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La successione
Come ormai è noto, al fine di facilitare i passaggi della proprietà all’interno delle famiglie e semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, per i trasferimenti per causa di morte non è più dovuta imposta sulle successioni. Questo, indipendentemente dal valore dei beni ereditati e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari. Detta imposta è stata infatti soppressa con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 con decorrenza dal 25 ottobre 2001. Ma non tutti gli obblighi e gli adempimenti fiscali precedentemente previsti sono stati cancellati.
Termine per la presentazione
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art.39, comma 14-sexies, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003).
Importo minimo da versare
168,00€ per ogni imposta
Gli obblighi rimasti in vigore
- è rimasto l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione quando nel patrimonio del defunto se vi sono beni immobili siti nel territorio dello Stato o diritti immobiliari sugli stessi;
- è sempre dovuto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale sui beni immobili e sui diritti reali immobiliari compresi nell’attivo ereditario.
scarica il modello della dichiarazione di successione
GUIDA PRATICA ALLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
QUALI SONO LE QUOTE EREDITARIE: L'art. 581 c.c. stabilisce che: " Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi".
CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE, QUANDO E DOVE : Gli eredi, per legge o per testamento, di una persona deceduta intestataria di beni immobili devono presentare la denuncia di successione entro 1 anno dalla data di apertura della successione (ovvero dalla data di morte), presso l'Ufficio locale dell'Agenzia Entrate competente in base al luogo di ultima residenza del defunto.
COME: Si deve compilare in più copie il mod. 4 (che può essere compilato sia dagli interessati che da qualsiasi professionista) da richiedere all'Agenzia delle Entrate e allegare i seguenti documenti: 1) certificato di morte, 2) stati di famiglia del defunto e degli eredi, 3) visure catastali degli immobili posseduti dal defunto (da richiedere in catasto), 4) prospetto delle imposte autoliquidate con ricevuta del versamento effettuato.
L'ufficio, dopo la registrazione, restituirà le copie per voltura agli eredi, che provvederanno a presentarle entro 30 giorni all'Ufficio del territorio (ex Catasto).
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI Il valore degli immobili si calcola in base alla rendita catastale (rivalutata del 5%) determinando così l'asse ereditario sul quale si calcoleranno le imposte da autoliquidare. Il valore degli immobili si calcola moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per gli altri fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A,B,C
(escluse le categorie A/10 e C/1)
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e
D - 40,8, per i fabbricati delle categorie C (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina
moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
I suddetti coefficienti sono già rivalutati (rivalutazione prevista, solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, dalla Legge Finanziaria per il 2004 e dal D.L. 168/ 2004).
Imposta ipotecaria 2% - codice tributo 649T
Imposta catastale 1% - codice tributo 737T
Tassa ipotecaria euro 25,82 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 778T Imposta di bollo euro 44 (per ogni Conservatoria) - codice tributo 456T
N.B.: nel caso in cui le imposte ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 129,11 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro 129,11.
DOVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO Presso il Concessionario, qualsiasi banca o ufficio postale con il mod. F23 indicando il codice dell'ufficio competente e la causale SA.
AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA :La legge 342/2000 estende la possibilità di applicazione delle agevolazioni prima casa anche alle successioni. Il possesso dei requisiti è dichiarato dall'erede con autocertificazione resa su modello da richiedere all'ufficio.Le agevolazioni consistono nell'autoliquidarsi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: imposta ipotecaria euro 129,11 anziché 2% e imposta catastale euro 129,11 anziché 1%, sul valore dell'unità abitativa e relativa pertinenza (nei limiti di un garage, una cantina, un magazzino) che si intende adibire a prima casa. Per usufruire di tale agevolazione necessita che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne beneficiano indirettamente.
RAVVEDIMENTO OPEROSO: Nel caso di pagamento tardivo delle imposte autoliquidate, è dovuta la sanzione pari al 30% ; il fisco però offre la possibilità di ridurre la sanzione ad 1/8 se il contribuente provvede all'adempimento entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione della successione, e ad 1/5 se vi provvede comunque entro l'anno.
La legge 24/10/01 ha attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di trasmettere le copie delle dichiarazioni di successione al Comune ove è situato l'immobile, ai fini dell'I.C.I.
PRINCIPALI LEGGI E CIRCOLARI DI RIFERIMENTO: - Decreto Leg.vo 31/10/1990 n. 346 - Legge 342 del 21/11/2000 - Legge 383 del 24/10/2001
QUANDO SI EREDITANO BENI IMMOBILI
Per la successione dei beni immobili sono dovute unicamente le imposte ipotecaria e catastale.
L’importo da versare a titolo di imposta ipotecaria è pari al 2% del valore degli immobili; l’imposta
catastale è invece pari all’1% di detto valore.
Per ciascun tributo è previsto un importo minimo di versamento che ammonta a 168 euro.
Le suddette imposte vanno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari
caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi.
