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 RICORSI TRIBUTARI
Ultimo aggiornamento 28/12/2007
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

    Cartelle Esattoriali Fermo amministrat. Ipoteca Esattoria  
Siamo tutti uguali davanti alla Legge, ma non tutti i Giudici sono Uguali tra loro

IL RICORSO ALL'UFFICIO

IL RICORSO VA EFFETTUATO ENTRO 60 GG DALLA DATA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO  A MEZZO  EX  ART.21 DLGS 31/12/1992 N.546 ALL'ENTE IMPOSITORE (AGENZIA DELLE ENTRATE-REGIONE-COMUNE ETC..), IL RICORSO VA SPEDITO CON RACCOMANDATA A.R.  IN PLICO CHIUSO SENZA BUSTA O CONSEGNATO DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO, ENTRO I SUCCESSIVI 30 GG BISOGNA POI DEPOSITARE A NORMA DELL'ART. 22 IL FASCICOLO IN COMMISSIONE (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO)

Attenzione: dal 01/07/2006 i fermi amministrativi e le ipoteche esattoriali sono di competenza delle Commissioni Tributarie, la poca chiarezza della legge pero' ha portato alcune Commissioni a ritenere il ricorso inammissibile, se si tratta si sanzioni amministrative o contributi previdenziali, per i quali resta la competenza al Tribunale. E' consigliabile quindi fare ricorso sia alla Commissione Tributaria per i tributi di sua competenza sia al Giudice ordinario per le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali.

La sospensione dei termini feriali

L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 stabilisce che i termini per proporre ricorso sono sospesi dal 01 agosto al 15 settembre per il periodo feriale, al tal fine consulta lo scadenziario e verifica il termine SCADENZIARIO TRIBUTARIO 

 

CASSAZIONE SENTENZA N. 18 DEL 18/01/2006 : Quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 546/92 sulla spedizione a mezzo plico senza busta e' volto a dare certezza sulla data del ricorso, per cui se non sorgono contestazioni l'atto e' comunque valido e vale la data di spedizione e non quella di arrivo. la pronuncia e' importante in quanto precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto irrituale la spedizione con busta.

CASSAZIONE SENTENZA N.7312 DEL 25/02/2005. E' ammesso il ricorso cumulativo contro una pluralità di avvisi di accertamento come previsto dall'art.104 del cpc.

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

DALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ENTRO 30 GIORNI E’ NECESSARIA LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ART.22 Dlgs 31/12/1992 N.546 PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA, IN GENERE E' NECESSARIO PORTARE MATERIALMENTE IL FASCICOLO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE, MA E' CONSENTITO ANCHE INVIARLO PER POSTA IN PLICO CHIUSO SENZA BUSTA.

E’ Costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 3 e 24 della costituzione l’art. 22 1.2. dlgs 546/92 nella parte in cui non consente la costituzione in giudizio a mezzo servizio postale. CORTE COSTITUZIONALE SENT. 6/12/2002 N. 520

Ricorsi, deposito anche a mezzo posta
Una significativa novità contenuta nella mini-riforma del giudizio tributario riguarda la facoltà di depositare il ricorso presso la segretaria della Commissione Tributaria adita anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In forza del richiamo di cui all’articolo 61 del Dlgs 546/92 tale facoltà vale anche per la costituzione in appello. La novella ha finalmente rispettato il dettato della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimo l’articolo 22, comma 1 del Dlgs 546/92 nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale per il deposito del ricorso ( e del fascicolo) presso la segreteria della Commissione tributaria adita. Riguardo alla decorrenza dei termini del deposito a mezzo posta valgono le direttive già espresse dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene valido per il ricorrente il momento della spedizione e quello della notifica per il destinatario. Il deposito fuori termine comporta inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce. Insieme al ricorso il ricorrente deposita il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce, in originale o fotocopia.
 

IL RICORSO CONTRO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

IL RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO DOPO 90 GG DALL’ISTANZA DI RIMBORSO, LA DOMANDA PUO’ ESSERE ENTRO 2 ANNI DAL PAGAMENTO, O DAL SORGERE DEL PRESUPPOSTO.

 QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DELLA NOMINA DEL PROFESSIONISTA

L’ASSISTENZA TECNICA E’ NECESSARIA SE IL VALORE SIA SUPERIORE A 2.582,28€ (5.000.000 DELLE VECCHIE LIRE ) IL VALORE DELLA LITE E’ DATA DALL’IMPORTO DEL TRIBUTO AL NETTO DEGLI INTERESSI PIU’ LE SANZIONI. ART.12 COMMA 5 Dlgs 31/12/1992 N.546

SI POSSONO NOMINARE DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

 

LA NOTIFICA DELLA SENTENZA

LA PARTE VITTORIOSA HA L’ONERE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EX ART.137 CPC E SS.  DEPOSITANDO IN COMMISSIONE NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI COPIA DELLA NOTIFICA.

SE NESSUNO DELLE PARTI PROVVEDE SI APPLICA IL TERMINE ANNUALE DI CUI ALL’ART.327 1C. CPC, IN QUESTO CASO QUINDI PASSATO UN ANNO LA SENTENZA E' INAPPELLABILE, IL TERMINE PERO' E' 1 ANNO E 46 GIORNI COME STABILITO DALLA CASSAZIONE.

