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INTERESSI LEGALI
LEGGE SULLA SUBFORNITURA LOTTA AI RITARDATI PAGAMENTI
| Dal 01/01/2008 Il saggio degli interessi legali aumenta di mezzo punto, dal 2,5 al 3%, come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale» 291 del 15 dicembre. Viene così integrato l'articolo 1282 del Codice civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
come si calcolano in che misura spettano, l'evoluzione normativa |
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INTERESSI
LEGALI (art. 1284 codice civile) |
| DAL | AL | INTERESSE LEGALE | NORMATIVA - DECRETO MINISTERIALE |
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5% | ART.1284 CODICE CIVILE |
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10% | Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5% | Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 1998 |
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,5% | D.M. 11 dicembre 2000 |
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3% | D.M. 11 dicembre 2001 |
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,5% | D.M. 1 dicembre 2003 |
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3% | D.M. 12 dicembre 2007 |
| 01/01/2010 | 1% | D.M. 4 dicembre 2009 | |
Evoluzione
normativa del tasso legale di interesse dal 1865 ad oggi
|
norma |
periodo |
tasso
d’interesse |
|
|
rd
25/6/1865 n.2358 |
dal
1/1/1886 al
20/4/1942 |
4%
civile 5%comm.le |
|
|
rd
16/3/42 n.262 art.1284
cc |
dal
21/4/1942 al 15/12/1990 |
5% |
|
|
l.26/11/90
n.353 l.29/12/90
n.408 |
dal
16/12/90 al 31/12/96 |
10% |
|
|
l.23/12/96
n.662 art.2-3
c.185-164 |
dal
1/1/1997 al 31/12/1998 |
5% |
|
|
d.m.
tesoro 10/12/1998
|
dal
1/1/99 al 31/12/2000 |
2.5% |
|
| dm 11/12/2000 | dal 1/1/2001 al 31/12/2001 | 3,5%
|
|
| dm
11/12/2001
dm 1/12/2003
dm 12 dicembre 2007
D.M. 4/12/09 |
dal
1/1/2002 al 31/12/2002
dal 01/01/2004 ad oggi 31/12/2007
dal 01/01/2008
dal 01/01/2010
|
3%
2,5%
3%
|
formula
di matematica finanziaria da applicare
c(1+i)n
capitale che moltiplica 1+il tasso d’interesse (2,5%=0.025)
moltiplicato per n=numero anni
Fonte normativa:
Art. 1284 cc
Saggio degli interessi
[1] Il saggio
degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento [ora
1 per cento] in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne
annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto
conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il
15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane
invariato per l'anno successivo.
[2] Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le
parti non ne hanno determinato la misura.
[3] Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura
legale.
IL DLGS 231/02 IN ATTUAZIONE DI UNA DIRETTIVA CEE SUI DEBITI SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE GLI INTERESSI SENZA CHE SIA OBBLIGATORIA UNA RICHIESTA UFFICIALE, LA NUOVA NORMATIVA SIA APPLICA SIA AD IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI SIA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ATUTTI I CONTRATTI CONCLUSI DOPO L'8/8/02
ESCLUSIONI: LA DISCIPLINA NON SI APPLICA AI PRIVATI (CONSUMATORI FINALI) NE AGLI APPALTI PER OPERE PUBBLICHE (MENTRE SI APPLICA AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI)
QUANDO SI APPLICA: QUANDO IL DEBITORE NON PAGA ENTRO I TERMINI STABILITI DAL CONTRATTO O IN MANCANZA ENTRO 30 GG DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA., PER LE SOLE CESSIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI IL TERMINE E' ELEVATO A 60 GG.
CIRCOSTANZE ESIMENTI: RITARDI NON IMPUTABILI AL DEBITORE (ES. SCIOPERO DELLE BANCHE..) NON COSTITUISCE CIRCOSTANZA ESIMENTE LA CRISI FINANZIARIA.
GLI INTERESSI NEGLI ATTI FISCALI
Nel campo fiscale, il rilievo del saggio degli interessi legali rimane determinante ai fini del calcolo di incrementi: ad esempio, in tema di riscossione, la misura degli interessi applicabile ai tributi locali un tempo era fissa (7%) e determinata da singole leggi d'imposta (Dlgs 504/1992 per l' Ici; Dlgs 507/1993 per l'imposta di pubblicità, la tassa occupazione suolo e aree pubbliche e la tassa rifiuti). A partire dalla Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 165) la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se l'ente non determina il saggio, si applica l'interesse legale. L'istituto del saggio legale è quindi un punto di riferimento per tassi di tipo composto.
LOTTA AI RITARDI NEI PAGAMENTI LEGGE 231/2002