Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351             E-mail                                                                         

La presente sezione e' puramente informativa non prestiamo adempimenti o consulenza in materia    

La Camera di Commercio
Ultimo aggiornamento 13/03/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

I modelli Utilizzabili - Il diritto annuale

 

I modelli utilizzabili per la camera di commercio

Registro delle Imprese
   Istruzioni generali - Per la compilazione della modulistica per l'iscrizione al Registro delle Imprese     Download  [29kb]
   Modello S1 - Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente publico economico nel Registro delle Imprese     Download  [242kb]
   Modello S2 - Modifica di società, consorzio, G.E.I.E., ente publico economico nel Registro delle Imprese     Download  [350kb]
   Modello S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese     Download  [248kb]
   Modello B - Deposito di bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco dei soci     Download  [82kb]
   Modello S5 - Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società, ente economico, consorzio, G.E.I.E     Download  [239kb]
   Modello S6 - Iscrizione nel registro imprese di atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L. (l. n. 310/93)     Download  [258kb]
   Modello I1 - Iscrizione di imprenditore individuale nel Registro delle Imprese     Download  [343kb]
   Modello I2 - Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal Registro delle Imprese     Download  [297kb]
   Intercalare P - Iscrizione nel Registro delle Imprese di atti o fatti relativi a socio o titolare di carica. Denuncia al R.E.A. di dati relativi alle persone con cariche     Download  [257kb]
   Intercalare S - Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali     Download  [293kb]
   Modello SE - A) Iscrizione, modifica, cancellazione di sede secondaria dal registro delle imprese. B) Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria     Download  [219kb]
   Modello UL - A) Denuncia al R.E.A. di apertura, modifica, cessazione di unità locale. B) Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria     Download  [245kb]
   Modello TA - Iscrizione nel Registro delle Imprese di atto di trasferimento della proprietà o di godimento di azienda (l.n.310/93)     Download  [147kb]
   Modello R - Denuncia al R.E.A. di: Associazione o ente - unità locale di impresa estera     Download  [202kb]
   Foglio aggiunto - Diritti di segreteria, altre tasse, altre notizie sulle società di persone. Iscrizione di oggetto sociale e poteri     Download  [10kb]
   Modello L1 - Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori     Download  [181kb]
   Modello L2 - Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori     Download  [88kb]
   Distinta - Distinta per domande/denuncie presentate su supporto informatico     Download  [14kb]
   File riepilogativo - Tutte le istruzioni per le compilazioni precedenti     Download  [522kb]

 

Il Diritto Annuale

Il diritto annuale si paga esclusivamente con modello F24 e non con bollettini di c/c postali.

A fronte delle nuove disposizioni normative introdotte riguardanti le modalità di pagamento del Diritto Annuale di iscrizione alle Camere di Commercio , a partire dal 2001 il pagamento dovuto dovrà avvenire sul medesimo modello di pagamento unificato F24, predisposto dal Ministero delle Finanze e utilizzato per il pagamento delle imposte sui redditi, anziché tramite il bollettino postale come per gli scorsi anni.

Il diritto camerale annuale e' stato istituito dall'art. 18, comma 3, della L. n. 580 del 1993.

Attenzione ai falsi bollettini di c/c postale, i diritti camerali si pagano esclusivamente con il modello F24

A chi si paga il diritto annuale in caso di trasferimento sede:

La Camera di Commercio competente a riscuotere il diritto per l'anno e' quella in cui l'impresa e/o l'unità locale risultava iscritta al primo gennaio  e, pertanto:

per la sede legale dell'impresa, il diritto andava versato alla Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede legale l'impresa all'1 gennaio
per le unità locali, il diritto andava versato alle diverse Camere di Commercio nella cui provincia avevano sede le diverse unità locali all'1 gennaio
il trasferimento della sede legale in altra provincia, nel corso del 2002, ai fini della competenza territoriale della Camera di Commercio rileva solo a partire dall'anno successivo.
Si precisa però, che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DM 54/2005 " non si considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il versamento eseguito alla Camera di Commercio incompetente per territorio , se effettuato nei termini di scadenza".

