il requisito con altra
iscrizione appartenente alla categoria prevalente. es. Impianti idrici puo'fare
anche movimento terra anche se non possiede la categoria OS1.
7. Nuove soglie appalti
pubblici in vigore al 01/01/2008
La Commissione Europea, con
REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 del 4
dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea del 5.12.2007 L.317/34, ha rideterminato i valori delle "soglie di
rilevanza comunitaria" per i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture stabiliti della Direttiva 2004/18/CE, recepita in Italia
attraverso il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006).
Per la natura del provvedimento (regolamento
CE), i nuovi valori delle soglie trovano diretta applicazione anche in
Italia senza che sia necessario un provvedimento di recepimento.
I regolamenti CE, infatti, sono provvedimenti
direttamente esecutivi in tutti i paesi membri.
|
Tipologia di Contratto |
Soglie di rilevanza comunitaria |
|
Fino al 31/12/2007 |
Dal 1/1/2008 |
|
Appalti pubblici di forniture e di servizi |
211.000 EUR |
206.000 EUR |
|
Appalti pubblici di lavori |
5.278.000 EUR |
5.150.000 EUR |
|
Appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità
governative centrali |
137.000
EUR |
133.000 EUR |
Se ci si trova al di sotto della soglia e'
applicabile a discrezione dell'ente la procedura di esclusione delle offerte
anomale (media mediana) per cui vince chi si avvicina alla soglia di
anomalia.
Se ci si trova ad un valore maggiore della
soglia e' applicabile a discrezione dell'ente la procedura del massimo
ribasso, ma il ribasso deve essere giustificato da idonea documentazione già
in sede di gara.
8.
L'avvalimento - requisiti
L'avvalimento è un istituto giuridico
di recente introduzione nel nostro ordinamento, riguardante
il settore degli appalti pubblici (lavori, forniture e
servizi) rif. artt.49 e 50 D.Lgs. 163/2006.
Il tar di Bari Sez.I con sentenza 2486
del 10/10/2007 ha sancito i seguenti principi:
-
l'istituto dell'avvalimento è ammesso
pacificamente per i requisiti di capacità
economico-finanziaria;
-
sono irrilevanti per la stazione
appaltante i rapporti sottostanti esistenti tra il
concorrente e il soggetto avvalso;
-
la ratio dell'istituto
non è quella di arricchire la capacità tecnica
dell'impresa concorrente ma quella di consentire la più
ampia partecipazione alle gare.
Sotto il profilo sostanziale, si possono
classificare due tipologie di avvalimento:
-
operativo, riguardante le procedura di
gara;
-
di requisiti, riguardante la
qualificazione SOA
Avvalimento in sede di Gara
Questo tipo di avvalimento è
inerente le procedure per l'affidamento in
appalto lavori, servizi e forniture da parte
delle Amministrazioni pubbliche
Tramite tale istituto, un
operatore economico che partecipa ad una
procedura di gara per l'affidamento di un
appalto per il quale è richiesto il possesso
di determinati requisiti
(economico-finanziari o
tecnico-organizzativi), può dichiarare di
avvalersi dei requisiti di un'altro
operatore economico. Tale tipo di
avvalimento vale solo per la gara in oggetto
e, in caso di aggiudicazione, ha valore per
tutto il corso dell'appalto. L'Impresa che
"presta" i propri requisiti (ausiliaria) a
quella partecipante (ausiliata) resta
estranea sia alla gara che al successivo
contratto, ma deve formalmente impegnarsi
sia nei confronti dell'Impresa validata che
nei confronti della Stazione appaltante a
mettere a disposizione della prima, per
tutta la durata dell'appalto, tutte le
risorse di cui questa risulta carente.
Restano fermi i requisiti di ordine generale
rif.art.38 Dlgs 163/2006 c.d. codice degli
appalti pubblici, che devono essere
posseduti da entrambe.
Il principio, che già aveva
trovato manifestazione nella giurisprudenza
comunitaria e poi nazionale, è stato
formalmente regolato nelle direttive
comunarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato
recepito nella normativa nazionale con il
D.Lgs. 163/2006, che disciplina l'istituto
nell'articolo 49. Tale articolo a sua volta
riprende il dettato degli artt. 47 e 48
direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva
2004/17.
Avvalimento in sede di
qualificazione
L'istituto
dell'avvalimento nell'ambito
di sistemi di attestazione o
di sistemi di qualificazione
è regolato dall'art.50
che recepisce i principi
stabiliti dall'art. 52,
direttiva 2004/18 e
dall'art. 53, direttiva
2004/17.