Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com  orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30

  081/5706339       081/0060351           E-mail     Consulenza a pagamento                                                                 

COMPENSAZIONI IVA
Ultimo aggiornamento 08/07/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI
Compensazioni Iva  sotto tiro - cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il cerchio D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102


Compensazioni, piu' difficili, richiesti controlli, imposti limiti, sanzioni piu' salate.
Ecco le novità e una paronamica sull'istituto
Le novità riguardano esclusivamente le compensazioni Iva
 

Il credito iva sarà compensabile con le vecchie regole solo da 10.000,00 in giu', se eccede puo' essere compensato solo se risultante da dichiarazione annuale oppure da apposita comunicazione trimestrale
Il credito iva dovrà essere compensato entro la dichiarazione successiva
Il credito iva potrà essere utilizzato per estinguere debiti per tributi, contributi e premi di diversa natura
Il limite massimo da utilizzare o da richiedere a rimborso e' elevato da € 516.456,00 €700.000,00 dal 2010 con apposito decreto.
Il credito iva annuale sarà utilizzabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva, che dal 2010 sarà possibile presentarla disgiuntamente da unico entro il 31 gennaio
Nulla cambia per i crediti Irpef, Irap Ires compensabili con le vecchie regole e già dal 1 gennaio dell'anno successivo alla maturazione, senza alcun visto di conformità o attestazione.

Attenzione: il limite di 10.000,00€ si riferisce all'ammontare iva che si impiegherà per la compensazione, quindi se si ha un credito iva di 35.000,00 ad esempio e si vuole compensare nel limite di 10.000,00 si applicano le vecchie regole.

 

I limiti annuali che fanno scattare nuovi adempimenti
 

Compensazioni superiori a 10.000€ la compensazione e' possibile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e sarà da tale limite obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle entrate e quindi non piu' tramite homebanking.
Compensazioni superiori a 15.000,00 € e' richiesto un visto di conformità non sarà piu' possibile utilizzare la definizione agevolata delle sanzioni a 1/4 per indebita compensazione e sarà da tale limite obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle entrate e quindi non piu' tramite homebanking.

Compensazioni superiori a 15.000,00 € per le società soggette a controllo ex art.2409 bis (collegio sindacale) e' richiesta attestazione

 
Differenza tra visto di conformità e attestazione
 

Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia, il visto di conformità lo rilascia un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile) mentre l'attestazione la deve rilasciare soltanto un revisore contabile.

 
Rischi e sanzioni
 

Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo sanzioni per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello stesso anno d'imposta si commette un reato.

 
Le sanzioni per indebita compensazione per il contribuente
 

sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di accedere alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due anni, raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.

 
La sanzione per indebita compensazione per i visti e attestazioni degli intermediari
 
sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o particolarmente gravi

 
Sospetto di incostituzionalità e grave illegittimità del raddoppio dei termini da 4 a 8 anni in caso di denuncia penale
 

Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43 D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria 2005, L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il raddoppio dei termini con la semplice denuncia penale indipendentemente dall'esito.È, infatti, previsto che l'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 .
In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:

- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
 

- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
 

La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il quale, alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
 


Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il semplice fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati accusati di frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del raddoppio dei termini pur essendo assolti.

Considerazioni di illegittimità
la funzione della sanzione  è quella di prevenire e punire un determinato comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale comportamento non ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e' stato assolto o l'accusa archiviata , viene meno la stessa ragione di comminazione della sanzione. Per cui per quale motivo il contribuente deve subire tale sanzione?
Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
L'art. 25 della Costituzione stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M


Principio di legalità.

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
 

preleggi art. 11. Efficacia della legge nel tempo.

11. Efficacia della legge nel tempo.

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25; c.p. 2] .

Art.3 Legge 212/2000
Le leggi tributarie non possono essere retroattive

In definitiva tale sanzione di raddoppio dei termini non ammette opposizione o difesa, viene comminata indipendentemente dal giudicato penale ed e' retroattiva, alla faccia dei principi elementari del diritto, nel frattempo ai delinquenti diamo gli indulti.

Riferimenti normativi


D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 - Decreto anticrisi