

Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
tributari - www.studiomarino.com
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Consulenza Gratuita


La Camera di Commercio
Ultimo aggiornamento
05/08/2009
I modelli Utilizzabili - Il diritto
annuale
I modelli utilizzabili per la camera
di commercio
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Registro delle Imprese
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Istruzioni generali
- Per la compilazione della modulistica per l'iscrizione al Registro
delle Imprese |
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Modello S1 -
Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente publico economico nel
Registro delle Imprese |
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Modello S2 -
Modifica di società, consorzio, G.E.I.E., ente publico economico nel
Registro delle Imprese |
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Modello S3 -
Scioglimento, liquidazione, cancellazione di società, consorzio,
G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle Imprese |
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Modello B -
Deposito di bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito
dell'elenco dei soci |
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Modello S5 -
Inizio, modifica, cessazione di attività nella sede legale di società,
ente economico, consorzio, G.E.I.E |
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Modello S6 -
Iscrizione nel registro imprese di atto di trasferimento di quote
sociali di S.R.L. (l. n. 310/93) |
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Modello I1 -
Iscrizione di imprenditore individuale nel Registro delle Imprese |
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Modello I2 -
Modifica e cancellazione di imprenditore individuale dal Registro delle
Imprese |
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Intercalare P
- Iscrizione nel Registro delle Imprese di atti o fatti relativi a socio
o titolare di carica. Denuncia al R.E.A. di dati relativi alle persone
con cariche |
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Intercalare S
- Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote
sociali |
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Modello SE -
A) Iscrizione, modifica, cancellazione di sede secondaria dal registro
delle imprese. B) Denuncia di dati economici relativi alla sede
secondaria |
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Modello UL -
A) Denuncia al R.E.A. di apertura, modifica, cessazione di unità locale.
B) Denuncia di dati economici relativi alla sede secondaria |
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Modello TA -
Iscrizione nel Registro delle Imprese di atto di trasferimento della
proprietà o di godimento di azienda (l.n.310/93) |
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Modello R -
Denuncia al R.E.A. di: Associazione o ente - unità locale di impresa
estera |
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Foglio aggiunto
- Diritti di segreteria, altre tasse, altre notizie sulle società di
persone. Iscrizione di oggetto sociale e poteri |
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Modello L1 -
Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili
obbligatori |
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Modello L2 -
Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili
obbligatori |
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Download [88kb] |
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Distinta -
Distinta per domande/denuncie presentate su supporto informatico
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File riepilogativo
- Tutte le istruzioni per le compilazioni precedenti |
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Il Diritto
Annuale
Il diritto annuale
si paga esclusivamente con modello F24 e non con
bollettini di c/c postali.
A fronte delle nuove disposizioni normative
introdotte riguardanti le modalità di pagamento del Diritto Annuale di
iscrizione alle Camere di Commercio , a partire dal 2001 il pagamento dovuto
dovrà avvenire sul medesimo modello di pagamento unificato F24, predisposto dal
Ministero delle Finanze e utilizzato per il pagamento delle imposte sui redditi,
anziché tramite il bollettino postale come per gli scorsi anni.
Il diritto camerale annuale e' stato istituito
dall'art. 18, comma 3, della L. n. 580 del 1993.
Attenzione ai falsi bollettini
di c/c postale, i diritti camerali si pagano esclusivamente con il modello F24
A chi si paga il diritto annuale in caso di
trasferimento sede:
La Camera di Commercio competente a riscuotere il diritto
per l'anno e' quella in cui l'impresa e/o l'unità locale
risultava iscritta al
primo gennaio e,
pertanto:
per la sede legale dell'impresa,
il diritto andava versato alla Camera di Commercio nella cui
provincia aveva sede legale l'impresa all'1 gennaio
per le unità locali, il diritto andava
versato alle diverse Camere di Commercio nella cui provincia
avevano sede le diverse unità locali all'1 gennaio
il trasferimento della sede legale in altra
provincia, nel corso del 2002, ai fini della competenza
territoriale della Camera di Commercio rileva solo a
partire dall'anno successivo.
Si precisa però, che, ai sensi
dell'art. 3 comma 4 del DM 54/2005 " non si
considera omesso e, pertanto, non è sanzionabile, il
versamento eseguito alla Camera di Commercio incompetente
per territorio , se effettuato nei termini di scadenza".