 

 

Gli importi 2009

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE: imprese che si iscrivono o aprono unità locali

 

 

sede

unità locale

imprese individuali

€ 88,00

€ 17,60

società semplici agricole

€ 88,00

€ 17,60

società semplici non agricole

€ 144,00

€ 28,80

società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 2 Febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati)

€ 170,00

€ 34,00

imprese con sede principale all’estero
(per unità locale e/o sede secondaria)

 

€ 110,00




 

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE: imprese che si iscrivono o aprono unità locali

 

 

sede

unità locale

imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone, società di capitali

€ 200,00

€ 40,00

N.B. Le imprese che hanno versato un importo diverso dalla indicata tabella, sono tenute a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine dell'esazione ordinaria, o a utilizzare in compensazione l'eventuale credito per pagamenti con Modello F24, se l'importo pagato è invece superiore. 

SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE: imprese già iscritte


L’importo da versare si determina sommando i vari importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa di Euro 200,00 e le aliquote sottoriportate, relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato* :

 

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE

Da

a

€ 0,00

€ 100.000,00

Misura fissa

€ 200,00

oltre € 100.000,01

€ 250.000,00

0,015%

€ 200,00

+ 0,015% della parte eccedente

€ 100.000,00

oltre € 250.000,01

€ 500.000,00

0,013%

€ 222,50

+ 0,013% della parte eccedente

€ 250.000,00

oltre  € 500.000,01

€ 1.000.000,00

0,010%

€ 255,00

+ 0,010% della parte eccedente

€ 500.000,00


oltre € 1.000.000,01

€ 10.000.000,00

0,009%

€ 305,00

+ 0,009% della parte eccedente

€ 1.000.000,00


oltre € 10.000.000,01

€ 35.000.000,00

0,005%

€ 1.115,00

+ 0,005% della parte eccedente

€ 10.000.000,00


oltre € 35.000.000,01

€ 50.000.000,00

0,003%

€ 2.365,00

+ 0,003% della parte eccedente

€ 35.000.000,00

oltre € 50.000.000,00

0,001%

€ 2.815,00

+ 0,001% della parte eccedente

€ 50.000.000,00

fino ad un massimo di € 40.000,00

 

 

* Per l'esatta individuazione dei righi IRAP utili alla determinazione del fatturato, consulare la Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09
 

Unità locali 

Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale.
Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad € 110,00 ciascuna.
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato nei termini di legge ( vedi più avanti quando si paga ).


Criteri di arrotondamento

 

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede e u.l. mantenendo cinque decimali. L'importo finale si arrotonderà all'unità di euro ( per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque).


Per maggiori informazioni ed esempi si può consultare la Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09

Modalità per il pagamento 

Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c).
Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno il versamento è contestuale alla iscrizione.

 

Diritto annuale 2009

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.05.2009, il decreto 30.04.2009, che stabilisce le misure del diritto annuale 2009 dovuto da tutte le imprese iscritte al 01.01.2009 nel Registro delle Imprese.

Sono rimasti invariati gli importi fissi e gli scaglioni e le aliquote rispetto al 2008.

Il Diritto Annuale deve essere pagato entro il 16 giugno 2009 (termine previsto per la corresponsione del primo acconto delle imposte sui redditi). Ai pagamenti effettuati oltre tale termine ma entro il 16 luglio 2009 deve essere corrisposta anche la maggiorazione dello 0,40% (la maggiorazione, deve essere corrisposta anche in ipotesi di compensazione di crediti con arrotondamento matematico al terzo decimale).
Si rammenta che, nei casi di tardivo od omesso versamento, verrà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

 

Il versamento

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE IL MODELLO UNIFICATO DI PAGAMENTO F24, USATO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

Come compilare correttamente il modello F24:

Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il CODICE FISCALE, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;

Compilare la sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI “ come segue:

- Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento (nel caso della   Camera di Commercio di Napoli indicare “NA”)
- Codice Tributo: 3850
- Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento

Per ciascuna provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia.

Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".

N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti

Secondo le modalità previste dal D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto l’utilizzo del Modello F24).

Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2009

Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2008 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2008 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2009;
Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2008 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2009;


Ravvedimento operoso


L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima constatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.
Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti *, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali *.
Gli interessi saranno calcolati anno per anno secondo i tassi legali allora vigenti**.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3567/c del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L'Ufficio Diritto Annuale fornirà a chi volesse regolarizzare tali pagamenti le indicazioni necessarie.

