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La disciplina
del regime di trasparenza, riservata alle società a responsabilità
limitata ed alle cooperative con una ristretta base proprietaria,
costituite esclusivamente da persone fisiche, è contenuta nell’art.
116, commi 1 e 2, del nuovo Tuir.Il comma 1 del citato articolo indica i
requisiti per essere ammessi a tale regime,prevedendo espressamente come
causa di esclusione il possesso o l’acquisto di partecipazioni esenti di
cui all’art. 87 dello stesso nuovo Tuir.Il comma 2 disciplina il riporto,
da parte dei soci, delle perdite conseguite dalla società partecipata;
a tal fine viene operato un richiamo alle regole contenute nel comma 3,
terzo periodo, dell’art. 115 nuovo Tuir (aventi valenza nei confronti delle
altre società di capitali ammesse alla trasparenza), nonché ai limiti posti
dal comma 3, primo e terzo periodo, dell’art. 8 del nuovo Tuir,
riguardanti il riporto delle perdite derivanti dalla partecipazione in
società di persone.Ulteriori aspetti di tale regime fiscale sono
disciplinati dall’art. 14 del decreto ministeriale, che è strutturato in
quattro commi.ìIl primo di essi, diviso nelle lettere a) e b), integra i
requisiti soggettivi richiesti dal citato art. 116.Il secondo e terzo comma
regolano la decorrenza degli effetti della decadenza dal regime, a
seguito del venir meno dei requisiti soggettivi ovvero in conseguenza
dell’acquisto o del possesso di partecipazioni esenti, di cui all’art.
87 del nuovo Tuir.L’ultimo comma dell’art. 14, infine, sancisce l’analogia
del regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata (e delle
cooperative) a ristretta base proprietaria con quello della trasparenza
previsto per la generalità delle società di capitali, richiamando - ove
compatibili - le regole a queste ultime riservate dall’art. 115 e dalle
altre norme del decreto ministeriale.I chiarimenti forniti in
relazione a tali disposizioni sono estensibili, pertanto, anche
alla disciplina della trasparenza delle società a ristretta base
partecipativa, in tutti i casi in cui alle medesime risultino
applicabili le regole di trasparenza delle società di capitali previste
dall’art. 115.
3.2.
Profili generali dell’istituto. Finalità e vantaggi
Il meccanismo
di funzionamento del regime di tassazione per trasparenza delle società a
ristretta base partecipativa è analogo a quello previsto dall’art. 115
per le altre società di capitali.Come per queste ultime, la quota di
reddito (o di perdita) della società a responsabilità limitata (o della
cooperativa) viene imputata in capo al socio, a prescindere dal fatto che
questi percepisca effettivamente tale quota di utili.In particolare,
l’adozione del regime di trasparenza permette ai soci, che svolgono anche
attività d’impresa, di compensare gli utili e le perdite, derivanti
dalla partecipazione, con le perdite ed utili derivanti da attività
commerciali.L’obbligo del pagamento dell’imposta sul reddito della
partecipata si sposta dalla sfera societaria al socio persona fisica, con
la conseguenza che il reddito della partecipata sconterà nella
sostanza le aliquote previste nell’ambito della tassazione Irpef.L’opzione
per il regime fiscale in esame consente alla società ed ai suoi soci di
ottenere particolari vantaggi fiscali, considerato che:il reddito della
società partecipata viene trasferito dalla sfera impositiva Ires, cui
corrisponde una tassazione ordinaria con aliquota al 33 per cento, alla
sfera impositiva Irpef (futura Ire), nella quale per i redditi di
minore ammontare operano aliquote inferiori a quella
proporzionale prevista per le
società;il regime di trasparenza consente di evitare qualsiasi ulteriore
tassazione degli utili al momento della loro distribuzione; non opererà,
pertanto la ordinaria tassazione (40 per cento del dividendo distribuito
per le partecipazioni qualificate, ovvero la ritenuta a titolo d’imposta
del 12,50 per cento, nel caso di possesso di partecipazioni non
qualificate).
L’art. 116, comma 1, del nuovo Tuir stabilisce che possono accedere al regime di trasparenza le società a responsabilità limitata, disciplinate dagli artt. 2462 e seguenti del codice civile, e le società cooperative, di cui agli artt. 2511 e seguenti del codice civile.Le società partecipate rientranti in una delle tipologie commerciali indicate ed i suoi soci potranno avvalersi del regime di trasparenza, a condizione che le prime siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per
l’applicazione
degli studi di settore;
b)
compagine sociale composta esclusivamente da soci persone fisiche,
anche esercenti attività d’impresa, in numero non superiore a dieci
ovvero a venti, nel caso di società cooperative.