Gli importi 2009
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE: imprese che si
iscrivono o aprono unità locali
|
|
sede |
unità locale |
|
imprese individuali |
€ 88,00 |
€ 17,60 |
|
società semplici agricole |
€ 88,00 |
€ 17,60 |
|
società semplici non agricole |
€ 144,00 |
€ 28,80 |
|
società iscritte nella sezione
speciale di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 2
Febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) |
€ 170,00 |
€ 34,00 |
|
imprese con sede principale
all’estero
(per unità locale e/o sede secondaria) |
|
€ 110,00 |
SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE: imprese che si
iscrivono o aprono unità locali
|
|
sede |
unità locale |
|
imprese individuali, società
cooperative, consorzi, società di persone, società
di capitali |
€ 200,00 |
€ 40,00 |
N.B. Le imprese che hanno versato un importo diverso
dalla indicata tabella, sono tenute a conguagliare l'importo
pagato al momento dell'iscrizione entro il termine
dell'esazione ordinaria, o a utilizzare in compensazione
l'eventuale credito per pagamenti con Modello F24, se
l'importo pagato è invece superiore.
SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE:
imprese già iscritte
L’importo da versare si
determina sommando i vari importi dovuti per ciascun
scaglione, considerando la misura fissa di Euro 200,00 e le
aliquote sottoriportate, relative ai successivi scaglioni
fino a quello nel quale rientra il fatturato* :
|
SCAGLIONI DI FATTURATO |
ALIQUOTE |
IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE |
|
Da |
a |
|
€ 0,00 |
€ 100.000,00 |
Misura fissa |
€ 200,00 |
|
oltre € 100.000,01 |
€ 250.000,00 |
0,015% |
€ 200,00
+ 0,015% della parte eccedente
€ 100.000,00 |
|
oltre € 250.000,01 |
€ 500.000,00 |
0,013% |
€ 222,50
+ 0,013% della parte eccedente
€ 250.000,00 |
|
oltre € 500.000,01 |
€ 1.000.000,00 |
0,010% |
€ 255,00
+ 0,010% della parte eccedente
€ 500.000,00 |
|
oltre € 1.000.000,01
|
€ 10.000.000,00 |
0,009% |
€ 305,00
+ 0,009% della parte eccedente
€ 1.000.000,00 |
|
oltre € 10.000.000,01
|
€ 35.000.000,00 |
0,005% |
€ 1.115,00
+ 0,005% della parte eccedente
€ 10.000.000,00 |
|
oltre € 35.000.000,01
|
€ 50.000.000,00 |
0,003% |
€ 2.365,00
+ 0,003% della parte eccedente
€ 35.000.000,00 |
|
oltre € 50.000.000,00 |
0,001% |
€ 2.815,00
+ 0,001% della parte eccedente
€ 50.000.000,00
fino ad un massimo di € 40.000,00 |
* Per l'esatta individuazione dei righi
IRAP utili alla determinazione del fatturato, consulare la
Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09
Unità locali
Le imprese
che esercitano l'attività anche attraverso unità locali
devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio
ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello
dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro
200,00 per ciascuna unità locale.
Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede
principale all'estero versano un diritto in misura fissa
pari ad € 110,00 ciascuna.
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in
corso d'anno versano il diritto annuale al momento della
presentazione della denuncia.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali
che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al
primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece
effettuato nei termini di legge ( vedi più avanti quando si
paga ).
Criteri
di arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento
finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede
e u.l. mantenendo cinque decimali. L'importo finale si
arrotonderà all'unità di euro ( per eccesso, se la prima
cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque; per
difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a
cinque).
Per maggiori informazioni ed esempi si può consultare la
Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09
Modalità per il pagamento
Per le
imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di
riferimento, il termine per il pagamento del diritto
coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle
imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30
gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello
0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione
- art. 3 Circ. MAP n. 3587/c).
Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in
corso d'anno il versamento è contestuale alla iscrizione.
Diritto
annuale 2009
E' stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19.05.2009,
il decreto 30.04.2009, che stabilisce le misure del diritto
annuale 2009 dovuto da tutte le imprese iscritte al
01.01.2009 nel Registro delle Imprese.
Sono
rimasti invariati gli importi fissi e gli scaglioni e le
aliquote rispetto al 2008.
