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Il Ravvedimento operoso
Il contribuente il quale abbia commesso un illecito fiscale ad esempio abbia dimenticato di pagare un‘imposta o di presentare una dichiarazione può, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, regolarizzare gli errori e le omissioni posti in essere al fine di ottenere una riduzione della relativa sanzione purché, entro determinati termini, provveda al versamento della sanzione nella misura ridotta contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, “...nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Misura e termini per il ravvedimento
Il ravvedimento puo’ essere effettuato entro 30 giorni da quando doveva essere effettuato il pagamento oppure entro un anno.
Il Ravvedimento entro 30 gg va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 3,75% (1/8 del minimo) oltre tale termine, ma entro un anno va regolarizzato con il versamento della sanzione pari al 6% (1/5 del minimo). Al tributo vanno comunque calcolati gli interessi legali del 3%.
Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti per ritardo nel versamento del tributo, o della differenza (da calcolare al tasso legale fissato, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007, al 3 % in ragione d’anno), si applica la formula dell’interesse semplice al capitale (pari all’importo del tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, secondo la seguente formula:
I = C x R x N/365
C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare),
R è il saggio d’interesse legale,
N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.
La sanzione del 3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30 giorni
La sanzione del 6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno a un anno
oltre interessi del al 3 % in ragione d’anno
Il minimo della sanzione e’ del 30% dell’importo pagato in ritardo quindi il ravvedimento e’ piu’ che conveniente.
Esempio, bisogna pagare la ritenuta del mese di gennaio 2009 e non la pago entro il 16/02 cosa faccio?
Nel modello F24 dovro’ indicare gli interessi dovuti utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta per la quale sta effettuando il ravvedimento (nel nostro caso, il codice tributo per il versamento delle ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo è il 1040). La sanzione, invece, va indicata separatamente con un apposito codice tributo che è diverso per i vari tipi di sanzione e che, nel caso in esame, è il codice 8906.
I codici per il Ravvedimento
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8901 |
IRPEF |
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4001-4033-4034 |
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8902 |
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF |
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3801 |
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8903 |
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF |
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3817 |
|
8904 |
IVA |
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|
|
8905 |
IRPEG |
|
2100-2112-2113 |
|
8906 |
RITENUTE D'ACCONTO |
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1040 |
|
8907 |
IRAP |
|
3800-3812-3813 |
|
8906 |
CEDOLARE 10,25% UTILI SOCIETA' |
|
1035 |
Il Ravvedimento per unico tardivo
Il ravvedimento per sanare l’omessa presentazione della dichiarazione puo’ essere effettuato entro 90gg dalla scadenza.
La sanzione di sole 63€ (21€ per ogni dichiarazione) , che puo’ essere pagata a scelta nei seguenti modi:
1° modo
Codice anno importo
8911 2009 63,00
2° modo
Codice anno importo
8908 2009 21,00 per unico solo imposte dirette
8904 2009 21,00 per la dichiarazione iva
8907 2009 21,00 per la dichiarazione irap
Totale 63,00
Il Ravvedimento ritenute d'acconto
Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.
La sanzione del 3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al 3 % in ragione d’anno.
All'importo della ritenuta vanno aggiunti gli interessi e le sanzioni vanno indicate a parte
codici tributo
1040 ritenuta a cui vanno aggiunti gli interessi
8906 sanzione per ravvedimento
Il Ravvedimento Iva
Il ravvedimento per le ritenute deve essere effettuato solo tramite modello F24 telematico
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.
La sanzione del 3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al 3 % in ragione d’anno.
L'importo iva, gli interessi e le sanzioni vanno indicate separatamente
codici tributo
6031 Iva I Trimestre
1991 Interessi
8904 sanzione per ravvedimento
Il Ravvedimento ici
Il ravvedimento ici puo' essere effettuato come modalità di pagamento in due modi con bollettino di c/c postale oppure con modello F24 in entrambi i casi si applicano le stesse sanzioni.
Dal 29/11/2009 le sanzioni per il ravvedimento operoso sono state ridotte art.16 D.L. 185/2008 le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi precedenti.
La sanzione del 3,75% (1/8 del minimo) passa al 2,5% (1/12 del minimo) entro 30gg
La sanzione del 6% (1/5 del minimo) passa al 3% (1/10 del minimo). dal 31° giorno ad un anno
oltre interessi del al 3 % in ragione d’anno.
Se si paga con il bollettino di c/c postale barrare la casella ravvedimento e al totale aggiungere interessi e sanzioni.
Se si paga con il modello F24:
codice tributo ici
3901 Ici prima casa
3902 Ici terreni agricoli
3903 Ici aree fabbricabili
3904 Ici altri fabbricati
3906 Interessi su ravvedimento
3907 Sanzione ravvedimento
Il Ravvedimento per gli intermediari telematici omessa o tardiva trasmissione e visto di conformità
Il ravvedimento operoso e' possibile anche per gli intermediari telematici, se ad esempio il commercialista non effettua la trasmissione nei termini puo' sanare pagando contestualmente la sanzione di € 43,00, per il visto di conformità e asseverazione € 25,80 e per la certificazione tributaria € 51,60
codici tributo
8924 per tardiva o messa trasmissione € 43,00
8925 per infedele visto, asseverazione o certificazione tributaria