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BILANCIO E CONTABILITA'
Ultimo aggiornamento 13/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

BILANCIO E CONTABILITA'

CONTABILITA' E REGIMI CONTABILI

IL BILANCIO CEE

REGIMI IVA

DISTRIBUZIONE UTILI SOCIETARI

Le novità fiscali del 2009  nella chiusura dei bilanci delle piccole e medie imprese. Nella redazione dei rendiconti 2008, che prende l’avvio in queste settimane, le società valutano, dunque, l’impatto sul risultato d’esercizio delle nuove regole di ammortamento, interessi e spese di rappresentanza, con una particolare attenzione al possibile disconoscimento da parte del fisco della modifica di scelte contabili di anni precedenti.

Per le imprese che posseggono immobili va considerata anche l’opportunità della rivalutazione offerta dal decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008 convertito dalla L. n. 2/2009).

 

L’argomento

Le novità

L’effetto

Le aliquote

L’Ires scende dal 33% al 27,5% (tranne che per le imprese del settore petrolifero ed elettrico con ricavi superiori a 25 milioni)

L’Irap scende dal 4,25% al 3,9% (fatte salve maggiorazioni o riduzioni regionali)

Diminuzione della pressione fiscale

I prodotti petroliferi

Per le imprese con i ricavi superiori alla soglia degli studi di settore, valutazioni fiscali al FIFO o costo medio ponderato (no Lifo). Tassazione sostitutiva al 16% del plusvalore

Eliminata la riserva Lifo, aumenta l’imponibile

Gli interessi passivi

Per tutte le società di capitali deduzioni degli oneri finanziari solo entro il 30% del risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione al lordo degli ammortamenti e leasing)

Le aziende meno redditizie finiscono per pagare l’Ires su una parte degli oneri finanziari

Ammortamenti e leasing

-         Eliminati gli ammortamenti anticipati. Possibile dedurre una quota intera (anziché il 50%) su beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nell’anno;

-         Dal 1 gennaio 2008, leasing deducibili solo con durate minime più elevate (2/3 dell’ammortamento, con un minimo di 11 anni e un tetto di 18 anni per gli immobili) .

Si allunga il tempo di recupero degli investimenti delle imprese

Spese di rappresentanza

- Deducibilità integrale entro soglie legate al fatturato (1,3% fino a 10 milioni, o, 5% tra 10 e 50 milioni). Importi eccedenti interamente indeducibili

Favorevole per imprese di minori dimensioni (soglia generalmente capiente)

- Esclusi dal calcolo gli omaggi fino a 50 euro e l’ospitalità ai clienti in occasioni particolari

Effetti da valutare caso per caso per quelle maggiori

Deduzione 10%Irap

Introdotta una parziale deducibilità dell’Irap nella determinazione del reddito d’impresa. Spetta una deduzione pari al 10% dell’imposta regionale

Si riduce l’effetto imposta su imposta. Impatto comunque quantitativo comunque limitato.

Imponibile Irap

- Per le società di capitali, rilevano solo le voci del conto economico senza rettifiche fiscali;

- ancora da considerare alcuni disallineamenti

Il calcolo dell’Irap si semplifica notevolmente

Cambio di regole contabili

- Il fisco può disconoscere gli ammortamenti e gli accantonamenti in presenza di modifiche di criteri rispetto al passato;

- la deduzione è ammessa se si dimostra la correttezza in base ai principi contabili.

Si rischia un intervento del Fisco sulle scelte contabili

Rivalutazioni immobili

-         Possibile rivalutare gli immobili diversi da aree fabbricabili e beni merce;

-         Effetti solo contabili, oppure anche fiscali pagando la sostitutiva del 3% (ammortizzabili) o dell’1,5% (non ammortizzabili);

-         Deduzione ammortamenti dal 2013 a abbattimento plusvalenze dal 2014

Con aliquote così ridotte l’affrancamento è generalmente conveniente.

Plusvalenze

Le plusvalenze da cessione di partecipazione “PEX” (quote di società operative italiane o estere non black list, possedute da almeno 12 mesi) sono tassate sul 5% (Ires pari all’1,35%).

Meno tassate le cessioni di società.

 

 

 

1. limiti per redigere il bilancio abbreviato, 2. limiti per la nomina obbligatoria del Collegio sindacale, 3. Limiti alla distribuzione di utili, 4.Limiti per la tenuta obbligatoria della contabilità di magazzino

 

1.Limiti per redigere il Bilancio in forma abbreviata dal 01/01/2005

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità (la media deve essere calcolata con riferimento alla media giornaliera). Questo requisito  si calcola come evidenzia l'esempio che segue: 50 dipendenti per 200 giorni e 47 dipendenti per 165 giorni portano a una media di 48,64 (50x200 + 47x165 : 365).

articolo 2435 bis del Codice civile e dell'articolo 27 del decreto legislativo 127/91,D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 direttiva cee 1999/60

Nuove norme  dal bilancio relativo all’esercizio 2009, sono state recentemente apportate dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 che modifica il contenuto della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.

            Più in particolare il citato decreto prevede:

Ø      la richiesta di ulteriori informazioni da fornire nella nota integrativa relativamente a:

1)     totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000;

2)     ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;

3)     dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

 

2.Limiti per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni attualmente 100.000,00€

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis,cioe' quelli previsti per il bilancio abbreviato. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati

Art. 2477 del Codice civile
3.Limiti alla distribuzione di utili
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Art.2478 bis del Codice civile
4.Limiti per l'obbligo della contabilità di magazzino

I limiti per essere assoggettati all'obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 695 del 9 dicembre 1996, che prevede che "le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) dell'art. 14, primo comma, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a dieci miliardi (pari a euro 5.164.568,99) e a due miliardi di lire" (pari a euro 1.032.913,80). In quanto alla durata dell'obbligo, la normativa prosegue stabilendo che "l'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite".Questo significa che, attualmente, affinché insorga  l'obbligo  fiscaledevono sussistere le seguenti condizioni:

       - ricavi superiori a 10 miliardi e rimanenze finali  superiori  a  2 miliardi;
       - superamento dei limiti per 2 periodi d'imposta successivi.
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta 
consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.
Articolo 1,comma 1, del D.P.R.
 695 del 9 dicembre 1996