Il Diritto Annuale deve essere pagato entro il 16
giugno 2009 (termine previsto per la corresponsione del
primo acconto delle imposte sui redditi). Ai pagamenti
effettuati oltre tale termine ma entro il 16 luglio 2009
deve essere corrisposta anche la maggiorazione dello 0,40%
(la maggiorazione, deve essere corrisposta anche in ipotesi
di compensazione di crediti con arrotondamento matematico al
terzo decimale).
Si rammenta che,
nei casi di tardivo od omesso versamento, verrà applicata
una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100%
dell'ammontare del diritto dovuto.
Il
versamento
IL
PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE IL MODELLO
UNIFICATO DI PAGAMENTO F24, USATO PER IL VERSAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI.
Come compilare correttamente il modello
F24:
Riportare negli appositi spazi, con la
massima attenzione, il CODICE FISCALE, i dati anagrafici e
il domicilio fiscale;
Compilare la sezione “ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI “ come
segue:
- Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di
commercio destinataria del versamento (nel caso della
Camera di Commercio di Napoli indicare “NA”)
- Codice Tributo: 3850
- Anno di riferimento: l’anno cui si riferisce il versamento
Per ciascuna provincia va compilata una
sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati
a quella provincia.
Indicare correttamente l'importo che si
versa nello spazio "Importi a debito versati".
N.B. Se sono dovuti diritti a diverse
camere di commercio, indicare distintamente gli importi
dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento
sopra richiesti
Secondo le modalità previste dal D.Lgs.
9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto
per il diritto annuale con eventuali crediti vantati
(imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto
l’utilizzo del Modello F24).
Soggetti non tenuti al
pagamento del diritto annuale 2009
Le imprese nei confronti delle quali
sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2008 (salvo
eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività
nell'anno 2008 ed abbiano presentato la domanda di
cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio
2009;
Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato
il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2008 e hanno
presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle
Imprese entro il 30 gennaio 2009;
Ravvedimento operoso
L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del
ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente,
ove non vi sia stata prima constatazione ed entro
determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il
versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a
seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di
violazione.
Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla
violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione
pari ad 1/8 dei minimi previsti *, se invece si vuole
regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di
ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi
edittali *.
Gli interessi saranno calcolati anno per anno secondo i
tassi legali allora vigenti**.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3567/c
del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il
ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato
versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di
Commercio. L'Ufficio Diritto Annuale fornirà a chi volesse
regolarizzare tali pagamenti le indicazioni necessarie.
* il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento
breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.
** dall'01/01/2001 al 31/12/2001 = 3,5%
dall'01/01/2002 al 31/12/2003 =
3,0%
dall'01/01/2004 al 31/12/2007 =
2,5%
dall’01/01/2008 = 3,0 %.
Rimborsi per diritto annuale
Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro
mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è
possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di
commercio allegando la documentazione necessaria per
evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o
le eventuali somme versate oltre il dovuto.
Sanzioni
Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o
insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da
un minimo del 10% ad un massimo del 100%.
Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg
successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello
0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione
fissa del 10%.
Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti,
incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione
variabile dal 30 al 100%).
N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati
diversamente a seconda del periodo in cui il primo
versamento è stato eseguito.
Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il
16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento
omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo
tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero
importo.
L'importo non è frazionabile in rapporto alla
durata dell'iscrizione nell'anno (D.M. 359/2001,
art. 3, comma 2).
Termini di pagamento, le scadenze:
Il pagamento va effettuato entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
La scadenza è fissata al 20 giugno senza alcuna
maggiorazione o entro il 20 luglio applicando la maggiorazione dello 0.40%
calcolata a partire dal 21 giugno .
Fanno eccezione le società di capitali che chiudono
l'esercizio oltre il 31 maggio per le quali la scadenza è successiva.
PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO:
Il diritto camerale annue, puo' essere recuperato
dalle Camere di Commercio, a penda di decadenza entro 10 anni prescrizione
decennale ordinaria ex art. 2946 del codice civile., considerato, che non esiste
nussuna norma, che preveda un termine di decadenza.
PRESCRIZIONE DELLA SANZIONE
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
normativa applicabile dal 29/12/2002 come previsto dall'art 44 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 Gazz. Uff. n. 293 del 14 dicembre 2002. Per i periodi
precedenti si applica l'art.28 della Legge 689/81, che pure stabilisce Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa
la violazione.
