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IRAP IMPRESE E PROFESSIONISTI - PER I PROFESSIONISTI BISOGNA PAGARLA?
Ultimo aggiornamento 09/02/2008
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Le novità della finanziaria 2008- art. 1 comma 43-45 In attesa della completa attuazione dell'art. 119 della Costituzione, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1.1.2009, sarà istituita con Legge regionale. Rimarrà comunque l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non potranno modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali potranno modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Per evitare incrementi di costi, le funzioni di liquidazione, accertamento e di riscossione sono affidate all'Agenzia delle Entrate. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, proseguirà nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente. 

L'aliquota

Art. 1 comma 50 lett.H - L'aliquota IRAP del 4,25% viene sostituita con l'aliquota del 3,9%.

Irap società di Capitali ed enti commerciali

Art. 1 comma 50 lettera a - Determinazione dell'irap - Viene modificato l'art. 5 del D.Lgs n. 446/1997 (relativo alla disciplina IRAP). Si stabilisce che per le società di capitali ed enti commerciali, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile viene determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra indicate. Pertanto, tra i componenti negativi non possono essere, comunque, considerati in deduzione: - Le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del D.Lgs n. 446/1997; - la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I). I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività dell'impresa. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate sopra concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.

Irap ditte individuali e società di persone

Art.1 Comma 50 lettera b Viene, inserito il neo art. 5 bis nel D.Lgs. n. 446/1997 (relativo alla disciplina IRAP). Si dispone che per le società di persone e le imprese individuali, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi - di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili ai fini IRAP: - le spese per il personale dipendente e assimilato; - i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997; - la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili (ICI). I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. Tuttavia, le imprese individuali e i lavoratori autonomi hanno la facoltà di optare per l'applicazione delle disposizioni IRAP previste per le società di capitali. L'opzione é irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti in senso diverso; anche in questo caso, l'opzione é irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.

Irap persone fisiche e società semplici:

Art.1 comma 50 lett e - Viene modificato l'art. 8 del D.Lgs. n. 446/1997 (disciplina relativa all'IRAP) che riguarda le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, i professionisti (ovvero gli esercenti arti e professioni). Per tali soggetti, la base imponibile viene determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. La novità è data dalla seguente neo disposizione (che viene aggiunta nel citato art. 8): I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi

Irap disposizioni comuni per la sua determinazione

Art.1 comma 50 lett. f - L'art. 11 del D.Lgs. subisce una serie di modiche, per cui di seguito si riporta il contenuto sintetizzato modificato con la Finanziaria 2008: Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per le società di capitali e gli enti privati, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i tutti contribuenti, esclusi, le amministrazioni pubbliche, le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12.1.2001. 4) Tranne per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) non sono ammessi in deduzione: - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'art. 67 del TUIR; - i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente; - gli utili spettanti agli associati in partecipazione; Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente. Deduzione, fino a concorrenza Sono, inoltre, ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. A coloro con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione per tutti i soggetti ad eccezione delle imprese individuati e dei lavoratori autonomi peri quali è previsto l'aumento delle citate detrazioni. Inoltre, si dispone la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati. Infatti, si stabilisce che per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni sopra indicate va aumentato, rispettivamente, di euro 2.150,00, euro 1.625,00, euro 1.050,00 ed euro 525,00. La restante parte dell'art. 11 del D.Lgs. 446/1997 non ha subito modifiche.

Irap presentazione della dichiarazione alla Regione decorrenza

Art. 1 Commi 51 e 52 - Le novità sull'IRAP si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008). L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR viene recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31.12.2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 111 del TUIR, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31.12.2007. Continuano a formare la base imponibile le quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina. Pur rimanendo la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008), la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non dovrà più essere presentata in forma unificata e dovrà essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31.3.2008, saranno stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e saranno dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

Irap e professionisti

Con  una  serie  di  pronunce  che  hanno  investito  l'intera   Sezione tributaria (Cassazione sentenze dalla n. 3672 alla n.3682,  depositate  tutte  il  16 febbraio 2007) altre  sono ancora  in  fase di deposito, la Cassazione è  intervenuta  in  modo  esaustivo  -  e  speriamo in via  definitiva - sulla questione della applicabilità dell'Irap nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi.

Cos'ha stabilito la Cassazione

In primo luogo ha stabilito che e' da escludersi che gli autonomi che svolgono  attività "protetta" dalla iscrizione all'albo  professionale siano per questo non assoggettati all'Irap, ma e' necessario valutare caso per caso. l'assoggettabilità all'Irap degli esercenti arti e  professioni  deve essere esclusa in concreto nel caso in cui la  loro  attività  professionale sia svolta in assenza di elementi di autonoma organizzazione di  capitale  o lavoro altrui, non consentendo invece la lettera  e  la  ratio  della  norma
l'adozione di  un  criterio  quantitativo.  E' da rigettare la tesi dell'Amministrazione finanziaria che che  -  a  prescindere  dalla  sussistenza  in concreto di autonoma organizzazione nel senso più oltre indicato  -  ravvisa il presupposto impositivo in tutte le attività di lavoro autonomo esercitate ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.p.r. 917/86

In secondo luogo che la non assoggettabilità non e' limitata ai soli lavoratori autonomi che compilano il quadro E, ma anche quelli che svolgono altre attività e che compilano il quadro G di unico.

Dobbiamo quindi valutare la sussistenza del  requisito della  "autonoma  organizzazione" che  ricorre  allorquando  il contribuente:

       a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione  e non sia quindi inserito in  strutture  organizzative  riferibili  ad  altrui responsabilità ed interesse;
       b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id  quod  plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività  in  assenza di organizzazione, oppure si avvalga  in  modo  non  occasionale  di  lavoro altrui;

In parole semplici si configura l'autonoma organizzazione, quando il professionista fa uso di beni strumentali eccedenti il necessario e usufruisce del lavoro altrui in modo abituale tale da  porre  il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si  sarebbe trovato senza di esso.

    E' stata definitivamente risolta a mio parere in modo sbrigativo, il problema della contrarietà  dell'imposta  alla  normativa comunitaria, laddove si riteneva l'irap un iva camuffata e considerato il fatto che il diritto comunitario ammette una sola imposta sul valore aggiunto l'irap sarebbe stata illeggittima, ma la questione e' stata definitivamente risolta in senso negativo con  la sentenza della Corte europea del 3 ottobre  2006 con la causa  C-475/03, che ha ritenuta l'irap legittima.

Problemi applicativi:

Cosa fare allora? se si rientra nei parametri su esposti e' meglio non pagare, ma si potrà genererà sicuramente un contenzioso con il fisco, che riconosce solo le sentenza a Sezioni Unite, per gli altri casi bisogna valutare la situazione specificatamente per ogni soggetto in base alle sentenze. Il problema è che le sentenze della Cassazione non stabilendo un criterio quantitativo certo ha generato non pochi problemi e ha affidato ai giudici la valutazione personale. (Siamo tutti uguali innanzi ai Giudici, ma non tutti i Giudici sono Uguali tra loro), in ogni caso conviene combattere.

Una seconda possibilità e' pagare e chiedere il rimborso con conseguente ricorso in commissione tributaria per silenzio rifiuto.

Per chi desidera valutare la propria situazione puo' chiedere un preventivo e sarà rilasciata una relazione tecnica oppure per richiedere il rimborso e iniziare il contenzioso per recuperare l'irap per gli anni precedenti.