*  il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.

** dall'01/01/2001 al 31/12/2001 = 3,5%

     dall'01/01/2002 al 31/12/2003 = 3,0% 

     dall'01/01/2004 al 31/12/2007 = 2,5%

     dall’01/01/2008 = 3,0 %.


Rimborsi per diritto annuale


Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.



Sanzioni


Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%.
Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%.
Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).

N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito.
Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo.

 

L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell'iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001, art. 3, comma 2).

 

Termini di pagamento, le scadenze:

Il pagamento va effettuato entro il medesimo termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La scadenza è fissata al 20 giugno senza alcuna maggiorazione o entro il 20 luglio applicando la maggiorazione dello 0.40% calcolata a partire dal 21 giugno .

Fanno eccezione le società di capitali che chiudono l'esercizio oltre il 31 maggio per le quali la scadenza è successiva.

PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO:

Il diritto camerale annue, puo' essere recuperato dalle Camere di Commercio, a penda di decadenza entro 10 anni prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 del codice civile., considerato, che non esiste nussuna norma, che preveda un termine di decadenza.

PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, normativa applicabile dal 29/12/2002 come previsto dall'art 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 Gazz. Uff. n. 293 del 14 dicembre 2002. Per i periodi precedenti si applica l'art.28 della Legge 689/81, che pure stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ORGANO A CUI RICORRERE:

Il diritto annuale, dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, ha natura tributaria (sebbene non si tratti di "tributo locale"). Pertanto, le relative controversie appartengono, a seguito della L. 28 dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.In tal senso Sentenza n. 13549 del 21 aprile 2005 (dep. il 24 giugno 2005) della Corte Cassazione, SS.UU. civ. - Pres. Carbone, Rel. Papa

È legittima la richiesta del diritto camerale avanzata, con avviso di mora, nei confronti del socio della società in nome collettivo, dal momento che l'emissione della cartella è necessaria solo nei confronti della società e non del socio solidalmente responsabile con la stessa. Sent. n. 618 del 29 novembre 2005 (dep. il 13 gennaio 2006) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Papa

IL DIRITTO CAMERALE CONTRASTA CON LA DIRETTIVA CEE

I diritti camerali istituiti dall'art. 18, comma 3, della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei registri delle Camere di commercio sono incompatibili con la Direttiva CEE n. 69/335.

Infatti, il diritto camerale italiano non può essere assimilato a quello olandese (che la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile) per diverse ragioni:

a) perché in Olanda il tributo è pagato da tutte le imprese nella stessa misura, senza alcuna distinzione legata alla veste giuridica adottata dal soggetto;

b) perché in Olanda il diritto non è pagato dalle imprese inattive;

c) perché, in caso di trasformazione dell'ente titolare dell'impresa, in Olanda il diritto non deve essere nuovamente corrisposto;

d) e soprattutto perché il diritto camerale assume la veste di tributo indiretto vietato dall'art. 10, lettera c), della Direttiva CEE n. 69/335 in quanto discrimina la libertà di insediamento.

Il diritto camerale non può essere ricondotto fra le ipotesi derogatorie previste dall'art. 12, lettera e), della medesima Direttiva n. 69/335/CEE che considera ammissibili i corrispettivi o diritti di natura remunerativa del costo del servizio prestato. Infatti, le entrate derivanti dai diritti camerali sono finalizzate al finanziamento di una serie variegata di attività individuate dall'art. 2 della stessa L. n. 580/1993. Sent. n. 142 del 30 aprile 2004 (dep. 21 maggio 2004)della Comm. trib. prov. di Foggia, Sez. IX - Pres. Danza, Rel. Di Stasio

OBBLIGHI PRESUPPOSTI, RIMBORSI E IMPORTI DA PAGARE

OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE PRESUPPOSTO E MODALITÀ

- Iscrizione al Registro delle imprese anche in mancanza della denuncia dell'effettiva attività economica svolta.

- L'importo non è frazionabile se l'iscrizione al Registro è conservata anche per una parte ridotta dell'anno.

- In caso di trasferimento di sede in altra provincia, il tributo è dovuto solamente alla Camera di commercio nel cui Registro risultava iscritta l'impresa alla data del 1° gennaio.

PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE

- La dichiarazione di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa nell'anno precedente.

