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IL RICORSO ALL'UFFICIO
IL RICORSO VA EFFETTUATO ENTRO 60 GG DALLA DATA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO A MEZZO EX ART.21 DLGS 31/12/1992 N.546 ALL'ENTE IMPOSITORE (AGENZIA DELLE ENTRATE-REGIONE-COMUNE ETC..), IL RICORSO VA SPEDITO CON RACCOMANDATA A.R. IN PLICO CHIUSO SENZA BUSTA O CONSEGNATO DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO, ENTRO I SUCCESSIVI 30 GG BISOGNA POI DEPOSITARE A NORMA DELL'ART. 22 IL FASCICOLO IN COMMISSIONE (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO)
Attenzione: dal 01/07/2006 i fermi amministrativi e le ipoteche esattoriali sono di competenza delle Commissioni Tributarie, la poca chiarezza della legge pero' ha portato alcune Commissioni a ritenere il ricorso inammissibile, se si tratta si sanzioni amministrative o contributi previdenziali, per i quali resta la competenza al Tribunale. E' consigliabile quindi fare ricorso sia alla Commissione Tributaria per i tributi di sua competenza sia al Giudice ordinario per le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali.
Attenzione: Dal 07/07/2011 e' obbligatorio il versamento del contributo unificato, che sostituisce i bolli, che non vanno piu' applicati.
La sospensione dei termini feriali
Attenzione: dal 17/09/2011 e' obbligatoria la nota di iscrizione a ruolo Il DL n. 138/2011 convertito in legge,148 del 14/09/2011all'art.1/bis ha reso obbligatorio il deposito della nota di iscrizione a ruolo, chi non lo fa il ricorso non parte e rimane parcheggiato. è stato l'articolo 1-bis, comma 35 quater, lettera c, del Dl 138 (come modificato dalla legge di conversione). La nota contiene la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Grazie a questa richiesta gli uffici delle segreterie delle commissioni possono rilasciare al ricorrente il numero di ruolo del registro generale.
Attenzione a decorrere dal 1° ottobre 2011, gli accertamenti sono esecutivi, per cui e' non e' piu' necessaria la notifica della cartella, che relativamente agli accertamenti non sarà piu' operativa, art. 23, comma 29, lettera b), D.L. n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011)
Attenzione dal 01/04/2012 e' obbligatorio il reclamo precontenzioso, una sorta di mediazione obbligatoria in materia fiscale: L'art. 39 del D.L. n. 98/2011 ha introdotto, nel sistema del contenzioso tributario un nuovo strumento di deflazione: si tratta del reclamo pre-contenzioso e della mediazione previsti dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992, che costituiscono una tappa obbligata, per chi ha intenzione di instaurare un contenzioso tributario di valore non superiore a 20.000 euro, riguardante atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a decorrere dal 1 aprile 2012. Il nuovo strumento ha il chiaro intento di "disinnescare" sul nascere le liti con il Fisco di ammontare non elevato ma, per come è stato costruito, rischia di diventare una pura formalità da espletare per accedere al vero e proprio contenzioso.
Nota di iscrizione a ruolo alla Commissione Tributaria Provinciale editabile
Nota di iscrizione a ruolo alla Commissione Tributaria Regionale editabile
Nota di deposito per entrambi le Commissioni
L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 stabilisce che i termini per proporre ricorso sono sospesi dal 01 agosto al 15 settembre per il periodo feriale, al tal fine consulta lo scadenziario e verifica il termine SCADENZIARIO TRIBUTARIO
CASSAZIONE SENTENZA N. 18 DEL 18/01/2006 : Quanto previsto dall'art. 20 comma 2 del Dlgs 546/92 sulla spedizione a mezzo plico senza busta e' volto a dare certezza sulla data del ricorso, per cui se non sorgono contestazioni l'atto e' comunque valido e vale la data di spedizione e non quella di arrivo. la pronuncia e' importante in quanto precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto irrituale la spedizione con busta.
CASSAZIONE SENTENZA N.7312 DEL 25/02/2005. E' ammesso il ricorso cumulativo contro una pluralità di avvisi di accertamento come previsto dall'art.104 del cpc.