In
considerazione del requisito formale richiesto dalla norma per
accedere al regime fiscale in esame, è da ritenere che possano rientrare,
nella tipologia dei soggetti ammessi alla trasparenza, anche i consorzi
svolgenti attività commerciale, costituiti da imprenditori individuali
(artt. 2612 e seguenti del codice civile) sotto forma di società a
responsabilità limitata, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti
dalle norme di seguito commentate.
Prevedendo che
il regime si applica alle società a responsabilità limitata, “il cui
volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione
degli studi di settore”, il legislatore ha voluto riservare tale regime
fiscale a soggetti di piccole dimensioni. Il regime di trasparenza
può trovare applicazione anche nei confronti di una S.r.l. con ricavi di
ammontare inferiore a tale limite che operi in settori per i quali non
sia stato ancora approvato alcuno studio di settore, ovvero in presenza
di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi.Si ricorda
che l’art. 10, comma 4, della L. 8 maggio 1998, n. 146 prevede che gli
studi non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato
ricavi di ammontare “superiore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto ministeriale di approvazione del
Ministro delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale
limite non può, comunque essere superiore a 10 miliardi di lire”. Per tutti
gli studi approvati fino al 2004 i relativi decreti ministeriali
hanno fissato il limite in esame a 10 miliardi di lire
corrispondenti a euro 5.164.569,00. Qualora in futuro dovessero essere
approvati studi applicabili in presenza di un ammontare di ricavi inferiore
alla predetta soglia, di tale minore importo si dovrà tenere conto anche ai
fini della applicazione del regime di trasparenza per le società che
operano in tali settori.Per il calcolo dell’ammontare dei ricavi, l’art.
14, lettera a) del decreto ministeriale ha specificato che occorre
fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi
presentata per l’anno precedente a quello nel quale viene esercitata
l’opzione per la trasparenza.In particolare, qualora si voglia fruire del
regime fiscale a partiredal periodo d’imposta 2004, il limite posto dalla
norma andrà verificato,per i contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare,tenendo conto dei ricavi dichiarati nel
modello Unico 2004 per il periodod’imposta 2003, da assumere avendo
riguardo anche agli eventualiadeguamenti ai parametri, agli studi
di settore ed al concordatopreventivo.Per le società costituite nel
corso dell’anno, il rispetto del limite posto dalla norma andrà verificato
effettuando il ragguaglio ad un anno dell’ammontare dei ricavi
dichiarati.L’art. 14, comma 2, del decreto ministeriale stabilisce
che il superamento della suddetta soglia di ricavi determina decadenza a
partire dal periodo d’imposta successivo a detto sconfinamento. Da ciò si
evince che, qualora la S.r.l. trasparente superasse euro 5.164.569,00 nel
2004, il regime di trasparenza sarebbe applicabile solo per tale periodo
d’imposta e non anche per il 2005 e il 2006.Le società neo costituite, non
avendo ricavi nell’anno precedente cui fare riferimento per la verifica
della soglia di ammissibilità al regime, possono comunque optare per la
trasparenza. Tuttavia, per il mantenimento del regime negli anni
successivi al primo, andrà verificato il limite dei ricavi attraverso il
loro ragguaglio ad un anno. Ad esempio, ricavi effettivi pari a tre
milioni di euro realizzati da una società neo costituita con il primo
periodo d’imposta 1° luglio 2004-31 dicembre 2004, corrispondono a sei
milioni di euro ragguagliati ad un anno. Pertanto, la stessa società
decadrà dal regime di trasparenza a decorrere dal periodo d’imposta
successivo al primo, nel quale si è verificato lo sconfinamento della
soglia di ammissione al regime.Lo stesso art. 14, comma 1, lettera a) ha
inoltre espressamente escluso dal calcolo dalla soglia dei ricavi rilevanti
ai fini dell’ammissione al regime di trasparenza:i ricavi di cui alle
lettere c), d) dell’art. 85, comma 1, del nuovo Tuir, vale a dire i
ricavi che originano dalla cessioni di azioni, quote di partecipazioni,
strumenti finanziari similari alle azioni, a condizione che tali
valori mobiliari non costituiscano per la società immobilizzazioni
finanziarie e, quindi, non si possano qualificare per il regime di
esenzione di cui all’art. 87 dello stesso nuovo Tuir (cosiddetta
participation exemption);i
ricavi di cui alla lettera e), derivanti dalla cessione di obbligazioni
ed altri titoli in serie o di massa, sempre che per la società
, tali titoli non
rappresentino immobilizzazioni finanziarie.
