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Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA
Il Ravvedimento operoso
Il contribuente il quale abbia commesso un illecito fiscale ad esempio abbia dimenticato di pagare un‘imposta o di presentare una dichiarazione può, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, regolarizzare gli errori e le omissioni posti in essere al fine di ottenere una riduzione della relativa sanzione purché, entro determinati termini, provveda al versamento della sanzione nella misura ridotta contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, “...nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Misura e termini per il ravvedimento
Il ravvedimento puo’ essere effettuato entro 30 giorni da quando doveva essere effettuato il pagamento oppure entro un anno.
Il Ravvedimento entro 30 gg va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 3,75% (1/8 del minimo) oltre tale termine, ma entro un anno va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 6% (1/5 del minimo). Al tributo vanno comunque calcolati gli interessi legali del 3%.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti per ritardo nel versamento del tributo, o della differenza (da calcolare al tasso legale fissato, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, al 3 % in ragione d’anno), si applica la formula dell’interesse semplice al capitale (pari all’importo del tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, secondo la seguente formula:
I = C x R x N/365
C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare),
R è il saggio d’interesse legale,
N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008.
La sanzione del 3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo)
La sanzione del 6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo).
Il minimo della sanzione e’ del 30% dell’importo pagato in ritardo quindi il ravvedimento e’ piu’ che conveniente.
Esempio, bisogna pagare la ritenuta del mese di gennaio 2009 e non la pago entro il 16/02 cosa faccio?
Nel modello F24 dovro’ indicare gli interessi dovuti utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta per la quale sta effettuando il ravvedimento (nel nostro caso, il codice tributo per il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo è il 1040). La sanzione, invece, va indicata separatamente con un apposito codice tributo che è diverso per i vari tipi di sanzione e che, nel caso in esame, è il codice 8906.
I codici per il Ravvedimento
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8901 |
IRPEF |
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4001-4033-4034 |
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8902 |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
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3801 |
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8903 |
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
|
3817 |
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8904 |
IVA |
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8905 |
IRPEG |
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2100-2112-2113 |
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8906 |
RITENUTE D'ACCONTO |
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1040 |
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8907 |
IRAP |
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3800-3812-3813 |
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8906 |
CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA' |
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1035 |
Il Ravvedimento per unico tardivo
Il ravvedimento per sanare l’omessa presentazione della dichiarazione puo’ essere effettuato entro 90gg dalla scadenza.
La sanzione d’ di sole 63€ , che puo’ essere pagata a scelta nei seguenti modi:
1° modo
Codice anno importo
8911 2009 63,00
2° modo
Codice anno importo
8908 2009 21,00 per le imposte dirette
8904 2009 21,00 per la dichiarazione iva
8907 2009 21,00 per la dichiarazione irap
Totale 63,00