ORGANO A CUI RICORRERE:
Il diritto annuale, dovuto dalle imprese alle
Camere di Commercio, ha natura tributaria (sebbene non si tratti di "tributo
locale"). Pertanto, le relative controversie appartengono, a seguito della L. 28
dicembre 2001, n. 448, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi
dell'Art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.In tal senso Sentenza n. 13549
del 21 aprile 2005 (dep. il 24 giugno 2005) della Corte Cassazione, SS.UU. civ.
- Pres. Carbone, Rel. Papa
È legittima la richiesta del diritto camerale
avanzata, con avviso di mora, nei confronti del socio della società in nome
collettivo, dal momento che l'emissione della cartella è necessaria solo nei
confronti della società e non del socio solidalmente responsabile con la stessa.
Sent. n. 618 del 29 novembre 2005 (dep. il 13 gennaio 2006) della Corte Cass.,
Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Papa
IL DIRITTO CAMERALE CONTRASTA CON LA DIRETTIVA
CEE
I diritti camerali istituiti dall'art. 18, comma 3,
della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei registri delle
Camere di commercio sono incompatibili con la Direttiva CEE n. 69/335.
Infatti, il diritto camerale italiano non può
essere assimilato a quello olandese (che la Corte di Giustizia ha ritenuto
compatibile) per diverse ragioni:
a) perché in Olanda il tributo è pagato da tutte le
imprese nella stessa misura, senza alcuna distinzione legata alla veste
giuridica adottata dal soggetto;
b) perché in Olanda il diritto non è pagato dalle
imprese inattive;
c) perché, in caso di trasformazione dell'ente
titolare dell'impresa, in Olanda il diritto non deve essere nuovamente
corrisposto;
d) e soprattutto perché il diritto camerale assume
la veste di tributo indiretto vietato dall'art. 10, lettera c), della Direttiva
CEE n. 69/335 in quanto discrimina la libertà di insediamento.
Il diritto camerale non può essere ricondotto fra
le ipotesi derogatorie previste dall'art. 12, lettera e), della medesima
Direttiva n. 69/335/CEE che considera ammissibili i corrispettivi o diritti di
natura remunerativa del costo del servizio prestato. Infatti, le entrate
derivanti dai diritti camerali sono finalizzate al finanziamento di una serie
variegata di attività individuate dall'art. 2 della stessa L. n. 580/1993. Sent.
n. 142 del 30 aprile 2004 (dep. 21 maggio 2004)della Comm. trib. prov. di
Foggia, Sez. IX - Pres. Danza, Rel. Di Stasio
OBBLIGHI PRESUPPOSTI, RIMBORSI E IMPORTI DA PAGARE
OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE
PRESUPPOSTO E MODALITÀ
- Iscrizione al Registro delle imprese anche in
mancanza della denuncia dell'effettiva attività economica svolta.
- L'importo non è frazionabile se l'iscrizione al
Registro è conservata anche per una parte ridotta dell'anno.
- In caso di trasferimento di sede in altra
provincia, il tributo è dovuto solamente alla Camera di commercio nel cui
Registro risultava iscritta l'impresa alla data del 1° gennaio.
PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI
PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE
- La dichiarazione di fallimento o la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa nell'anno precedente.
- La cessazione di attività di imprese individuali
nell'anno precedente, purché sia presentata la domanda di cancellazione dal
Registro entro il 30 gennaio dell'anno successivo
- L'approvazione del bilancio finale di
liquidazione di società entro l'anno precedente, purché la domanda di
cancellazione dal Registro sia presentata entro il 30 gennaio successivo.
- Lo scioglimento di società cooperative per
provvedimento governativo avvenuta nell'anno precedente
Richieste di rimborso
Va ricordato che eventuali richieste di rimborso da
parte delle imprese per il versamento non dovuto, a norma dell'articolo 10 del
decreto, devono essere presentate entro 24 mesi dalla data dell'erroneo
versamento, pena la decadenza dal diritto di rimborso e che il mancato
versamento del diritto annuale , a norma dell'art. 11 del decreto, fa scattare
la riscossione coattiva della somma dovuta dal contribuente. Per tale operazione
verranno attivati dei collegamenti con l'Amministrazione finanziaria che dovrà
comunicare alle Camere di commercio quali imprese non abbiano proceduto al
versamento del diritto annuale.