3.3.2.
Caratteristiche dei soci delle società che possono adottare il
regime di
trasparenza
La disciplina
del regime fiscale della trasparenza delle società a responsabilità
limitata (o cooperative) è applicabile a condizione che tutti i soci
partecipanti siano persone fisiche.Al riguardo il decreto ministeriale ha
previsto, nell’art. 14, comma 1, lettera b), che detti soci debbano essere:
residenti in Italia, anche se
esercitano attività d’impresa;non residenti, a condizione che il reddito
venga imputato con riferimento ad una partecipazione detenuta
attraverso una stabile
organizzazione.La
condizione di accesso alla trasparenza appena richiamata si
ricollega altresì alla circostanza che il socio estero non sia soggetto
alla ritenuta a titolo d’imposta (con aliquota del 27 per cento);
circostanza che si verifica quando la sua partecipazione è detenuta
attraverso una stabile organizzazione (art. 27, comma 3, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600); si evita così che il regime in esame possa
divenire per i non residenti (soggetti a ritenuta) uno strumento elusivo
idoneo a sottrarsi alla ritenuta sui dividendi erogati dalla società
partecipata.
Ai sensi
dell’art. 116 del nuovo Tuir, l’applicazione della trasparenza non richiede,
per le società a ristretta base partecipativa, la sussistenza in capo ai
soci dei requisiti indicati al comma 1 dell’art. 115, concernenti
le soglie massime e minime di diritti al voto e di
partecipazione agli utili.Ai fini dell’applicabilità del regime è
necessario, invece, che i soci siano persone fisiche e che il loro
numero, durante tutto il periodo d’imposta trasparente, non ecceda le
dieci unità (venti per i soci delle cooperative). Rileva, in particolare,
il numero dei soci iscritti nel libro di cui all’art. 2478, comma 1, n. 1),
del codice civile; per la verifica di tale numero occorre considerare,
inoltre, gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in
cui i relativi diritti vengano esercitati a mezzo di rappresentante comune
(art. 2468, comma 5, del codice civile).L’applicabilità della trasparenza
prevista dall’art. 116 non è subordinata al possesso di determinate
percentuali di diritti di voto o di partecipazioni gli utili, ma al mero
possesso della qualità di socio. A condizione che il reddito non venga
trasferito a soggetti estranei alla compagine sociale, eventuali negozi
limitativi di tali diritti, quali ad esempio il pegno o l’usufrutto, non
determinano la inapplicabilità o la decadenza dal regime di trasparenza.
In tal caso, infatti, è garantito che il regime di trasparenza,
coerentemente al suo meccanismo applicativo, operi solo nei confronti
dei soci e non di soggetti che non partecipano al capitale sociale. Va,
tuttavia, precisato che, per motivazioni analoghe a quelle indicate nel
paragrafo 3.10., gli effetti sulla entità della quota di reddito
imputabile per trasparenza si producono solo a decorrere dal periodo di
imposta successivo.Alla luce del principio di assimilazione alle altre
società di capitali trasparenti, per le quali i requisiti di ammissione al
regime devono essere posseduti “a partire dal primo giorno del
periodo d’imposta della partecipata ... e permanere ininterrottamente
sino al termine del periodo d’opzione”, e tenuto conto di motivazioni di
ordine logico e sistematico, il possesso dei requisiti posti dall’art. 116
deve sussistere per l’intero arco temporale di vigenza del regime. Ne
consegue che il superamento del limite del numero dei soci, ovvero il
verificarsi della condizione di assoggettamento a ritenuta dei soci
esteri in un qualsiasi momento dei periodi di imposta, nei quali ci
si avvale del regime di trasparenza, determinerà decadenza (ovvero
esclusione) dal regime stesso.L’assenza dei vincoli connessi a soglie
massime di partecipazione, previsti invece dall’art. 115, consente di
fruire del regime di trasparenza previsto dall’art. 116 anche alle società a
responsabilità limitata di tipo unipersonale.
Alcune cause
che inibiscono alle società in esame l’accesso alla trasparenza sono
previste, in modo specifico, dall’art. 116 del nuovo Tuir e dall’art. 14
del decreto ministeriale; la previsione degli ulteriori eventi ostativi
discende, invece, dal generico rinvio operato dall’art. 14, ultimo comma,
del decreto ministeriale, alle norme applicabili in materia di trasparenza
delle altre società di capitali.
3.5.1.
