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ATTENZIONE NON EFFETTUIAMO RIABILITAZIONI DEI PROTESTI LA PRESENTE SEZIONE E' PURAMENTE INFORMATIVA
Non tutti sanno, che l'art. 17 della legge 108/96, da la possibilità a chi ha avuto un protesto di riabilitarsi dopo un anno.
Le condizioni per ottenere la riabilitazione sono le seguenti:
1. che il titolo protestato (assegno o cambiale) sia stato pagato.
2. che si possegga il titolo e la quietanza di pagamento
3. che sia trascorso piu' di un anno dalla data di levata del protesto.
A chi bisogna rivolgersi.
La miglior cosa e' farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato), ma si puo' anche procedere autonomamente.
In tal caso bisogna rivolgersi
Al Tribunale della propria zona, sezione Volontaria Giurisdizione e alla Camera di Commercio.
I documenti da produrre:
1. Istanza al Presidente del Tribunale (in bollo)
2. Certificato dei protesti rilasciato dalla Camera di Commercio
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si dichiara che a partire dalla data del certificato protesti fino a quella di presentazione non ha subito altri protesti.
4. Istanza al Presidente della CCIAA
5. titoli protestati con relative quietanze liberatorie
riferimenti normativi:
art. 17 della legge 108/96
art. 4 legge 12/2/55 n.77 e succ.mod.
art. 2 legge 18/8/2000 n. 235
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ASSEGNO TERMINI PER IL PROTESTO E TERMINI PER LA PRESCRIZIONE
L'assegno di conto corrente bancario
ha un termine di prescrizione di sei mesi dalla data di emissione - il che
significa che, trascorsi sei mesi dalla data di emissione, anche se ci sono i
soldi sul c/c, la banca per pagare l'assegno deve chiedere conferma ed
autorizzazione al correntista che lo ha emesso. Se quest'ultimo la nega,
l'assegno si restituisce insoluto, non protestato e prescritto.
Esiste poi il termine di protesto, ossia se l'assegno arriva all'incasso 8 o 15
giorni dopo la data di emissione (8 giorni se su piazza, ossia se il luogo di
emissione dell'assegno è lo stesso della piazza della banca su cui l'assegno è
tratto - es: asg napoli, 8/05/06, protesto 16/05/06 se l'assegno è di uno
sportello bancario di Napoli - 15 se fuori piazza) in caso di mancanza di fondi,
non può essere protestato.
RAPPORTO CARTOLARE E RAPPORTO FONDAMENTALE
I titoli di credito (assegni,cambiali) hanno un rapporto fondamentale e un rapporto cartolare. Il primo attiene alle ragioni per cui e' stato emesso il titolo, il secondo al titolo di credito che si concretizza nel pagamento tra emittente e beneficiario. Il rapporto cartolare e' completamente indipendente dal quello fondamentale, nel senso che se si emette un assegno per pagare un fornitore e per varie ragioni, decade il diritto di quest'ultimo ad incassare l'assegno, e' un grave errore ritenere che non pagando il titolo non si subirà il protesto perche' ad esempio la merce non e' stata consegnata. Cio' premesso il titolo va sempre pagato anche se non si ha il diritto di incassarlo, in caso contrario si subirà comunque il protesto. Fate attenzione inoltre a non fare denunce di furto o smarrimento, che non corrispondono alla realtà, per evitare un pagamento ingiusto, rischiate conseguenze penali. Situazione diversa e' il blocco di un assegno frutto di un reato vero, per il quale basta procedere ad una denuncia alle autorità giudiziaria o di p.s. e richiedere alla banca di bloccare l'assegno.
DIFFERENZA TRA ASSEGNO E CAMBIALE
L'assegno e' un ordine di pagamento diretto ad una banca contenente l'ordine di pagare una determinata somma ad un beneficiario designato, la cambiale invece e' una promessa di pagamento, entrambi sono titoli esecutivi, per cui se non pagati, on un'azione legale si subisce direttamente il pignoramento senza la necessità di provare il rapporto fondamentale.
TUTTO SUGLI ASSEGNI
Quando si deposita in banca sul
conto corrente una certa somma di denaro o si ottiene dalla stessa un fido,
viene messo a disposizione un libretto di assegni da utilizzare per pagare o per
prelevare denaro nei limiti dell'importo disponibile.
