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Novità: il reverse charge del subappalto finanziaria 2007
È scattato il
meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia
decreto legge 223/06 (articolo 35, comma 5)
L'inversione
contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che
operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F
della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0)
In sostanza con
questo nuovo meccanismo e’ l’appaltatore che versa l’iva, e il
subappaltatore fattura senza iva.
L'agenzia delle
Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre , ha infatti chiarito che il
sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in
essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività
economiche Atecofin (2004). Se
l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra
quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale
imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe
essere considerata indeducibile.
Le attività
interessate:
45.11.0 Demolizione
di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0
Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori
generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di
ingegneria civile
45.22.0 Posa in
opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0
Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri
lavori speciali di costruzione
45.31.0
Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 Lavori di
isolamento
45.33.0
Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri
lavori di installazione
45.41.0
Intonacatura
45.42.0 Posa in
opera di infissi
45.43.0
Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri
lavori di completamento degli edifici
45.50.0 Noleggio
di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con
manovratore
Il 12 ottobre 2006
nell'edilizia entra in vigore il regime del cosiddetto "reverse charge"
Iva. L'obbligo riguarda le prestazioni di servizi (comprese quelle di
manodopera) rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
attività di costruzione o di ristrutturazione di immobili.
La svolta
contabile è prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legge "
Visco-Bersani" (manovra bis), convertito con modifiche dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
La disposizione -
ricorda una nota del ministero dell'Economia - aveva subordinato l'entrata in
vigore all'autorizzazione comunitaria. Ma con l'attuazione, dal 13 agosto
scorso, della direttiva 2006/69/Ce, il sì dell'Unione europea non è stato più
necessario. Così, le nuove regole fissate dalla manovra bis - precisa la nota
ministeriale, diffusa d'intesa con il dipartimento per le Politiche fiscali e
l'agenzia delle Entrate - entrano in vigore giovedì, in conformità a quanto
previsto dallo Statuto del contribuente.
Il comunicato del
ministero dell'Economia fa riferimento alle operazioni effettuate a partire
dal 12 ottobre 2006. Poiché si tratta di prestazioni di servizi e l'articolo
6 del Dpr 633/72 prevede che la prestazione si considera effettuata al momento
del pagamento del corrispettivo o anteriormente, se è stata emessa la
fattura, dal 12 ottobre le fatture relative a subappalti non dovranno più
esporre l'Iva.
Con l'introduzione
del reverse charge l'obiettivo del Governo è quello di ridurre l'evasione Iva
nel settore edile.
Il nuovo percorso
dell'imposta prevede:
Il subappaltatore
emette fattura per i lavori eseguiti ma senza addebitare l'Iva, indicando nel
documento fiscale la norma che lo esonera dall'applicazione dell'imposta (articolo
17 del Dpr 633/72);
L'appaltatore che
riceve la fattura deve registrarla e integrarla con l'indicazione
dell'aliquota Iva (ad esempio, il 4% per la costruzione di fabbricati con
caratteristiche " Tupini", il 10% nel caso di opere di
urbanizzazione o il 20% se si tratta di costruzione di fabbricati di lusso o
di immobili industriali) e della relativa imposta dovuta;
L'appaltatore deve
poi effettuare la registrazione della fattura ricevuta, sia nel registro delle
fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/72) sia in quello degli acquisti
(articolo 25 del Dpr 633/72). L'integrazione della fattura del subappaltatore
deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento.
Questa procedura
non si applica, naturalmente, quando il committente è un privato, il quale
continua a essere assoggettato all'Iva, e comunque un'impresa che non sia
quella che costruisce o ristruttura. Queste imprese continueranno infatti a
ricevere fatture con evidenza dell'Iva.
Ma quali sono gli
effetti del reverse charge? Secondo il meccanismo previsto dalla manovra bis,
il versamento dell'Iva non viene effettuato né dall'appaltatore, perché
riceve una fattura senza Iva, né dal subappaltatore, perché non applica
l'Iva in fattura e di conseguenza l'appaltatore detrae meno Iva e quindi ne
versa di più.