L'ipotesi di trasferimento della sede dell'impresa
Nel caso di trasferimento di sede dell'impresa da
una provincia ad un'altra in corso d'anno, il tributo è dovuto solamente alla
Camera di commercio nel cui Registro risultava iscritta l'impresa alla data del
1° gennaio. Lo stesso avviene nel caso di trasformazione della natura giuridica
in corso d'anno: il diritto si applica facendo riferimento alla veste giuridica
rivestita alla data del 1° gennaio.
Pertanto se un'impresa si trasforma da società in
nome collettivo in società per azioni in marzo, il tributo da versare per l'anno
in corso è quello delle società in nome collettivo e solo l'anno successivo
pagherà il diritto dovuto per le società di capitali
SANZIONI
La sanzione e' pari al doppio del minimo e quindi
al 20% del diritto dovuto. Per le società la sanzione verrà applicata a tutti i
corresponsabili della violazione (articolo 5 della legge 689/91) e, quindi, a
ciascuno dei soci o degli amministratori. Questo regime è però destinato a
cessare già dal 2003 perché l'art 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273-
prevede, per le sanzioni tributarie, l'applicazione delle procedure fissate dal
Dlgs 472/97 invece di quelle della legge 689/81.
MODALITA' DI PAGAMENTO E CODICI TRIBUTO
Nella compilazione del modello F24, bisogna
utilizzare la sezione Regioni ed Enti Locali, indicare nella casella codice ente
locale, la sigla della provincia di appartenenza, il codice tributo 3850
l'anno di riferimento e l'importo. Se si versa con il ravvedimento utilizzare
3851, per Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale
annuale, 3852, per Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto
camerale annuale.
Le imprese iscritte nel Registro Imprese e quelle
annotate nella sezione speciale dello stesso Registro sono tenute, in base alla
normativa vigente, al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.
Tale diritto è un tributo obbligatorio ed è dovuto
anche per un solo giorno di iscrizione nel corso dell'anno solare.
Sono tenute al pagamento tutte le imprese attive,
le società iscritte che non hanno mai iniziato l'attività e quindi inattive sin
dalla costituzione, le imprese inattive che non hanno denunciato alla C.C.I.A.A.
la cessazione dell'attività.
Sono esonerate dal pagamento: le imprese che alla
data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il Tribunale non
abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa; le
imprese sospese per l'intero anno di riferimento; le imprese in liquidazione e
quelle che abbiano cessato l'attività produttiva precedentemente denunciata; le
cooperative che abbiano esaurito l'oggetto sociale ovvero per le quali sia stato
proposto lo scioglimento d'ufficio (art. 2544 C.C.).
Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica
soluzione, esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, già
utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, entro il termine
previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.
ISTRUZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Il contribuente, nella compilazione del modello
F24, deve riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati
anagrafici ed il domicilio fiscale. Nella Sezione Regione ed Enti locali dello
stesso modello l'impresa deve indicare, nello spazio riservato a "Codice ente
locale", la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è
indirizzato. L'impresa è tenuta inoltre ad indicare nelle apposite colonne il
codice tributo 3850 per il quale si effettua il versamento e l'anno a cui si
riferisce il versamento stesso. Infine l'impresa deve indicare l'importo del
diritto nello spazio riservato agli "Importi a debito versati". Le imprese che
esercitano l'attività in più province devono indicare l'importo per ciascuna
Camera di Commercio a cui è dovuto.
Per facilitare il calcolo degli importi dovuti è a
disposizione sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it un
sistema di calcolo automatico che, a partire dalle informazioni relative
all'impresa, consente di calcolare con estrema facilità l'importo da versare.
Nella sezione riservata al diritto annuale sono inoltre consultabili i
riferimenti normativi relativi all'esazione per l'anno 2001.
Le imprese di nuova iscrizione dovranno effettuare
il versamento del diritto all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese pagando
l'importo previsto alla cassa della Camera di commercio, ovvero, nel termine di
30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, utilizzando
il modello F24.
In caso di tardivo o omesso pagamento, a partire
dal 2001, verrà applicata una sanzione amministrativa dal 10 al 100%
dell'ammontare del diritto dovuto (fino al 2000 la soprattassa prevista era del
2% per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore ai quindici giorni).