In sostanza l'assegno sostituisce
il denaro contante, se quest'ultimo è nella disponibilità di chi lo firma, cioè
è depositato presso la banca chiamata poi a pagarlo.
Per questo gli assegni, pur
essendo degli strumenti estremamente semplici, devono essere usati seguendo con
scrupolosità le regole che li governano.
Vi sono vari tipi di assegni, ma
il più comune è l'assegno bancario.
Cos'è un assegno?
Si definisce assegno bancario,
per distinguerlo da quello circolare, l'assegno emesso da un titolare di un
conto corrente.
L'assegno bancario è un mezzo di
pagamento, cioè l'ordine scritto con cui un correntista dà disposizioni alla
propria banca di pagare "a vista" un dato importo ad una determinata persona.
Cosa bisogna sapere prima di
staccare un assegno?
Chi intende usare un assegno
bancario deve prima di tutto assicurarsi di avere a disposizione nel conto
corrente una somma di danaro pari o superiore a quella che indicherà
sull'assegno stesso.
Ciò è importantissimo per evitare
di emettere assegni a vuoto, cioè privi di copertura finanziaria, atto che può
comportare conseguenze amministrative e penali.
Attenzione: l'assegno a vuoto non
obbliga la banca ad effettuare il pagamento ma obbliga chi lo emette (chiamato
traente) e gli eventuali giranti.
Dunque il prenditore, in caso di
assegno a vuoto, ha diritto di rivalsa nei confronti dei giranti attraverso
un'azione di regresso.
Come si legge?
Per leggere un assegno bancario
dobbiamo prima di tutto conoscere il significato di tre termini fondamentali:
traente, beneficiario e trattario.
Il traente è la persona che
emette l'assegno;
Il beneficiario o prenditore è
colui che riceve l'assegno per incassarlo;
Il trattario è la banca
autorizzata a prelevare dal conto corrente del traente la somma da pagare al
beneficiario.
Il traente può anche emettere un
assegno a proprio favore: in questo caso traente e beneficiario sono la stessa
persona.
Attenzione: se sull'assegno manca
l'indicazione del beneficiario, l'assegno è pagabile a chiunque lo presenti per
l'incasso (in questo caso si dice che l'assegno è "al portatore").
È dunque importante scrivere
sempre il nome del beneficiario per evitare, in caso di smarrimento, che
l'assegno possa essere incassato da uno sconosciuto.
Come devo compilarlo?
L'assegno deve essere compilato
da chi lo emette in modo chiaro in ogni sua parte. Ciò faciliterà tutte le
operazioni necessarie al suo uso e soprattutto alla sua trasformazione in denaro
contante (pagamento).
In particolare è obbligatoria
l'apposizione negli appositi spazi di:
data e luogo di emissione;
importo in cifre e lettere;
firma di chi emette l'assegno.
Se manca anche una soltanto di
queste indicazioni l'assegno non è valido.
Si è diffusa, purtroppo, la
pessima abitudine di non apporre la data di emissione dell'assegno al fine di
guadagnare qualche giorno di valuta. Bisogna però sapere che in questo modo si
allungano i termini per un eventuale protesto e che, in caso di smarrimento o
furto, non sarà possibile chiederne l'ammortamento.
Scrivendo tutto di proprio pugno
si perderà forse un minuto in più, ma si avrà sempre l'esatta conoscenza della
propria situazione bancaria, oltre a rimanere più tranquilli.
Cos'è un assegno "non
trasferibile"?
Se sull'assegno appare la scritta
"non trasferibile", il beneficiario potrà girarlo soltanto ad una banca, la
quale effettuerà il pagamento.
Si tratta di un'ulteriore forma
di garanzia che mette al riparo soprattutto in caso di smarrimento o furto:
l'assegno infatti non può essere girato e quindi incassato da una terza persona.
La dicitura "non trasferibile"
è obbligatoria, pena pesanti sanzioni pecuniarie, su tutti gli assegni con
importo superiore a 20 milioni.
A cosa serve la "girata"?
Sul retro, l'assegno prevede la
girata, cioè il beneficiario è chiamato a controfirmare l'assegno per renderlo
esigibile, quando intenda dare l'assegno in pagamento a una terza persona,
incassarlo presso lo sportello trattario o versarlo sul proprio conto corrente
bancario.
A cosa serve l'assegno
"sbarrato"?
Per maggiore sicurezza il traente
può tracciare due righe parallele sulla faccia anteriore dell'assegno.