Cause specifiche di esclusione: possesso o acquisizione
dipartecipazioni esenti
Una prima
causa di esclusione dal regime, specificamente prevista dall’art.
116, comma 1, ultimo periodo, consiste nel possesso o
acquisizione, da parte della società trasparente, di partecipazioni che si
qualificano per il regime di esenzione, di cui all’art. 87 del nuovo Tuir
(cosiddetta participation exemption).Con tale limitazione il legislatore
ha voluto precludere ai soci persone fisiche la possibilità di
fruire del regime agevolativo di tassazione delle plusvalenze da
partecipazioni, riservato alle sole società di capitali.L’art. 14, comma 3,
del decreto ministeriale fa salva l’ipotesi in cui tale acquisto o possesso
di partecipazioni sia avvenuto in base ad un obbligo normativo,
regolamentare o amministrativo.A scopo meramente esemplificativo possono
essere considerate, come rientranti tra tali partecipazioni, il possesso
di quote nel consorzio CONAI (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) ovvero nel
consorzio COOU (D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691), nonché nel consorzio
POLIECO (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22); in tutti i casi citati, la
partecipazione all’entità collettiva è stata resa obbligatoria in quanto
ritenuta strumentale al finanziamento di un’attività di interesse
generale.Diverso dai precedenti è il caso della partecipazione a consorzi
non obbligatori per legge, ma comunque disciplinati da
disposizioni legislative, statutarie o regolamentari non derogabili, come
ad esempio i consorzi “export”, disciplinati dalla L. 21 febbraio 1989, n.
83, ovvero i consorzi “confidi”, di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre
2003, n. 269. Tuttavia, qualora tali disposizioni non consentano di fatto
il realizzo di plusvalenze, in quanto le quote risultano incedibili
ovvero rimborsabili solo in base al valore nominale, e considerato che non
si pone il problema di contrastare possibili manovre elusive, si ritiene
che i contribuenti possano comunque accedere al regime di
trasparenza disciplinato dall’art. 116.La causa di esclusione o decadenza
torna a sussistere nel caso di modifiche legislative, statutarie o
regolamentari che disciplinino la predetta materia in modo da non
escludere la possibilità di comportamenti elusivi.Non rileva, altresì, ai
fini della esclusione o della decadenza dal regime, il possesso di
partecipazioni che non si qualificano ai fini dell’esenzione prevista
dall’art. 87, in particolare anche nel caso in cui non sia ancora maturato
il requisito del possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo
mese precedente previsto dal comma 1, lettera a), della citata
disposizione.
In
considerazione del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 14, del
citato decreto ministeriale, anche per le società a ristretta base
partecipativa valgono come cause di esclusione dalla trasparenza:l’opzione
della partecipata per il consolidato nazionale o
mondiale [art. 2, lettera b),
del decreto ministeriale];l’assoggettamento della partecipata alle procedure
concorsuali di cui all’art. 101, comma 5, del nuovo Tuir [art. 2, lettera
c), del decreto
ministeriale).Per maggiori
precisazioni si rinvia ai chiarimenti forniti a proposito del regime di
trasparenza disciplinato dall’art. 115.Considerato che le disposizioni
civilistiche non consentono alle società a responsabilità limitata di
emettere gli strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346 del codice
civile), per il regime in esame non trova applicazione la disposizione
preclusiva della trasparenza prevista, invece, dall’art. 115.
L’art. 116,
comma 1, regolamenta l’accesso al regime da parte delle società a
ristretta base partecipativa, stabilendo che esso venga effettuato
con le medesime modalità previste per le altre società di capitali
ammesse alla trasparenza.Pertanto, in base a quanto previsto nel
richiamato comma 4 dell’art. 115, anche nei riguardi di tali società,
l’opzione:
è vincolante per tre periodi
d’imposta della società partecipata;deve essere esercitata congiuntamente
dalla società partecipata e
da tutti i soci;deve
essere comunicata dalla società partecipata
all’Amministrazione
Finanziaria, entro il primo dei tre periodi d’imposta.Anche in questo caso
per maggiori precisazioni si rinvia ai chiarimenti forniti a proposito del
regime di trasparenza disciplinato dall’art. 115.
