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Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30-18.30
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TABELLE SANZIONI



Successioni
e donazioni
- omessa presentazione della dichiarazione
E' previsto il pagamento di una sanzione tra il 120 e il 240% dell'imposta
dovuta, liquidata dall'ufficio. Nel caso non sia dovuta alcuna imposta, si
applica una somma fissa, compresa tra 258 e 1.032 euro. Nel caso si presenti la
dichiarazione entro 90 gg, la sanzione e' ridotta al 15% (1/8 del minimo). Se si
presenta oltre i 90 gg ma entro un anno, la sanzione e' ridotta al 24% (1/5 del
minimo).
- dichiarazione infedele
La sanzione e' costituita dal 100 al 200% della differenza d'imposta. In questi
casi e' possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma NON procedere
all'auto-liquidazione dell'imposta ridotta. Se si presenta la dichiarazione
integrativa entro un anno, l'ufficio accertatore provvedera' al calcolo e alla
notifica dell'imposta dovuta (ridotta al 20%, ovvero ad 1/5 del minimo) oltre
agli interessi. Per usufruire della riduzione si devono rispettare i termini di
pagamento specificati nella notifica.
Se l'errore e' formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione e'
fissa e varia da 258 a 1032 euro. Regolarizzandosi entro un anno si paga solo
euro 51 (un quinto del minimo).
- omesso od insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione e' del 30%. Se si paga entro 30 gg e' del 3,75%. Se si versa la
cifra entro un anno, e' del 6%.
Imposte ipotecarie e catastali
- omessa richiesta di trascrizione ed omessa annotazione obbligatoria
Si e' sottoposti al pagamento di un'imposta tra 100 e 200%. Se le imposte sono
dovute in misura fissa, la sanzione e' prevista tra i 103 e i 2.065 euro.
Pagando entro 90 gg la sanzione e' del 12,5%.
- omesso ed insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione corrisponde al 30% dell'importo non versato. Pagando entro 30 gg e'
ridotta al 3,75%. Entro l'anno, si paga il 6%.
Imposta di registro
- omessa presentazione della richiesta di registrazione di un atto
La sanzione e' tra 120 e 240% dell'imposta prevista. Se si ottempera
(registrando il contratto e pagando l'imposta) entro 90 gg, la sanzione e'
ridotta al 15% (1/8 del minimo). Entro l'anno, 24% (1/5 del minimo).
- dichiarazione di valore insufficiente per beni o diritti che si registrano
Se il valore definitivamente accertato -ridotto di un quarto- e' superiore a
quello dichiarato (caso che puo' verificarsi quando si acquista sulla base di
una rendita presunta), si paga una sanzione pari al 100/200% dell'imposta
dovuta.
In questi casi e' possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma NON
procedere all'auto-liquidazione dell'imposta ridotta. Se si presenta la
dichiarazione integrativa entro un anno, l'ufficio accertatore provvedera' al
calcolo e alla notifica dell'imposta dovuta (ridotta al 20%, ovvero ad 1/5 del
minimo) oltre agli interessi. Per usufruire della riduzione si devono rispettare
i termini di pagamento specificati nella notifica.
- occultazione di corrispettivo
La sanzione va dal 200 al 400%. Se si regolarizza entro un anno, solo il 40%
(1/5 del minimo).
- omesso od insufficiente versamento d'imposta
La sanzione e' del 30%. Se si paga entro 30 gg, e' del 3,75%; entro l'anno, si
paga il 6%.
Imposte dirette
- omessa presentazione della dichiarazione
La sanzione e' tra 120 e 240% delle imposte dovute, con un minimo stabilito di
258 euro. Presentando la dichiarazione entro 90 gg, avendo gia' versato
l'imposta, si pagano 32 euro (1/8 del minimo). Nel caso si debba anche pagare
l'imposta, la sanzione e' del 15% (1/8 del minimo).
N.B. in caso di ritardata od omessa presentazione della dichiarazione per
via telematica da parte dell'intermediario abilitato, la sanzione varia da 516 a
5.164 euro. Tale violazione, dato che comporta una sanzione amministrativa, non
e' sanabile.
- dichiarazioni infedeli, ovvero omesse od errate indicazione di redditi o
esposizioni di indebite detrazioni o deduzioni
La sanzione e' tra 100 e 200% della maggiore imposta dovuta. Se si presenta
dichiarazione integrativa, pagando entro il termine della dichiarazione
dell'anno successivo, la sanzione e' del 20% (1/5 del minimo).
- omesso od insufficiente versamento dell'imposta
La sanzione e' pari al 30% dell'importo non versato. Pagando entro ulteriori 30
gg, la sanzione e' del 3,75%. Se ci si regolarizza entro il termine utile per la
presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, la sanzione e' ridotta
al 6% (1/5 dell'intero).
N.B. se si intende regolarizzare contestualmente errori sugli importi e
sulle dichiarazioni, deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa
effettuando un unico pagamento delle somme dovute (applicando tutte le sanzioni
previste).
ICI, TARSU, TOSAP
- omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia
La sanzione e' tra 100 e 200% dell'imposta dovuta -minimo euro 51,65(*).
Se si presenta la dichiarazione entro 90 gg dalla scadenza e si versa l'imposta,
la sanzione e' ridotta al 12,5% (1/8 del minimo), con un minimo di euro 6,00.
Se invece si presenta la dichiarazione oltre i 90 gg ma entro un anno dalla
scadenza (ovvero entro il termine di consegna della comunicazione relativa
all'anno in cui la violazione e' stata commessa), la sanzione e' ridotta al 20%
(1/5 del minimo), con un minimo di euro 10,00.
- dichiarazione o denuncia infedeli
La sanzione e' tra 50 e 100% oltre alla maggiore imposta dovuta(*).
Regolarizzandosi entro un anno, ovvero presentando una denuncia integrativa, si
paga il 10% (1/5 del minimo).
Se l'errore e' formale, ovvero non incide sull'importo da pagare, la sanzione e'
fissa e varia da 51,65 a 258,23 euro. Regolarizzandosi entro un anno si paga
solo euro 10,00.
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta
la sanzione e' il 30% dell'importo non versato. Pagando entro 30 gg dalla
scadenza, si applica solo il 3,75%. Entro l'anno si applica il 6%.
(*) Se si paga entro il termine utile per ricorrere alle commissioni tributarie
provinciali (60 gg dalla notifica degli accertamenti) le sanzioni sono ridotte
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1. Le sanzioni hanno carattere
personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni,
quindi, non si trasmettono più agli eredi; 2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione; 3. Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sarà più dovuto (ma non sarà restituito quanto già pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo; 4. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale; 5. Oltre all'autore della violazione, responsabile personalmente del pagamento della sanzione, è obbligato solidale (quando esistono, ovviamente, le condizioni previste dalla legge) il soggetto nell'interesse del quale ha agito l'autore della violazione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile anche la società, che può assumere il debito a suo carico, tranne nei casi in cui la violazione è stata commessa dallo stesso amministratore con dolo o colpa grave; 6. Le sanzioni non si applicano: a. nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni ; b. quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'amministrazione finanziaria; c. quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi (disposizione aggiunta per effetto dello statuto del contribuente che ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali); 7. Non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore; 8. In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica un'unica sanzione e precisamente quella stabilita per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio; 9. Le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo, di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi; 10. Le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo. Alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le c.d. "sanzioni accessorie" (come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali). Ecco una tabella riepilogativa delle principali sanzioni amministrative:
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