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
E’ Costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 3 e 24 della costituzione l’art. 22 1.2. dlgs 546/92 nella parte in cui non consente la costituzione in giudizio a mezzo servizio postale. CORTE COSTITUZIONALE SENT. 6/12/2002 N. 520
Ricorsi, deposito anche
a mezzo posta
Una significativa novità contenuta nella mini-riforma del giudizio tributario
riguarda la facoltà di depositare il ricorso presso la segretaria della
Commissione Tributaria adita anche a mezzo posta, in plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento. In forza del richiamo di cui all’articolo 61
del Dlgs 546/92 tale facoltà vale anche per la costituzione in appello. La
novella ha finalmente rispettato il dettato della Corte Costituzionale che aveva
dichiarato illegittimo l’articolo 22, comma 1 del Dlgs 546/92 nella parte in cui
non consentiva l’utilizzo del servizio postale per il deposito del ricorso ( e
del fascicolo) presso la segreteria della Commissione tributaria adita. Riguardo
alla decorrenza dei termini del deposito a mezzo posta valgono le direttive già
espresse dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità che
ritiene valido per il ricorrente il momento della spedizione e quello della
notifica per il destinatario. Il deposito fuori termine comporta inammissibilità
del ricorso ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche
se la parte resistente si costituisce. Insieme al ricorso il ricorrente deposita
il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se
notificato, e i documenti che produce, in originale o fotocopia.
IL RICORSO CONTRO IL RIGETTO DELL'ISTANZA DI RIMBORSO
IL RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO DOPO 90 GG DALL’ISTANZA DI RIMBORSO, LA DOMANDA PUO’ ESSERE ENTRO 2 ANNI DAL PAGAMENTO, O DAL SORGERE DEL PRESUPPOSTO.
QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DELLA NOMINA DEL
PROFESSIONISTA
L’ASSISTENZA TECNICA E’ NECESSARIA SE IL VALORE SIA SUPERIORE A 2.582,28€ (5.000.000 DELLE VECCHIE LIRE ) IL VALORE DELLA LITE E’ DATA DALL’IMPORTO DEL TRIBUTO AL NETTO DEGLI INTERESSI PIU’ LE SANZIONI. ART.12 COMMA 5 Dlgs 31/12/1992 N.546
SI POSSONO NOMINARE DOTTORI COMMERCIALISTI, RAGIONIERI COMMERCIALISTI E AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO .
LA NOTIFICA DELLA SENTENZA
LA PARTE VITTORIOSA HA L’ONERE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EX ART.137 CPC E SS. DEPOSITANDO IN COMMISSIONE NEI SUCCESSIVI 30 GIORNI COPIA DELLA NOTIFICA.
SE NESSUNO DELLE PARTI PROVVEDE SI APPLICA IL TERMINE ANNUALE DI CUI ALL’ART.327 1C. CPC, IN QUESTO CASO QUINDI PASSATO UN ANNO LA SENTENZA E' INAPPELLABILE, IL TERMINE PERO' E' 1 ANNO E 46 GIORNI COME STABILITO DALLA CASSAZIONE. PER I RICORSI DEPOSITATI DAL 04/07/2009 IL TERMINE E' DI SEI MESI, A CUI VANNO AGGIUNTI 46 GIORNI SE IL TERMINE VA INTACCARE IL PERIODO FERIALE.
Attenzione dal 26/03/2010 - La notifica della sentenza delle Commissioni tributarie può avvenire anche tramite spedizione a mezzo posta senza necessità quindi di avvalersi dell'ufficiale giudiziario (art.3 Decreto incentivi D.L. 40/2010 entrato in vigore il 26/03/2010 convertito in Legge n. 73/2010), ma e' consigliabile aspettare, perche' appellano sempre.
E' meglio evitare la notifica della sentenza con deposito diretto all'ufficio: Non può essere dichiarato inammissibile per tardività, rispetto al “termine breve”, l’appello dell’ufficio nell’ipotesi in cui la controparte abbia effettuato la notifica della sentenza della Ctp personalmente. Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di cassazione sentenza n. 4940 dell’8 marzo 2006.
IL TERMINE ANNUALE (dal 04/07/2009 6 mesi) EX ART. 327 CPC
IL TERMINE ANNUALE DI
DECADENZA DELL’IMPUGNAZIONE (ART.327 CPC) CHE OVE INIZIATO DEVE
PROLUNGARSI DI 46 GIORNI (UNA ANNO E 46 GIORNI) PER EFFETTO DELLA SOSPENSIONE
DEI TERMINI FERIALI 1 AGOSTO – 15 SETTEMBRE, ED E’ SUSCETTIBILE DI ULTERIORE
PROROGA SE L’ULTIMO GIORNO CADE NEL PERIODO FERIALE . CASSAZIONE CIVILE SEZ.I
15/5/97 N.4294
IL TERMINE ANNUALE
DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA E NON DALLA COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE CASS CIV. SEZ.3 13/11/2000 N.14698
Gli atti impugnabili e oggetto del ricorso (art. 19 Dlgs. 546/1992).