Il richiamo effettuato dall’ultimo comma dell’art. 14 del decreto ministeriale, rende applicabile anche nei confronti delle S.r.l. le norme sulle comunicazioni a carico delle società di capitali di cui all’art. 115 del nuovo Tuir.Pertanto, anche con riguardo alle società a ristretta base partecipativa, è necessario che:il socio manifesti la propria volontà di optare per il regime della trasparenza, mediante invio alla partecipata di una raccomandata con · ricevuta di ritorno;la società partecipata comunichi all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza;la partecipata comunichi all’Agenzia delle Entrate il verificarsi di uno degli eventi che provocano la decadenza dal regime, entro i successivi trenta giorni, decorrenti:
a) dall’avvenuta modifica della compagine sociale, per l’ingresso di nuovi soci, che determini il superamento del numero massimo dei soci ammessi;
b) dall’avvenuta modifica della compagine sociale, per l’ingresso anche di un nuovo socio che non sia persona fisica;
c) dalla data
a partire dalla quale il socio estero non possegga la quota attraverso una
stabile organizzazione.Non sussiste, invece, alcuno specifico obbligo
di comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora vengano conseguiti
ricavi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro, giacché
tale informazione è facilmente desumibile dalla dichiarazione della
società partecipata.Il rinnovo dell’opzione, al termine del triennio, deve
avvenire con lestesse modalità con le quali è stata effettuata la prima
opzione, così comeprevisto per le società di capitali in genere, in base
all’art. 5 delcitato decreto ministeriale: quindi i soci dovranno
reiterare laraccomandata e la società dovrà effettuare una nuova
comunicazioneall’Agenzia delle Entrate, entro il primo periodo d’imposta
successivo al triennio di efficacia del regime in precedenza scelto.
Per maggiori precisazioni si rinvia anche in questo caso ai chiarimenti forniti a proposito del regime di trasparenza disciplinato dall’art. 115.
3.8. La cessione
delle quote e le variazioni della compagine societaria
In caso di
variazione della compagine societaria, il socio che cede la propria quota
è tenuto a comunicare al socio cessionario l’avvenuta opzione, nonché
l’ammontare dei redditi che gli sono stati in passato imputati per
trasparenza dalla società partecipata.Tale ultima comunicazione risulta
necessaria poiché gli utili, che eventualmente verranno distribuiti al
socio cessionario, sulla base di quanto è disposto nel comma 12
dell’art. 115, riducono per il socio il costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione detenuta nella società stessa fino a concorrenza dei
redditi imputati.Circa le formalità ed i tempi degli adempimenti
gravanti sui soci cedenti si fa rinvio a quanto sostenuto nel paragrafo
2.13, a proposito delle medesime comunicazioni da effettuare nell’ambito
della trasparenza ex art. 115.In caso di aumento del capitale sociale con
ingresso di nuovi soci ricadrà sulla partecipata l’onere di
informare costoro dell’avvenuta opzione; in questi casi si ritiene,
tuttavia, che l’opzione esercitata dai vecchi soci vincola coloro che
entrano a far parte della compagine sociale, anche nel caso in cui i nuovi
soci non fossero stati informati della circostanza che la società aveva
optato per il regime di trasparenza.
Come per le
cause di esclusione, alcune cause di decadenza dal regime sono previste in
modo specifico dall’art. 116 del nuovo Tuir e dall’art. 14 del decreto
ministeriale; ulteriori ipotesi di decadenza vanno individuate per effetto
del rinvio operato dall’art. 14, ultimo comma, del decreto ministeriale
alle norme applicabili in materia di trasparenza delle altre società di
capitali.
L’art. 14,
comma 2, del decreto ministeriale disciplina la decorrenza degli effetti
della perdita di efficacia dell’opzione, nel caso in cui vengano meno
i requisiti previsti per l’accesso alla trasparenza, relativamente:
a) al
superamento della soglia massima dei ricavi;
b) al venir
meno dei requisiti dei soci.
Con riferimento
a quanto previsto per la lettera a), il decreto ministeriale precisa
che la società trasparente, che in un determinato periodo di imposta
(n) consegue ricavi (considerati ai fini dell’ammissione al regime) maggiori
di euro 5.164.569,00, decade dal regime fiscale in esame a partire dal
periodo d’imposta successivo (n+1).Nelle ipotesi indicate alla lettera
b), invece, la decadenza dall’opzione produce effetti immediati
ossia dal periodo d’imposta nel corso del quale si verifica che:b.1) la
compagine sociale della società partecipata non è più costituita
esclusivamente da persone fisiche;b.2) il numero dei soci anche per un breve
lasso di tempo risulta superiore a dieci (venti nel caso di
cooperativa);b.3) i soci non residenti non operano più attraverso una
stabile organizzazione.Le variazioni della compagine risultano, invece,
ininfluenti ai fini della decadenza dall’opzione, se:
il socio entrante è una
persona fisica;la compagine sociale rimane costituita da non più di
dieci
elementi (venti per le
cooperative);entri nella compagine un socio estero non soggetto a ritenuta
sui ·
dividendi, fermo
restanti i limiti sul numero massimo dei soci.