Dal 1° gennaio 1999 è inoltre operativo l'art. 24,
comma 35, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997 che prevede che le Camere non
rilascino certificazione dal Registro delle Imprese qualora l'impresa
richiedente non sia in regola con il pagamento del diritto annuale dell'anno
precedente.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 28
dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi del
diritto annuale sono determinati e aggiornati, entro il 31 ottobre di ogni anno
(con validità dall'anno successivo), con Decreto del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite
l'Unioncamere e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
Il comma 4 dell'art. 18 della L. n. 580/1993, per
effetto delle modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, prevede
che, a partire dal 2001, il diritto annuale è dovuto in misura fissa per le
imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro Imprese, mentre
per gli altri soggetti il diritto deve essere commisurato al fatturato
dell'esercizio precedente.
Gli importi del diritto annuale per il 2000,
diversificati in base alla natura giuridica ed al capitale sociale delle
imprese, risultano invariati rispetto al 1999. Sono stati determinati, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, con Delibera della
Conferenza Unificata Stato-Città e autonomie locali del 2 dicembre 1999 allegata
all'appendice normativa della Carta dei Servizi unitamente alla tabella
riassuntiva dei diritti stessi.
A partire dal 2001 occorrerà invece far riferimento
ai nuovi importi del diritto annuale fissati con il Decreto di cui all'art. 18,
comma 3, della legge n. 580/1993.
Calcolo del diritto annuale modello F24. » esempio
di compilazione f24:
AMMONTARE DEI DIRITTI ANNUALI
IL PAGAMENTO DEI DIRITTI ANNUALI AVVIENE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MODELLO F24 CODICE TRIBUTO 3850
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa, deve
essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa. Nella
sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI del modello F24 devono essere indicati i
seguenti dati:
Sezione ICI ed altri tributi locali
Codice ente/codice comune NA
Codice tributo 3850
Anno di riferimento es. 2008
Importi a debito versati indicare
l’importo da pagare
con il Ravvedimento
3851 – denominato Interessi per
omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 – denominato Sanzioni per
omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER I DEPOSITI DEGLI ATTI
INVECE AVVIENE TRAMITE MODELLO F23 LA SANZIONE AMMONTA A 21 EURO (40.000 LIRE)
DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO:
Cod. Ufficio: ANA - Causale: PA -
Cod. Tributo: 741T
30 Giugno 2003: Firma digitale Presentazione per
via telematica delle domande di iscrizione e di modifica al Registro delle
Imprese.
Ravvedimento Operoso
Con Circolare n. 3567/2003 la Direzione generale
del Ministero delle Attività Produttive ha precisato, in ciò confortata da un
parere espresso dall'Ufficio legislativo, che il contribuente tenuto al
versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del
Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione
ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entra trenta
giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della
sanzione minima) dall'omissione del versamento.
Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli
interessi moratori , commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso
legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in
cui viene eseguito. A decorrere dal 01/01/2004 il tasso legale è pari al 2,5%
annuo (D.M. 01/12/2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10/12/2003). L'importo
degli interessi si determina come di seguito indicato:
interessi moratori = ammontare diritto annuale x
tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500
A differenza del pagamento del diritto annuale,
però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi
moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per
altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione
del diritto annuale (codice 3850).
Per il diritto annuale 2003 occorre distinguere fra
imprese già iscritte al 1° gennaio 2003 e quelle iscritte in corso d'anno. Per
queste ultime il problema non sussiste in quanto il pagamento del diritto
annuale è stato certamente effettuato al momento dell'iscrizione. Per le imprese
già iscritte, invece, la prassi fiscale considera come data di scadenza, ai fini
del ravvedimento, quella entro cui è possibile effettuare il versamento con la
maggiorazione dello 0,40%. Normalmente questa data coincide con il 20 luglio .
Per l'anno in argomento, invece, tale data è stata differita al 31/10/2003 ,
come statuito dal D.L. n. 143 del 24/06/2003 e dalla Circolare n. 3565/2003 del
Ministero delle attività Produttive.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30
gg. dalla scadenza del 31/10/2003, ossia dal 1° al 30 novembre 2003 , è
possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i
seguenti versamenti:
• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello
0,40%,
• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo
del minimo (si identifica il minimo con il 10%)
• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare
diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
Per regolarizzazioni successive, invece, ossia dal
1° dicembre 2003 al 31 ottobre 2004 , è possibile l'applicazione del
ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:
• tributo 3850 – diritto annuale maggiorato dello
0,40%,
• tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto
del minimo (si identifica il minimo con il 10%)
• tributo 3851 - interessi moratori (ammontare
diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
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