Il subappaltatore
si troverà dunque quasi certamente in una situazione di credito, poiché non
espone più l'imposta in fattura ma continuerà a effettuare acquisti con Iva.
È stato però
previsto un correttivo rispetto alla regola generale dei rimborsi e delle
compensazioni.
I subappaltatori
avranno la possibilità di chiedere il rimborso Iva infrannuale o di portare
il credito Iva in compensazione. Inoltre, se il volume d'affari del
subappaltatore è costituito per oltre l'80% da contratti di subappalto,
quindi senza l'applicazione dell'Iva, il tetto per le compensazioni è elevato
a un milione di euro rispetto al limite di 516.456,90 euro.
La nuova disposizione che elimina l'Iva dalle fatture si applica nell'edilizia ma non si estende ad altri settori in cui è ammesso il subappalto. L'attuazione del reverse charge nei cantieri apre però una serie di dubbi nei rapporti tra i contribuenti che dovranno essere chiariti dal ministero.
1. REGIME IVA MENSILE E TRIMESTRALE - 2. REGIME BENI USATI - 3. REGIME ROTTAMI FERROSI
1.
REGIME IVA MENSILE E TRIMESTRALE
Esistito
ai fini iva due regimi di liquidazione dell’imposta.
Mensili
– l’iva va liquidata mensilmente e versata entro il 16 del mese successivo
Trimestrali
– l’iva va liquidata ogni tre mesi e versata entro il 16 del secondo mese
successivo, con eccezione dell’ultimo trimestre per il quale l’iva va vesata
entro il termine del 16 marzo, con la maggiorazione di intressi dell’1%
Per
chiarire meglio il concetto:
I
trimestre (Gen, Feb e Mar) scadenza 16 maggio
II
trimestre (Apr,Mag e Giu) scadenza 16 agosto
III
trimestre (Lug, Ago e sett) scadenza 16 novembre
IV
trimestre (Ott, Nov e Dic) scadenza 16 marzo
Per
verificare se ci si trova in regime iva mensile o trimestrale bisogna tener
presente quanto segue:
Se
nell’anno precedente non si e’ conseguito un volume d’affari
Non
superiore a 600.000.000 di lire pari a 309.874,14 € per le prestazioni
di servizi ed esercenti arti e professioni
Non
superiore ad 1 miliardo di lire pari a 516.546,90 € per le cessioni di
beni.
N.B.
Il limite va ragguagliato ad anno (per attivita’ iniziata il primo luglio il
limite passa da 600 milioni a 300)
Se
non si supera il limite l’iva si liquida trimestralmente se invece il limite
e’ superato la liquidazione dell’iva e’ mensile.
Il
versamento va effettuato se l’importo supera lire 50.000, se inferiore si
versa il trimestre o mese successivo
In
particolare, il legislatore
italiano, recependo
la Direttiva n.
94/5/CE del 14 febbraio 1994 del Consiglio
dell'Unione europea
(anche nota come VII Direttiva CEE), con l'art. 36
del D.L.
23 febbraio
1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, e modificato
dal D.L.
2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni
dalla L.
29 novembre 1995, n. 507, ha
introdotto un regime speciale applicato a partire dal 1° aprile
1995, comunemente noto come "regime
del margine",
relativo agli scambi aventi
ad oggetto beni mobili usati nonché oggetti
d'arte, oggetti di
antiquariato o da collezione.
Il singolare
meccanismo impositivo introdotto dal
legislatore comunitario prevede che si sottoponga
a tassazione il
solo margine
di guadagno, dato
dalla differenza
tra il
corrispettivo realizzato
dal venditore ed il prezzo d'acquisto dovuto al suo fornitore, aumentato
delle eventuali spese di riparazione ed accessorie.
3.REGIME
DEI ROTTAMI FERROSI
L'art.
35 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito
in L.