- La cessazione di attività di imprese individuali nell'anno precedente, purché sia presentata la domanda di cancellazione dal Registro entro il 30 gennaio dell'anno successivo

- L'approvazione del bilancio finale di liquidazione di società entro l'anno precedente, purché la domanda di cancellazione dal Registro sia presentata entro il 30 gennaio successivo.

- Lo scioglimento di società cooperative per provvedimento governativo avvenuta nell'anno precedente

Richieste di rimborso

Va ricordato che eventuali richieste di rimborso da parte delle imprese per il versamento non dovuto, a norma dell'articolo 10 del decreto, devono essere presentate entro 24 mesi dalla data dell'erroneo versamento, pena la decadenza dal diritto di rimborso e che il mancato versamento del diritto annuale , a norma dell'art. 11 del decreto, fa scattare la riscossione coattiva della somma dovuta dal contribuente. Per tale operazione verranno attivati dei collegamenti con l'Amministrazione finanziaria che dovrà comunicare alle Camere di commercio quali imprese non abbiano proceduto al versamento del diritto annuale.

L'ipotesi di trasferimento della sede dell'impresa

Nel caso di trasferimento di sede dell'impresa da una provincia ad un'altra in corso d'anno, il tributo è dovuto solamente alla Camera di commercio nel cui Registro risultava iscritta l'impresa alla data del 1° gennaio. Lo stesso avviene nel caso di trasformazione della natura giuridica in corso d'anno: il diritto si applica facendo riferimento alla veste giuridica rivestita alla data del 1° gennaio.

Pertanto se un'impresa si trasforma da società in nome collettivo in società per azioni in marzo, il tributo da versare per l'anno in corso è quello delle società in nome collettivo e solo l'anno successivo pagherà il diritto dovuto per le società di capitali

SANZIONI

La sanzione e' pari al doppio del minimo e quindi al 20% del diritto dovuto. Per le società la sanzione verrà applicata a tutti i corresponsabili della violazione (articolo 5 della legge 689/91) e, quindi, a ciascuno dei soci o degli amministratori. Questo regime è però destinato a cessare già dal 2003 perché l'art 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273- prevede, per le sanzioni tributarie, l'applicazione delle procedure fissate dal Dlgs 472/97 invece di quelle della legge 689/81.

MODALITA' DI PAGAMENTO E CODICI TRIBUTO

Nella compilazione del modello F24, bisogna utilizzare la sezione Regioni ed Enti Locali, indicare nella casella codice ente locale, la sigla della provincia di appartenenza, il codice tributo 3850 l'anno di riferimento e l'importo. Se si versa con il ravvedimento utilizzare 3851, per Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale, 3852, per Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Le imprese iscritte nel Registro Imprese e quelle annotate nella sezione speciale dello stesso Registro sono tenute, in base alla normativa vigente, al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.

Tale diritto è un tributo obbligatorio ed è dovuto anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.

Sono tenute al pagamento tutte le imprese attive, le società iscritte che non hanno mai iniziato l'attività e quindi inattive sin dalla costituzione, le imprese inattive che non hanno denunciato alla C.C.I.A.A. la cessazione dell'attività.

Sono esonerate dal pagamento: le imprese che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il Tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa; le imprese sospese per l'intero anno di riferimento; le imprese in liquidazione e quelle che abbiano cessato l'attività produttiva precedentemente denunciata; le cooperative che abbiano esaurito l'oggetto sociale ovvero per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 C.C.).

Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

ISTRUZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Il contribuente, nella compilazione del modello F24, deve riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici ed il domicilio fiscale. Nella Sezione Regione ed Enti locali dello stesso modello l'impresa deve indicare, nello spazio riservato a "Codice ente locale", la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. L'impresa è tenuta inoltre ad indicare nelle apposite colonne il codice tributo 3850 per il quale si effettua il versamento e l'anno a cui si riferisce il versamento stesso. Infine l'impresa deve indicare l'importo del diritto nello spazio riservato agli "Importi a debito versati". Le imprese che esercitano l'attività in più province devono indicare l'importo per ciascuna Camera di Commercio a cui è dovuto.

