
Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi
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COMPENSAZIONI IVA
Ultimo aggiornamento
08/07/2010
Compensazioni Iva sotto tiro -
cambiano i governi, ma i burocrati del Ministero ci riprovano e chiudono il
cerchio D.L. 1° luglio 2009,
n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102
Compensazioni, piu' difficili, richiesti
controlli, imposti limiti, sanzioni piu' salate.
Ecco le novità e una paronamica sull'istituto
Le novità riguardano esclusivamente le
compensazioni Iva
Il credito iva sarà compensabile con le vecchie regole solo da 10.000,00 in giu',
se eccede puo' essere compensato solo se risultante da dichiarazione annuale
oppure da apposita comunicazione trimestrale
Il credito iva dovrà essere compensato entro la dichiarazione successiva
Il credito iva potrà essere utilizzato per estinguere debiti per tributi,
contributi e premi di diversa natura
Il limite massimo da utilizzare o da richiedere a rimborso e' elevato da €
516.456,00 €700.000,00 dal 2010 con apposito decreto.
Il credito iva annuale sarà utilizzabile dal 16 del mese successivo alla
presentazione della dichiarazione iva, che dal 2010 sarà possibile presentarla
disgiuntamente da unico entro il 31 gennaio
Nulla cambia per i crediti Irpef, Irap Ires compensabili con le vecchie regole e
già dal 1 gennaio dell'anno successivo alla maturazione, senza alcun visto di
conformità o attestazione.
Attenzione: il limite di 10.000,00€ si riferisce
all'ammontare iva che si impiegherà per la compensazione, quindi se si ha un
credito iva di 35.000,00 ad esempio e si vuole compensare nel limite di
10.000,00 si applicano le vecchie regole.
I limiti annuali che fanno
scattare nuovi adempimenti
Compensazioni superiori a 10.000€ la compensazione e' possibile soltanto dal 16
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e sarà da tale
limite obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell'agenzia delle entrate e
quindi non piu' tramite homebanking.
Compensazioni superiori a 15.000,00 € e' richiesto un visto di conformità non
sarà piu' possibile utilizzare la definizione agevolata delle sanzioni a 1/4 per
indebita compensazione e sarà da tale limite obbligatorio utilizzare i servizi
telematici dell'agenzia delle entrate e quindi non piu' tramite homebanking.
Compensazioni superiori a 15.000,00 € per le società soggette a controllo ex art.2409
bis (collegio sindacale) e' richiesta attestazione
Differenza tra visto di
conformità e attestazione
Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono entrambi una dichiarazione di
un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture
contabili, la differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia,
il visto di conformità lo rilascia un professionista (commercialista, consulente
del lavoro, revisore contabile) mentre l'attestazione la deve rilasciare
soltanto un revisore contabile.
Rischi e sanzioni
Cosa si rischia per indebita compensazione? In linea di massima solo sanzioni
per importi non superiori a 50.000,00€ superato tale importo nello stesso anno
d'imposta si commette un reato.
Le sanzioni per indebita
compensazione per il contribuente
sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente e impossibilità di accedere
alla sanzione agevolata riduzione a 1/4 se supeiore a 15.000,00€
sanzione penale se supera i 50.000,00€ con la reclusione da 6 mesi a due anni,
raddoppio dei termini di accertamento da 4 a 8 anni.
La sanzione per indebita
compensazione per i visti e attestazioni degli intermediari
sanzione da 258,00€ a 2.582,00€
segnalazione agli organi competenti per violazioni ripetute o particolarmente
gravi
Sospetto di incostituzionalità
e grave illegittimità del raddoppio dei termini da 4 a 8 anni in caso di
denuncia penale
Non tutti sanno, che il raddoppio dei termini per l'accertamento ex art.43
D.p.r. 600/73 cosi' come modificato dal comma 421 della legge finanziaria 2005,
L. 311/2004, uno dei regali del governo Prodi, fa scattare il raddoppio dei
termini con la semplice denuncia penale indipendentemente dall'esito.È, infatti,
previsto che l'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è
aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che
comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74 .
In queste ipotesi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte sui
redditi che dell'Iva, notificare gli avvisi di accertamento:
- entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione;
- entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa
presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.
La disposizione in esame si applica, secondo quanto disposto
dall'art. 37, comma 26, del decreto, solo a partire dal periodo d'imposta per il
quale, alla data del 4 luglio 2006 (di entrata in vigore del decreto), i termini
per l'accertamento, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, siano ancora pendenti
Ho personalmente assistito contribuenti, che sebbene innocenti per il semplice
fatto di aver acquistato autovetture di provenienza cee sono stati accusati di
frode comunitaria, costoro hanno subito la pena accessoria del raddoppio dei
termini pur essendo assolti.
Considerazioni di illegittimità
la funzione della sanzione è quella di prevenire e punire un determinato
comportamento illegittimo a carattere penale, pertanto se tale comportamento non
ha alcuna rilevanza penale, perche' il contribuente e' stato assolto o l'accusa
archiviata , viene meno la stessa ragione di comminazione della sanzione. Per
cui per quale motivo il contribuente deve subire tale sanzione?
Inoltre perche' la legge si applica ai rapporti pendenti e quindi agli anni
precedenti per i quali i termini non sono ancora scaduti?
L'art. 25 della Costituzione
stabilisce Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
L'art 3 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472
sulle sanzioni tributarie stabilisce:M, M
Principio di legalità.
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza
di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere
assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con
provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si
applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.
preleggi art. 11. Efficacia della
legge nel tempo.11. Efficacia della
legge nel tempo.
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto
retroattivo [Cost. 25; c.p. 2] .
Art.3 Legge 212/2000
Le leggi tributarie non possono essere retroattive
In definitiva tale sanzione di raddoppio dei
termini non ammette opposizione o difesa, viene comminata indipendentemente dal
giudicato penale ed e' retroattiva, alla faccia dei principi elementari del
diritto, nel frattempo ai delinquenti diamo gli indulti.
Riferimenti normativi
D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102 - Decreto
anticrisi