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Per
ridurre i fastidi burocratici e snellire le pratiche amministrative, la
legge ha previsto modalità più semplici per la presentazione di
istanze alla pubblica amministrazione, ha eliminato l'obbligo di
certificare alcuni fatti, ha prolungato la durata della validità dei
certificati, ha previsto che molte circostanze che nel passato potevano
essere dimostrate soltanto con appositi certificati, possano oggi essere
"autocertificate" direttamente dai cittadini.
Il testo unico sulla documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, ha ampliato ulteriormente i
casi di autocertificazione ammessi, riordinando organicamente la
materia.
Le dichiarazioni sostitutive sono state organizzate in due grandi
categorie. Quelle che sostituiscono una certificazione, con le quali il
dichiarante attesta informazioni in proprio possesso su quanto già
risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica amministrazione. E
quelle che sostituiscono il tradizionale "atto notorio",
aventi per oggetto la veridicità di ogni altro fatto non risultante da
registri o elenchi.
Un'applicazione importante di tali nuove regole si ha nelle procedure di
partecipazione ai concorsi pubblici. Non è più necessaria la copia
conforme in bollo dei titoli da presentare (anche quando si tratti di
pubblicazioni da allegare), essendo sufficiente, a titolo definitivo, la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità
all'originale di una loro fotocopia non autenticata (in carta semplice),
ovvero che enunci comunque il contenuto dei titoli non allegati.
Presentazione
dell’istanza
La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto o sia
presentata unitamente ad una fotocopia, anche non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate anche per via telematica.
Validità dei
certificati
A
seguito delle disposizioni delle c.d. "leggi Bassanini", i
certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Per le altre certificazioni la
validità è stata portata a 6 mesi.
I certificati anagrafici e le certificazioni dello stato civile
conservano valore anche se scaduti, a condizione che l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni in esso contenute
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Quando non va
presentato alcun certificato
Nel
caso in cui il cittadino dichiari che determinati fatti, stati o qualità
risultino da documenti già in possesso della pubblica amministrazione
(non solo dell'ufficio competente ma di qualsiasi pubblica
amministrazione) i documenti stessi devono essere acquisiti d'ufficio.
Sono inoltre accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Infine, i dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita,
cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati.
Cosa
si puo’ autocertificare
I
cittadini possono autocertificare le seguenti circostanze:
• data e luogo di nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti politici
• stato di celibe, coniugato,
vedovo, separato o divorziato
• stato di famiglia
• esistenza in vita
• nascita del figlio
• decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente
• posizione agli effetti degli
obblighi militari
• iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni.
In
base alle nuove regole i cittadini possono inoltre autocertificare a
titolo definitivo (senza, cioè, essere obbligati, in un secondo
momento, a presentare il certificato) le seguenti circostanze:
• titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
• situazione reddituale o
economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente
l'interessato;
• stato di disoccupazione; qualità
di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga;
• qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel
foglio matricolare di servizio;
• non avere riportato condanne
penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della normativa vigente;
• qualità di vivenza a carico;
• non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
• tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di
concordato.
Cosa non si
puo’ autocertificare
Non
è consentita l'autocertificazione riguardo ai certificati:
• medici, sanitari, veterinari
• di origine
• di conformità CE
• di marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere prodotti in originale e possono essere
sostituiti con altro documento, solo se ciò sia disposto da leggi
specifiche. Non è possibile perciò presentare dichiarazioni
sostitutive: né di certificazione, né di atto notorio. Una eccezione
(a questa deroga) è prevista per i disabili, i quali potranno
autocertificare le proprie condizioni personali conformemente a quanto
precedentemente accertato da commissioni mediche o da strutture a ciò
deputate per legge (articolo 39 della legge
23 dicembre 1998, n. 448).
Acquisizione
diretta della documentazione
L'acquisizione
delle certificazioni deve in linea di principio essere assicurata
"d'ufficio", da parte della stessa amministrazione procedente.
Qualora, infatti, l'interessato non intenda o non sia in grado di
dichiarare le informazioni di cui l'ufficio pubblico ha bisogno, e sia
al tempo stesso in grado di indicare presso quali altri pubblici albi,
registri o elenchi essi sono certificabili, è l'ufficio stesso
procedente che deve provvedere alla loro acquisizione.
In tal caso, il certificato può essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza, e
il documento in questione può pervenire dall'altro ufficio anche per
via telefax, o mediante qualsiasi mezzo informatico o telematico idoneo.
La trasmissione con tali strumenti soddisfa il requisito della forma
scritta, per cui essa non deve (necessariamente) essere seguita
dall'invio a mezzo posta dell'originale.
Per quanto riguarda l'assenza di precedenti penali o di carichi
pendenti, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai
cittadini la produzione dei relativi certificati che invece debbono
essere richiesti d'ufficio.