L’art. 14,
comma 3, del decreto ministeriale stabilisce, inoltre, la decadenza
dall’opzione, qualora la società a responsabilità limitata abbia acquistato
o posseduto partecipazioni, che si qualifichino per il regime della
“participation exemption” (di cui all’art. 87 del nuovo Tuir).Al riguardo si
ritiene - tenendo anche conto di quanto precisato nella relazione
illustrativa al decreto (reperibile sul sito
www.finanze.it) - che il possesso di
partecipazioni, che maturano i requisiti per l’esenzione durante il regime
di trasparenza, produce decadenza a partire dall’inizio del periodo
d’imposta nel quale dette partecipazioni hanno maturato i requisiti
per fruire dell’esenzione.A proposito delle partecipazioni che non
determinano decadenza dal regime, si fa rinvio al precedente paragrafo
3.5.1.
Per effetto di
quanto previsto dall’art. 14, ultimo comma, del decreto ministeriale, che
richiama - ove compatibili - le norme sulla trasparenza delle altre
società di capitali, producono la decadenza dall’opzione:l’assoggettamento
della partecipata ad una delle procedure
concorsuali, di cui all’art.
101, comma 5, del nuovo Tuir;la trasformazione della partecipata in altra
società non avente forma giuridica di S.r.l. (ovvero cooperativa,
purché costituite in
entrambi i casi da sole
persone fisiche);il trasferimento all’estero della residenza della
società
partecipata.In analogia con
quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale deve
ritenersi che, in caso di trasformazione, la decadenza dall’opzione
esplica i propri effetti a partire:dalla data di trasformazione, in
caso di trasformazione in
società non soggetta ad
Ires;dall’inizio del periodo d’imposta, in caso di trasformazione in
società di cui all’art. 115, diverse dalle S.r.l.; in tal caso, infatti,
avvenendo la trasformazione nell’ambito di società soggette alla medesima
imposta, il periodo d’imposta è unico ed è riferibile interamente alla
società trasformata; ne discende che l’assenza, fin dall’inizio del periodo
d’imposta, della forma giuridica richiesta dall’art. 116 produrrà effetti
sulla decadenza dal regime
fin dal suddetto inizio.
Anche
nell’ambito di applicazione dell’art. 116 le operazioni di fusione e
scissione della partecipata producono decadenza dal regime di
trasparenza, con effetti a partire dalla data in cui la relativa operazione
assume rilevanza fiscale, tranne nel caso in cui l’opzione venga confermata
dai soggetti interessati.La conferma non può, tuttavia, operare sia
nell’ipotesi in cui la società a responsabilità limitata si fonde con
altra società assumendo una forma giuridica diversa da una società a
responsabilità limitata, sia qualora la società trasparente si fondi
con società non posseduta da persone fisiche, anche se la risultante
dalla fusione sia una società a responsabilità limitata.Come avviene
per le altre società di capitali, la messa in liquidazione della
società a responsabilità limitata non determina la decadenza dalla
trasparenza; in tal caso, i redditi (o le perdite fiscali) dei periodi
intermedi, caratterizzanti la liquidazione, acquistano il carattere
della definitività e non sono soggetti al conguaglio definitivo da
effettuare al termine della procedura medesima.
Come avviene
nel regime di trasparenza delle altre società di capitali, il reddito
prodotto dalle S.r.l. (o società cooperative) viene attribuito ai soci
esistenti alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata, in
proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da
ciascuno di essi ed a prescindere dall’effettiva percezione.L’imputazione
ai soci dei risultati fiscali conseguiti dalla partecipata verrà
pertanto effettuata in base alla situazione esistente alla data di
chiusura del periodo d’imposta, come prescritto (in coerenza con l’art.
115, comma 3, del nuovo Tuir) dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale, al quale deve intendersi esteso, per ragioni di
omogeneità di trattamento fiscale delle S.r.l. alle altre società di
capitali, il generico rinvio posto nel comma 4 dell’art. 14.Per omogeneità
di trattamento fiscale con le società di persone occorre tenere conto del
disposto di cui all’art. 5, comma 2, del Tuir; al riguardo si ritiene che le
modifiche nelle quote di partecipazioni agli utili dei soci, non legate a
variazioni della compagine sociale, hanno efficacia solo a partire dal
periodo d’imposta successivo (sul punto cfr. anche le istruzioni al
quadro RK di Unico società di persone).Tale interpretazione è evidentemente
ispirata a ragioni di cautela fiscale, onde evitare che la cessione di
quote in prossimità della chiusura del periodo di imposta venga utilizzata
per canalizzare la imputazione del reddito imponibile sui soci che
liquidano l’Irpef con applicazione di aliquote progressive
comparativamente più basse.