24 novembre 2003, n. 326 ha modificato sostanzialmente il regime speciale
Iva per le cessioni di
rottami ferrosi. In
particolare, con effetto dal 2 ottobre 2003, le
citate operazioni,
prima
non imponibili, sono state assoggettate all'Iva
con obbligo
del cessionario, soggetto passivo d'imposta
nel territorio
dello Stato,
di applicare l'imposta secondo il metodo di inversione contabile -
cosiddetto reverse charge.
Tale meccanismo individua il debitore
d'imposta nel
cessionario il quale
deve integrare
la fattura
emessa dal
cedente senza
addebito dell'imposta.
La nuova disciplina Iva, riservata al commercio
di rottami ed
altri materiali di recupero, trova applicazione nei confronti di tutti i
soggetti che effettuano nell'esercizio d'impresa cessioni e/o acquisti di tali
beni.
Ciò comporta a
loro carico
l'obbligo di
osservare gli
ordinari adempimenti contabili e documentali previsti dal D.P.R.
26 ottobre
1972, n. 633, e
norme collegate
nonché quelli
di presentazione
della comunicazione annuale dati Iva e della dichiarazione annuale Iva.
Tali soggetti, prima esonerati
dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale
Iva e
dalla comunicazione
dati Iva
perché effettuavano operazioni escluse da
imposta, con
l'intervenuta modifica,
hanno l'obbligo di assolvere a tali adempimenti dichiarativi.
In particolare devono presentare la dichiarazione annuale dell'Iva
per le operazioni imponibili effettuate nell'anno
2003 e,
precisamente, nel periodo dal 2 ottobre al 31 dicembre 2003.
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Dal
28 giugno 2001, per le imprese minori è in vigore un nuovo limite di 600
milioni, in luogo di quello prima vigente di
360
milioni. Il nuovo limite è quello fissato dal Dpr 12 aprile 2001, n. 222,
pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 135 del 13
giugno
2001. L'adeguamento del limite da 360 milioni a 600 milioni vale per le
liquidazioni e i versamenti Iva dei
contribuenti
cosiddetti "minori". Dal 28 giugno 2001, data di entrata in vigore del
Dpr 222/2001, le imprese di servizi con
ricavi
2000 superiori a 360 milioni, ma non superiori a 600 milioni, potranno quindi
applicare il regime di contabilità
semplificata
in luogo del regime ordinario naturale al quale sono tenuti dal 1º gennaio
2001. Invece, i contribuenti che nel
2000
hanno superato il limite di 360 milioni, ma non quello "nuovo" di 600
milioni, se intendono continuare ad adottare il
regime
di contabilità ordinaria anche per l'anno 2001, dovranno comunicare l'opzione
nella prima dichiarazione annuale
Iva
da presentare successivamente alla scelta operata. Il nuovo limite di 600
milioni avrà effetto anche sulle liquidazioni
Iva.
I contribuenti Iva, sia esercenti impresa, sia esercenti arti o professioni, con
volume d'affari 2000 superiore a 360, ma
non
a 600 milioni, a partire dalla liquidazione relativa al mese di giugno, potranno
anche effettuare le liquidazioni e i
versamenti
per trimestre, anziché per ogni mese. E' questo il duplice effetto "Iva-dirette",
che deriva dal citato Dpr 222
del
12 aprile 2001.
Scelta
delle liquidazioni Iva tra mensili e trimestrali. Con le nuove norme in vigore
dal 28 giugno 2001, i contribuenti con
volume
d'affari 2000 superiore a 360 milioni, ma non superiore a 600 milioni, possono
abbandonare il sistema naturale
delle
liquidazioni mensili nel quale si trovano, per passare alle liquidazioni
trimestrali. I contribuenti che intendono
rimanere
"mensili" devono avere effettuato la liquidazione di giugno e versato
le somme relative entro il 16 luglio. Invece,
i
contribuenti che intendono passare alle liquidazioni trimestrali, possono
effettuare la liquidazione di giugno entro il 16
agosto
aggiungendo al versamento dovuto gli interessi dell'1 per cento. In questo caso,
i versamenti effettuati in relazione
ai
mesi di aprile e maggio 2001, si considerano acconti del secondo trimestre e la
maggiorazione dell'1 per cento deve
essere
calcolata solo sull'importo residuo da versare entro il 16 agosto. Questi
contribuenti, con volume d'affari 2000
superiore
a 360 milioni, ma non superiore a 600 milioni, che optano per le liquidazioni
trimestrali Iva, devono comunicare
l'opzione
nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta
operata, cioè nella dichiarazione
Iva
2002 relativa al 2001 che si dovrà presentare il prossimo anno.
