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Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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Chi acquista un immobile da un costruttore e' corresponsabile per l'iva
Il comma 164 della legge finanziaria 2008 stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario - anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell'IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. In poche parole se un privato acquista un immobile da un costruttore, e questi non paga l'iva ne risponde in solido con quest'ultimo. Norma assurda e ingiusta, che ha due effetti, il primo e' che un povero Privato che acquista da un costruttore dovrà stare attento a non pagare 2 volte l'iva all'atto dell'acquisto e dopo se il costruttore non versa, il secondo effetto e' quello di danneggiare i costruttori, che si vedranno diminuire la domanda di acquisto di immobili nuovi.
Ulteriore balzello sui mutui prima casa, spunta l'imposta sostitutiva del 2%
Il comma 160 estende il regime dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, nella misura del 2%, anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Si stabiliscono inoltre le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.