Per le stesse
esigenze di cautela fiscale, l’eventuale cessione del diritto di
usufrutto sulla quota manifesterà i propri effetti fiscali, ai fini
dell’imputazione del reddito della partecipata, a partire dal periodo
d’imposta successivo alla suddetta cessione.Il rinvio operato dal comma 4
dell’art. 14 del decreto ministeriale, alla applicabilità (ove
compatibile) delle disposizioni che regolano il regime di trasparenza
previsto dall’art. 115, rende applicabile anche per il regime disciplinato
dall’art. 116 quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto
ministeriale, secondo cui gli utili e le riserve di utili, formatisi
nei periodi in cui è efficace l’opzione, non concorrono a formare il reddito
dei soci cui vengono distribuiti.Coerentemente a quanto previsto per le
altre società di capitaliammesse al regime di trasparenza disciplinato
dall’art. 115, come del restogià chiarito nella circolare 16 giugno 2004, n.
25/E, l’utile distribuitodalle società a responsabilità limitata
trasparenti non concorre alla formazione del reddito imponibile
dei soci all’atto della sua distribuzione. Considerato il
principio di delega, secondo cui il regime di trasparenza è
ispirato alla “equiparazione ai fini delle imposte dirette della società
a responsabilità limitata che esercita l’opzione ad una società di
persone”, si ritiene che, come per queste ultime, anche in caso di
applicazione del regime previsto dall’art. 116 non concorra alla
formazione del reddito imponibile dei soci neanche la parte di utile
distribuito eccedente il reddito imponibile della società
partecipata.L’irrilevanza fiscale degli utili distribuibili è da ritenersi
altresì operante quando la distribuzione venga effettuata, a seguito
di una cessione di quote, nei confronti di persone fisiche che
risultino soci diversi da quelli cui è stato imputato in precedenza il
reddito trasparente (si veda al riguardo il commento sulle cessioni di
azioni delle società di cui all’art. 115).
Le ritenute ed
i crediti d’imposta vengono attribuiti ai soci pro quota, con gli
stessi criteri stabiliti dall’art. 115, comma 3, secondo periodo, nonché
dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale. Al riguardo si fa rinvio a
quanto precisato nella parte generale riservata alla trasparenza ex
art. 115, nel paragrafo 2.11.
Per espressa previsione dell’art. 116, le perdite fiscali delle società a responsabilità limitata, ammesse alla trasparenza, seguono le stesse regole d’imputazione delle perdite fiscali delle società di cui all’art. 115, al cui commento si rinvia.Inoltre, con riguardo al riporto delle perdite da parte dei soci, l’art. 116 richiama - per finalità meramente antielusive - le regole d’imputazione delle perdite previste dal primo e terzo periodo delcomma 3 dell’art. 8.
3.13.
Responsabilità ed accertamento nella trasparenza delle S.r.l. e
cooperative
Pur in assenza
di specifiche disposizioni normative, si ritiene che nei confronti delle
società a ristretta base partecipativa ammesse alla trasparenza, sia
applicabile il medesimo regime di responsabilità previsto nella trasparenza
delle altre società di capitali e, in particolare :le norme generali sulla
responsabilità solidale tra socio e partecipata, previste negli artt.
115, comma 8, del nuovo Tuir, e 13 del
decreto ministeriale; nonché
le norme sull’accertamento
unitario di cui agli artt. 115, comma10, del nuovo Tuir e 12 del
decreto ministeriale, da effettuare nei confronti della partecipata e
dei suoi soci.Il contenuto di tali disposizioni non presenta, infatti,
elementi di contrasto giuridico con la specifica disciplina riservata alle
società in esame, così come espressamente richiesto dall’ultimo comma
dell’art. 14 del decreto ministeriale e, pertanto, per il relativo commento
si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo 2.16.