 

IL TERMINE ANNUALE EX ART. 327 CPC

IL TERMINE ANNUALE DI DECADENZA DELL’IMPUGNAZIONE (ART.327 CPC) CHE OVE INIZIATO DEVE PROLUNGARSI DI 46 GIORNI (UNA ANNO E 46 GIORNI) PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI 1 AGOSTO – 15 SETTEMBRE, ED E’ SUSCETTIBILE DI ULTERIORE PROROGA SE L’ULTIMO GIORNO CADE NEL PERIODO FERIALE . CASSAZIONE CIVILE SEZ.I 15/5/97 N.4294

IL TERMINE ANNUALE DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E NON DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE CASS CIV. SEZ.3 13/11/2000 N.14698

 

  

Gli atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19 Dlgs. 546/1992). 

Il ricorso può essere proposto avverso i seguenti atti impugnabili autonomamente solo per vizi propri:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;

g) il rifiuto espresso o tacito di rimborsare tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) i ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio;

j) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Gli atti diversi da quelli su indicati non sono impugnabili autonomamente, ad esempio i processi verbali di constatazione. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. 

 

Gli atti non impugnabili

Non è  ammesso ricorso contro il verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate  o dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, né avverso l' avviso bonario inviato . Non si tratta infatti di atti di accertamento ma di provvedimenti prodromici all' avviso di rettifica o di accertamento, per il quale si può attivare la procedura dell'adesione . Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile Sentenza 31.03.2005, n. 6812 e' esclusa l'impugnazione dell'avviso bonario, di diverso avviso una recente sentenza della cassazione, che li assimila ad avvisi di liquidazione.

APPELLO ART.52 Dlgs 546/92:

L'appello e' proposto alla Commissione Regionale e deve contenere l'indicazione  della  commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle  altre  parti  nei  cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza  impugnata,  l'esposizione sommaria  dei  fatti,  l'oggetto  della  domanda  ed  i  motivi   specifici dell'impugnazione.come previsto dall'art.Art.53 Dlgs 546/92.

ART. 51 COMMA 1 :SE LA LEGGE NON DISPONE DIVERSAMENTE CONTRO LA SENTENZA E’ POSSIBILE FARE RICORSO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI PARTE SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART.38 COMMA TRE IN VIRTU’ DEL QUALE IN ASSENZA DELLA NOTIFICA DI PARTE  SI APPLICA IL TERMINE ANNUALE DI CUI ALL’ART.327 CPC

CONTENUTO DELL'APPELLO

A norma dell’art 57 del Dlgs 546/92 nel ricorso in appello, non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

 

Termine per l'appello

L'appello e' proposto entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza effettuata a cura della controparte ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 546/92, in caso contrario si applica il termine lungo di cui all'art.327 del cpc, il termine lungo e' di un anno, ma la giurisprudenza l'ha elevato ad un anno e 46 giorni per effetto della sospensione dei termini feriali CASSAZIONE CIVILE SE.I 15/5/97 N.4294, il termine decorre non dalla comunicazione della sentenza effettuata dalla commissione di primo grado, ma dalla sua pubblicazione CASS.CIV. SEZ.3 13/11/2000 N.14698. La sentenza e' impugnabile oltre tali termini se si dimostra di non aver ricevuto la comunicazione della sentenza, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, ma non oltre 10 anni, essendo applicabile a parere di chi scrive la prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 del codice civile.

Destinatari dell'appello

l'appello va notificato alla controparte, alla Commissione provinciale e alla Commissione regionale art.53 Dlgs 546/92.

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso va notificato alle parti ed entro 30 gg dalla notifica depositato alla Commissione Regionale.

Approfondimenti

La sospensione dei termini feriali

L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 stabilisce che i termini per proporre ricorso sono sospesi dal 01 agosto al 15 settembre per il periodo feriale, al tal fine consulta lo scadenziario e verifica il termine SCADENZIARIO TRIBUTARIO 

art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 - sospensione dei termini feriali

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.

La Corte Costituzionale:
    - con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone  che  la
sospensione ivi prevista si applica anche al termine  di  cui  all'art.  5, primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1865, n. 2359;
    - con sentenza 22 maggio 1987, n. 255,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone  che  la
sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui  all'art.  19, primo comma, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi  e  coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,n.1150;  18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di  spesa per  interventi  straordinari  nel  settore   dell'edilizia   residenziale,
agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della  L.  28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli");
    - con sentenza 22 maggio 1987, n. 278,  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale, in  riferimento  all'art.3,  primo  comma,  Costituzione,
dell'art. 1, nella parte in cui non  prevede  la  sospensione  dei  termini processuali, nel periodo feriale, relativamente  ai  processi  militari  in
tempo di pace;
    - con sentenza  31  gennaio-2  febbraio  1990,  n.  49,  ha  dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non  dispone
che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui  all'art.  1137  codice  civile,  per  l'impugnazione  delle   delibere
dell'assemblea di condominio.

 

SCADENZIARIO TRIBUTARIO

LA NOTA DI DEPOSITO