Per facilitare il calcolo degli importi dovuti è a disposizione sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it un sistema di calcolo automatico che, a partire dalle informazioni relative all'impresa, consente di calcolare con estrema facilità l'importo da versare. Nella sezione riservata al diritto annuale sono inoltre consultabili i riferimenti normativi relativi all'esazione per l'anno 2001.

Le imprese di nuova iscrizione dovranno effettuare il versamento del diritto all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese pagando l'importo previsto alla cassa della Camera di commercio, ovvero, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, utilizzando il modello F24.

In caso di tardivo o omesso pagamento, a partire dal 2001, verrà applicata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto (fino al 2000 la soprattassa prevista era del 2% per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore ai quindici giorni).

Dal 1° gennaio 1999 è inoltre operativo l'art. 24, comma 35, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 che prevede che le Camere non rilascino certificazione dal Registro delle Imprese qualora l'impresa richiedente non sia in regola con il pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 28 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi del diritto annuale sono determinati e aggiornati, entro il 31 ottobre di ogni anno (con validità dall'anno successivo), con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite l'Unioncamere e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comma 4 dell'art. 18 della L. n. 580/1993, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, prevede che, a partire dal 2001, il diritto annuale è dovuto in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese, mentre per gli altri soggetti il diritto deve essere commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Gli importi del diritto annuale per il 2000, diversificati in base alla natura giuridica ed al capitale sociale delle imprese, risultano invariati rispetto al 1999. Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, con Delibera della Conferenza Unificata Stato-Città e autonomie locali del 2 dicembre 1999 allegata all'appendice normativa della Carta dei Servizi unitamente alla tabella riassuntiva dei diritti stessi.

A partire dal 2001 occorrerà invece far riferimento ai nuovi importi del diritto annuale fissati con il Decreto di cui all'art. 18, comma 3, della legge n. 580/1993.

Calcolo del diritto annuale modello F24. » esempio di compilazione f24:

AMMONTARE DEI DIRITTI ANNUALI

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI AVVIENE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODELLO F24 CODICE TRIBUTO 3850

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa. Nella sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello F24 devono essere indicati i seguenti dati:

Sezione ICI ed altri tributi locali

Codice ente/codice comune NA

Codice tributo 3850

Anno di riferimento es. 2008

Importi a debito versati indicare l’importo da pagare

con il Ravvedimento

3851 – denominato Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

3852 – denominato Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER I DEPOSITI DEGLI ATTI INVECE AVVIENE TRAMITE MODELLO F23 LA SANZIONE AMMONTA A 21 EURO (40.000 LIRE)

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO:

Cod. Ufficio: ANA - Causale: PA - Cod. Tributo: 741T

30 Giugno 2003: Firma digitale Presentazione per via telematica delle domande di iscrizione e di modifica al Registro delle Imprese.

Ravvedimento Operoso

Con Circolare n. 3567/2003 la Direzione generale del Ministero delle Attività Produttive ha precisato, in ciò confortata da un parere espresso dall'Ufficio legislativo, che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entra trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dall'omissione del versamento.

Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori , commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito. A decorrere dal 01/01/2004 il tasso legale è pari al 2,5% annuo (D.M. 01/12/2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10/12/2003). L'importo degli interessi si determina come di seguito indicato:

interessi moratori = ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500

A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (codice 3850).

 

Per il diritto annuale 2003 occorre distinguere fra imprese già iscritte al 1° gennaio 2003 e quelle iscritte in corso d'anno. Per queste ultime il problema non sussiste in quanto il pagamento del diritto annuale è stato certamente effettuato al momento dell'iscrizione. Per le imprese già iscritte, invece, la prassi fiscale considera come data di scadenza, ai fini del ravvedimento, quella entro cui è possibile effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Normalmente questa data coincide con il 20 luglio . Per l'anno in argomento, invece, tale data è stata differita al 31/10/2003 , come statuito dal D.L. n. 143 del 24/06/2003 e dalla Circolare n. 3565/2003 del Ministero delle attività Produttive.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza del 31/10/2003, ossia dal 1° al 30 novembre 2003 , è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello 0,40%,

• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 10%)

• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)

Per regolarizzazioni successive, invece, ossia dal 1° dicembre 2003 al 31 ottobre 2004 , è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello 0,40%,

• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 10%)

• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)

 

il portale delle camere di commercio italiane

Ricerca Imprese

Firma digitale