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
• 110, per la prima casa
• 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse le categorie A/10 e C/1)
• 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
• 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%
REQUISITI RICHIESTI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
Le agevolazioni fiscali sono concesse se chi eredita l’immobile:
- non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
- non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
I due predetti requisiti devono sussistere entrambi.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni
casi particolari in cui tale requisito non è richiesto, come ad esempio per il personale delle forze di polizia o per i cittadini italiani emigrati
all’estero).
con l'agevolazione prima casa: imposta di registro 3%, ipotecaria in misura fissa €168,00, catastale in misura fissa €168,00
Successioni
L'abolizione dell'imposta
Sui beni caduti in successione non è più dovuta l'imposta sulle successioni, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari. Tuttavia, per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario, restano ancora dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all'imposta sulle successioni. Queste imposte, quindi, andranno commisurate al valore lordo degli immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, senza tener conto di eventuali passività gravanti sugli immobili stessi. L'importo minimo da versare è - in ogni caso - di 168 euro per ogni tributo.
Quando va presentata la dichiarazione
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici). Spetta, infatti, agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art.39, comma 14-sexies, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003), all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144.
ATTENZIONE: Prossimamente sarà attivata la procedura di presentazione della dichiarazione di successione in via telematica che consentirà di effettuare automaticamente anche la voltura degli immobili.
Donazioni
L'imposta sulle donazioni è soppressa sia per le donazioni o le altre liberalità di beni e diritti, sia per la rinuncia pura e semplice agli stessi diritti. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione entro 20 o 60 giorni dalla data, a seconda che l'atto sia stato formato (firmato o redatto) in Italia o all'estero. Tuttavia a differenza delle successioni le donazioni sono soggette a trattamenti fiscali diversi a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario. Infatti, non è dovuta alcuna imposta per le donazioni effettuate a favore di:
· coniuge; · parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote); · altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli; cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Valgono in proposito le medesime considerazioni svolte per le successioni. Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore delle donazioni da lui ricevute dallo stesso donante eccede la franchigia di 180.759,91 euro, devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. È quindi dovuta l'imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. L'importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro per le persone con handicap riconosciuto grave. Chi riceve più donazioni può fruire della franchigia una sola volta, in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona.
ESEMPIO: in una donazione tra estranei, costituita da un appartamento il cui valore è di 100.000 euro, l'atto è esente dall'imposta di donazione, e paga soltanto le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Ma una seconda donazione da parte dello stesso donante in favore dello stesso donatario, costituita da un altro immobile il cui valore è di 120.000 euro, paga, oltre alle imposte ipotecaria e catastale sul valore dell'immobile trasferito, anche l'imposta di donazione sull'importo di 39.240,09 euro, pari alla differenza tra il totale del valore delle due donazioni tra gli stessi soggetti e l'importo della franchigia (100.000 + 120.000 - 180.759,91).
Agevolazioni
La riforma ha confermato l'applicazione delle agevolazioni già vigenti in tema di imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di trasferimento a titolo gratuito inter vivos assoggettati ad imposta. Pertanto nel caso di successione o di donazione esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, se si ha diritto all'agevolazione "prima casa" si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 168 euro (invece del 2% e 1%). Le agevolazioni prima casa spettano qualora in capo al beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, in capo ad almeno uno di essi), sussistano tutti i requisiti necessari e le condizioni per acquistare a titolo oneroso la prima abitazione con le agevolazioni "prima casa" (vd. Cap. VI). Per le donazioni di "prima casa" soggette all'imposta di registro (parenti oltre il quarto grado ed estranei, valore dell'immobile oltre la franchigia di 180.759,91 euro) si applica l'aliquota agevolata del 3% (invece del 7%) unitamente alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Disposizioni antielusive
La legge n. 383/2001 ha introdotto anche alcune disposizioni aventi finalità antielusive. Ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi, di beni e diritti assoggettati al pagamento dell'imposta sostitutiva sui "capital gains" ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta - ai soli fini fiscali - una neutralizzazione dell'atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato. Il beneficiario quindi è tenuto a determinare il reddito di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche per quanto attiene all'individuazione dell'entità della partecipazione trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce una partecipazione qualificata o non qualificata. Il beneficiario, pertanto, deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso. In tal caso, l'imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste dal citato D.Lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso. È peraltro ammesso lo scomputo dall'imposta sostitutiva delle altre imposte eventualmente assolte sull'atto di liberalità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della presente legge. In caso di trasferimento a titolo di successione, per causa di morte, o di donazione dell'azienda, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal grado di parentela con il beneficiario, è stabilito che il trasferimento, ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario, che prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti. Infine, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere (ai sensi e con gli effetti dell'art.37bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti o negozi che siano privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi indebiti. A tal fine, la stessa Amministrazione può disporre l'applicazione delle imposte che si sarebbero dovute versare con riferimento alle disposizioni eluse.