Acquisizione
dei dati da documenti
I
dati contenuti in un documento di identità possono essere certificati
con la semplice esibizione del documento stesso. In base a questo
principio, possono considerarsi attestati con la semplice esibizione
tutti i dati in esso contenuti e che indichiamo di seguito:
• cognome e nome,
• luogo e data di nascita,
• cittadinanza,
• stato civile,
• residenza.
Quando l'acquisizione delle informazioni relative a situazioni personali
avviene attraverso un documento di riconoscimento dell'interessato in
corso di validità, la registrazione dei dati si fa attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica, non autenticata, del documento
stesso, la quale è poi inserita nel fascicolo. Se il documento di
identità è scaduto, ma i dati in esso riportati sono ancora attuali,
il cittadino può utilizzare ugualmente il documento scaduto per fornire
a un ufficio la certificazione dei dati che contiene; in tal caso è
necessaria una firma di convalida del cittadino che attesti come tuttora
attuali i dati risultanti dal documento non più in corso di validità.
E' opportuno precisare che per documento di riconoscimento si intendono:
• la carta di identità
• la patente di guida
• la patente nautica
• la tessera di riconoscimento
postale
• il porto d'armi
• il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici
• il passaporto per l'estero
• il libretto di pensione
• le tessere di riconoscimento
rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di
fotografia e di timbro.
Il
trattamento fiscale di
dichiarazioni sostitutive, istanze ed autentiche delle sottoscrizioni
Non
sono soggette all'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo:
a - le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni)
rilasciate ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sulla
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
b - le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (autodichiarazioni di
notorietà), rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/68;
c) - la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali.
Nessuna particolare esenzione è prevista per le istanze amministrative
(assoggettate di norma all'imposta di bollo, salvo che vi sia specifica
esenzione di volta in volta prevista), e per le copie conformi di
documenti originali.
Da notare che le dichiarazioni di cui al punto a) erano soggette
all'imposta di bollo solo sull'autentica di firma, fino a che questa era
prescritta prima della legge n. 127/97.
Allo stesso modo, fino all'entrata in vigore della legge 191/98, le
dichiarazioni indicate al punto b) scontavano l'imposta di bollo da lire
20.000. Ma il bollo, anche in questo caso, non era prescritto sulla
dichiarazione in quanto tale, bensì sul separato atto di autenticazione
della firma.
Mentre per le dichiarazioni sostitutive è prevista l'esenzione
dall'imposta di bollo, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il
rilascio dei certificati che, al contrario, sono soggetti ad imposta
tutte le volte in cui la legge non prescrive una specifica forma di
esenzione.
Tra i principali casi di esenzione, ricordiamo i certificati di
qualsiasi tipo trasmessi d'ufficio tra le amministrazioni dello Stato e
degli enti locali, ovvero scambiati all'interno delle amministrazioni
stesse. Un caso importante di esenzione dal bollo riguarda i certificati
presentati agli uffici finanziari per l'applicazione delle leggi
tributarie, come ad esempio:
- il certificato di destinazione urbanistica da allegare alla denuncia
di successione
- i certificati che si rendono necessari per l'aggiornamento della
residenza a seguito di variazioni della toponomastica o della
numerazione civica (o a seguito della istituzione di nuovi Comuni o
Province)
- le certificazioni degli organi di pubblica sicurezza attestanti la
presentata denuncia per smarrimento documenti, o per furto di auto o di
altri beni in genere, e le altre certificazioni dell'autorità
giudiziaria in materia penale, compreso il certificato generale del
casellario giudiziale contenente solo attestazioni in materia penale.
Nei casi di cambiamento di stato civile in cui è necessario l'estratto
dell'atto di nascita (come per l'adozione di un minore o per il cambio
del nome), questo dovrà essere acquisito d'ufficio e quindi senza
imposta di bollo.
Ogni
ufficio finanziario deve esporre al pubblico i nomi e le qualifiche dei
funzionari incaricati di ricevere le dichiarazioni sostitutive.
Gli uffici mettono a disposizione dei cittadini i moduli necessari per
le dichiarazioni sostitutive o per trascrivere i dati contenuti nei
documenti esibiti, oltre ad appositi modelli per raccogliere
suggerimenti.
Pro-memoria
Le dichiarazioni sostitutive presentate agli uffici finanziari ai fini
dell'applicazione delle leggi tributarie sono esenti dall'imposta di
bollo.
I
rischi per chi dichiara il falso
Con
le norme sull'autocertificazione la legge dà una dimostrazione di
fiducia nella correttezza del cittadino.
Questo non significa, naturalmente, che l'amministrazione rinunci ad
effettuare controlli.
Per questi motivi, nella modulistica sottoscritta dal cittadino devono
essere indicate le conseguenze cui può andare incontro facendo
dichiarazioni non veritiere, falsificando atti, utilizzando atti falsi o
contenenti dati non più attuali.
In presenza di falsità, il cittadino
• perde definitivamente il
beneficio che aveva cercato di ottenere attraverso l'autocertificazione
dimostratasi non veritiera
• viene denunciato all'autorità
giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale
relativamente a questo tipo di reati
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