In questo caso la banca trattaria
potrà pagarlo soltanto ad un'altra banca presso la quale è stato versato per
l'incasso oppure a un proprio cliente conosciuto al quale il prenditore lo ha
affidato.
Se tra le due righe parallele è
indicata una banca, la banca trattaria dovrà pagarlo solo a quella banca.
A cosa serve la clausola
"assegno da accreditare"?
Quando in un assegno figura
questa clausola, esso non può essere pagato in contante, ma solamente
accreditato sul conto del prenditore.
Entro quanto tempo bisogna
presentare l'assegno per l'incasso?
L'assegno bancario deve essere
presentato per l'incasso entro 8 giorni dall'emissione se pagabile nello
stesso comune entro cui è stato emesso, o entro 15 se pagabile in un
comune diverso. Chiaramente, se il titolo è pagabile in altri paesi, i termini
sono maggiori.
Queste scadenze sono
indispensabili per la validità ai fini della levata del protesto.
La presentazione dell'assegno
oltre le scadenze su indicate non impediscono il pagamento dell'assegno, ma è
vincolato alla presenza sul conto degli opportuni fondi o da una revoca
dell'ordine di pagamento da parte del titolare.
Cosa fare in caso di
smarrimento o furto di un assegni propri?
Quando ci si accorge del furto o
dello smarrimento di un assegno o dell'intero blocchetto bisogna avvisare nel
modo più celere possibile la banca, fornendo l'intestazione, il numero del conto
e, se conosciuta, la numerazione degli assegni che si chiederà siano bloccati.
Questo primo blocco sarà di tipo generico, nella attesa di un ordine scritto.
Solo con questo la banca potrà, infatti, bloccare anche il pagamento di un
assegno compilato regolarmente.
Successivamente bisogna sporgere
regolare denuncia presso gli Organi di Polizia. Copia della denuncia deve essere
consegnata in banca formulando una circostanziata e precisa richiesta di blocco
di assegni. In questo modo, il blocco che prima era generico, diventa tassativo
e gli assegni elencati, e solo quelli, non saranno pagati per nessun motivo.
Attenzione: se prima del
blocco l'assegno è presentato in banca per l'incasso, questa non può esimersi
dal pagarlo.
In questo caso il correntista o
il beneficiario dell'assegno possono avviare (e devono farlo con la massima
tempestività) la procedura di ammortamento, consistente in un ricorso in Pretura
o in Tribunale per ottenere il rimborso dell'assegno rubato o smarrito già
incassato da terzi.
Cosa fare in caso di
smarrimento o furto di assegni di terzi?
Se ci è stato dato un assegno in
pagamento di un nostro credito e lo smarriamo o ci viene rubato, dobbiamo prima
di tutto rintracciare chi ci ha dato l'assegno e chiedergli di bloccarlo per
iscritto presso la sua banca. Se l'assegno è stato girato una o più volte,
bisognerà risalire al primo firmatario.
Si farà quindi immediata denuncia
alle autorità di Pubblica Sicurezza consegnandone copia alla banca trattaria.
Affinché la denuncia sia
immediatamente efficace, bisogna essere in grado di fornire tutti i dati
necessari ad identificare l'assegno, dati che è buona norma trascrivere su un
taccuino non appena lo stesso ci viene consegnato o, meglio ancora,
conservandone una fotocopia.
Cosa fare per ottenere il
rimborso di un assegno smarrito o rubato?
Per ottenere il rimborso di un
assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potrà agire mediante lettera
di manleva o con procedura di ammortamento.
A cosa serve la "lettera di
manleva"?
È una dichiarazione con la quale
si garantisce al debitore che l'assegno è andato veramente distrutto, smarrito
ecc. e che, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a
restituirlo o a rifonderne l'importo. E' chiaro che tali intese presuppongono un
rapporto fiduciario; se il debitore l'accetta ci consegnerà un nuovo assegno,
diversamente sarà necessario eseguire una pratica di ammortamento.
A cosa serve la "procedura di
ammortamento"?
In seguito alla denuncia di distruzione, smarrimento, ecc. presentata agli Organi di Polizia, il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell'assegno (numero, data, importo, beneficiario), emette un decreto in base al quale, trascorso un periodo di 90 giorni, l'assegno denunciato viene dichiarato "nullo" e il debitore dovrà rimborsare l'importo del titolo.