Il quarto ed
ultimo comma dell’art. 14 del decreto ministeriale disciplina gli
aspetti residuali della trasparenza applicabile alle società a ristretta
base societaria, operando un completo rinvio alle precedenti norme di
tale decreto, ove queste ultime risultino compatibili con detto
regime.Pertanto, nei confronti delle società a ristretta base
partecipativa, devono ritenersi operanti anche le disposizioni
precedentemente commentate in relazione ai seguenti istituti:
“regime delle riserve e degli
utili pregressi” (art. 115, comma5) e “distribuzione degli utili e delle
riserve” (art. 8, del decreto ministeriale);rideterminazione del reddito
imponibile” (artt. 115, comma 11, del nuovo Tuir ed 11 del decreto
ministeriale): tale disposizione sarà evidentemente da applicare da
parte dei soli soci che detengono tali
partecipazioni in regime
d’impresa.“costo della partecipazione” (artt. 115, comma 12, del nuovo Tuir
ed 8, comma 1, del decreto
ministeriale);regime degli “acconti” (artt. 115, comma 7, del nuovo Tuir
e 9 del decreto ministeriale); in particolare per il primo periodo
d’imposta di applicazione della trasparenza, la S.r.l. partecipata
deve comunque corrispondere nei termini ordinari gli acconti Ires,
pur non avendo
evidentemente gli obblighi
per il pagamento del relativo saldo.
Detti acconti,
com’è noto, possono essere calcolati dalla società sulla base del
cosiddetto “criterio storico”, ovvero cosiddetto “metodo
previsionale”; in tal caso andrà calcolata un’imposta Ires “figurativa”,
dovuta qualora non si fosse optato per la trasparenza.L’acconto sull’Ires
“figurativa” dovrà altresì essere corrisposto dalla società partecipata nei
termini ordinari nell’ipotesi di mancato rinnovo dell’opzione al termine
del triennio.Gli stessi termini ordinari dovranno essere rispettati
qualora si verifichi decadenza dal regime per una delle cause sopra
esaminate; tuttavia viene consentito di effettuare detto versamento nei
trenta giorni successivi qualora i termini ordinari scadessero prima di
questi ultimi.In base a quanto previsto dal comma 3 del citato art. 115,
gli acconti Ires versati dalla partecipata potranno essere pro quota
scomputati dai soci in relazione all’Irpef (o futura Ire) dovuta sui
redditi imputati per trasparenza.La disposizione dell’ultimo periodo
dell’art. 9 del decreto ministeriale, con riferimento alla trasparenza
delle società di capitali di cui all’art. 115 del nuovo Tuir, prevede che in
caso di uscita dal regime i soci possano cedere alla società gli
acconti da essi corrisposti in relazione ai redditi trasparenti. Detta
cessione deve avvenire con le modalità previste dall’art. 43-ter del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che, come noto, riguarda la cessione
delle eccedenze d’imposta nell’ambito dei gruppi societari.Tale procedura
troverà applicazione anche nei confronti delle società a ristretta base
partecipativa; pertanto, in caso di uscita dal regime, i soci persone
fisiche possono cedere alla partecipata gli acconti versati, secondo la
procedura stabilita al citato art. 43-ter. Al riguardo si rileva che la
cessione dovrà riguardare l’acconto afferente il reddito
trasparente; in presenza di redditi di diversa natura la quota di acconto
da cedere verrà, pertanto, calcolata in base alla percentuale derivante dal
rapporto tra il reddito imputato per trasparenza ed il reddito
complessivo.Con riferimento ai soci detentori di partecipazioni
nell’ambito di attività che danno luogo a reddito d’impresa, si rileva
che, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lettera b), n. 2, del nuovo Tuir, le
partecipazioni nelle società trasparenti, di cui all’art. 115, possono
essere escluse dal calcolo del “pro rata patrimoniale”. Stante
l’equiparazione delle s.r.l. trasparenti alle società di cui all’art.
115, si ritiene che anche i soci titolari di reddito d’impresa possano
escludere dal predetto calcolo le partecipazioni societarie rientranti
nell’art. 116.
Le società
trasparenti a ristretta base societaria possono aver optato anche per il
concordato preventivo, di cui art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.Nella circolare 4
febbraio 2004, n. 5/E è stato chiarito che l’assimilazione delle
società di capitali trasparenti alle società di persone consente ai
soci delle S.r.l. di fruire, alle condizioni previste da tali norme,
dell’aliquota agevolata del 23 per cento sulla quota del cosiddetto
extrareddito 2004, ad essi imputata per trasparenza.Resta comunque fermo
che la società a responsabilità limitata trasparente dovrà effettuare
per il 2004, quale primo periodo d’imposta della trasparenza, i
versamenti in acconto tenendo conto dell’aliquota ordinaria del 33 per
cento, da applicare sull’ammontare complessivo del reddito
concordato.