Il ricorso può essere proposto avverso i seguenti atti impugnabili autonomamente solo per vizi propri:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito di rimborsare tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) i ricorsi contro i ruoli formati dai centri di servizio;
j) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Gli atti diversi da quelli su indicati non sono impugnabili autonomamente, ad esempio i processi verbali di constatazione. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Attenzione Inps cartelle addio dal 01/01/2011, vengono sostituite dall’avviso di addebito art. 30 del D. L. 78/2010.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina della riscossione dei crediti da parte dell’INPS (esclusi gli altri enti previdenziali quali inail, inpdap) sarà effettuata con un’avviso di addebito, notificato al debitore, avente valore di titolo esecutivo. L’avviso di addebito che invierà l’INPS dovrà obbligatoriamente contenere (a pena di nullità):
1.codice fiscale del debitore;
2.periodo di riferimento del credito;
3.la causale; l’ammontare del debito ripartito tra quota capitale, interessi (ove dovuti);
4.l’agente della riscossione competente;
5.l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni;
6.l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione avvierà la procedura di espropriazione forzata (l’avviso di addebito è già il titolo esecutivo, non sarà piu’ emessa la cartella), con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione mediante ruolo (la legge di conversone, fatta eccezione per la soppressione dell’esecutività del ruolo, ripristina, rispetto al testo originario del decreto, integralmente la procedura dei ruoli);
7.la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio;
L’avviso di addebito (titolo esecutivo) sarà consegnato, in deroga alla disciplina sui ruoli (D.Lgs. 46/1999), all’agente della riscossione con modalità e termini che verranno stabiliti dall’INPS (all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente - non più parzialmente - a carico del debitore e il rimborso delle spese relative alla procedure esecutive di cui all’art. 17, del D. Lgs. 112/2009);
Gli atti non impugnabili
Non è ammesso ricorso contro il verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza in sede di verifica, né avverso l' avviso bonario inviato . Non si tratta infatti di atti di accertamento ma di provvedimenti prodromici all' avviso di rettifica o di accertamento, per il quale si può attivare la procedura dell'adesione . Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile Sentenza 31.03.2005, n. 6812 e' esclusa l'impugnazione dell'avviso bonario, di diverso avviso una recente sentenza della cassazione, che li assimila ad avvisi di liquidazione.
APPELLO ART.52 Dlgs 546/92:
L'appello e' proposto alla Commissione Regionale e deve contenere l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione.come previsto dall'art.Art.53 Dlgs 546/92.
ART. 51 COMMA 1 :SE LA LEGGE NON DISPONE DIVERSAMENTE CONTRO LA SENTENZA E’ POSSIBILE FARE RICORSO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA AD ISTANZA DI PARTE SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART.38 COMMA TRE IN VIRTU’ DEL QUALE IN ASSENZA DELLA NOTIFICA DI PARTE SI APPLICA IL TERMINE ANNUALE DI CUI ALL’ART.327 CPC
CONTENUTO DELL'APPELLO
A norma dell’art 57
del Dlgs 546/92 nel ricorso in appello, non possono proporsi domande nuove
e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono
tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2.
Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Termine per l'appello
L'appello e' proposto entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza effettuata a cura della controparte ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 546/92, in caso contrario si applica il termine lungo di cui all'art.327 del cpc, il termine lungo e' di un anno 46 giorni ridotto a 6 mesi e 46 giorni (se c'e' il periodo feriale) per i ricorsi incardinato dal 04/07/2009,
Quindi per i ricorsi incardinati prima del 04/07/2009 1 anno e 46 giorni
per i ricorsi incardinati dal 04/07/2009 in poi 6 mesi (piu 46 giorni se c'e' il periodo feriale)
La giurisprudenza l'ha elevato ad un anno e 46 giorni per
effetto della sospensione dei termini feriali CASSAZIONE CIVILE SE.I 15/5/97
N.4294
Destinatari dell'appello
l'appello va notificato alla controparte, alla Commissione provinciale e alla Commissione regionale art.53 Dlgs 546/92.
Modalità di presentazione del ricorso
Il ricorso va notificato alle parti ed entro 30 gg dalla notifica depositato alla Commissione Regionale.
Approfondimenti
La sospensione dei termini feriali
L'art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 stabilisce che i termini per proporre ricorso sono sospesi dal 01 agosto al 15 settembre per il periodo feriale, al tal fine consulta lo scadenziario e verifica il termine SCADENZIARIO TRIBUTARIO
art.1 della Legge 7/10/1969 n.742 - sospensione dei termini feriali
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.
La Corte Costituzionale:
- con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la
sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1865, n. 2359;
- con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 1, nella parte in cui non dispone che la
sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all'art. 19, primo comma, della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,n.1150; 18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata") nel testo sostituito dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilità dei suoli");
- con sentenza 22 maggio 1987, n. 278, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art.3, primo comma, Costituzione,
dell'art. 1, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari in
tempo di pace;
- con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nella parte in cui non dispone
che la sospensione ivi prevista si applichi al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 codice civile, per l'impugnazione delle deliberedell'assemblea di condominio.