Periodiche
Iva. Per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, si
ricorda che le dichiarazioni
relative
al mese di aprile e al primo trimestre del 2001 dovevano essere presentate in
via telematica entro il 20 luglio
2001.
La dichiarazione periodica relativa al mese di maggio 2001 deve essere
presentata in via telematica entro il 31
luglio
2001. I contribuenti, che nel 2000 hanno realizzato un volume d'affari compreso
tra 360 e 600 milioni di lire e
optano
per le liquidazioni trimestrali e per la presentazione trimestrale delle
dichiarazioni Iva periodiche, possono
presentare
un'unica dichiarazione relativa al secondo trimestre 2001 entro il 31 agosto
2001. Per contro, i contribuenti
che,
pur avendo i presupposti per scegliere le liquidazioni trimestrali, non
intendono esercitare la questa opzione devono
presentare
in via telematica, entro il 31 luglio, la dichiarazione di maggio ed entro il 31
agosto la dichiarazione di giugno.
Il
rebus del doppio limite di ricavi. Con il decreto 222/2001 che eleva il limite
da 360 a 600 milioni si è però persa ancora
una
volta l'occasione di eliminare la confusione creata dal doppio limite, prima di
360 milioni e un miliardo, ora, dal 28
giugno
2001, di 600 milioni e un miliardo. Dal 28 giugno 2001, ai fini delle imposte
sui redditi, sono minori e in regime di
contabilità
semplificata "naturale", a norma dell'articolo 18 del Dpr 600/73, le
imprese individuali e le società di persone
qualora
i ricavi conseguiti nel 2000, da ragguagliare all'anno intero in caso di attività
intrapresa nel corso del 2000, non
abbiano
superato l'ammontare di 600 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi, ovvero di lire un
miliardo
per le imprese aventi per oggetto altre attività. Dal 28 giugno 2001 queste
imprese sono esonerate dalla tenuta
della
contabilità ordinaria e possono tenere la contabilità semplificata. La norma
è chiara per le imprese che esercitano un
solo
tipo di attività. Per le imprese miste la norma prosegue così: per i
contribuenti che esercitano prestazioni di servizi e
altre
attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività
prevalente. Per attività prevalente deve intendersi
quella
con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d'imposta.
La
verifica annuale per il regime contabile e l'Iva. Ogni anno, per conoscere il
regime contabile e Iva naturali applicabili, le
imprese
devono eseguire due verifiche: una riguarda l'ammontare dei ricavi di fine anno,
se supera il limite consentito per
mantenere
il regime di contabilità semplificata; l'altra verifica riguarda il volume
d'affari che consente di rimanere o
scegliere
il regime delle liquidazioni Iva trimestrali. La doppia verifica crea difficoltà
soprattutto alle imprese miste, cioè
alle
imprese con ricavi di servizi e non di servizi. Per determinare il regime
contabile naturale di appartenenza del 2000,
l'impresa
deve tenere conto dei ricavi di competenza conseguiti nel 2000. Con il nuovo
limite di 600 milioni, per
l'individuazione
delle imprese minori, esistono due limiti di ricavi: di 600 milioni e un
miliardo.
Le
imprese possono essere:
.
esclusivamente di servizi; il limite è di 600 milioni;
.
esclusivamente di operazioni diverse dai servizi; il limite è di un miliardo;
.
miste, di servizi e di non servizi; in questo caso, si può applicare il
limite di 600 milioni o di
un
miliardo.