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TASSE DI CONCESSIONE SUI TELEFONINI ILLEGITTIME

Ultimo aggiornamento 12/04/2010
SPECIALISTA IN RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI, FERMI AMMINISTRATIVI, IPOTECHE, ACCERTAMENTI

 

Ogni mese lo Stato preleva dalle tasche degli italiani dotati di cellulare in abbonamento 5,16 euro per i contratti ad uso privato e 12,91 euro  per quelli ad uso affari, ma nella giungla delle mille leggi, nessuno si era accorto che la tassa di concessione sui telefonini cellulari non e' piu' legittima.

La famigerata  tassa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 64111972 non e' piu dovuta dopo I'entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni dlgs n. 259/2003. Non perche' quanto espressamente abrogata dal Codice, ma per il venire meno dei  presupposti impositivi ossia il monopolio dello Stato.

Con la  liberalizzazione dei servizi di comunicazione,  il dlgs n. 259/2003  ha fatto venire meno la ragione di mantenere in vita un regime di tipo concessorio,; infatti affinche' ci sia la concessione l'etere deve essere monopolizzata dallo Stato, cosa non piu' vigente.

L'art. 318 del dpr n. 156/1973  abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. anche se non piu' applicabile l'agenzia delle entrate, con una invenzione giuridica, considera il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, e per questo lo tassa. Tale tesi non e' condivisibile Venendo a mancare, contemporaneamente , il regime concessorio e I'art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, I'imposizione di cui all'art. 21 della tariffa non risulta piu applicabile. Ne consegue, che la previsione contenuta nell'art. 3 del decreto ministeriale 13/2/1990, n. 33, e' illegittima e come tale va disapplicata . Quindi la tesi del fisco in virtu' della quale  nonostante I'abrogazione dell'art. 318, sarebbe ancora in vigore in quanto richiamato dal dm n. 33/1990 tuttora vigente e' un assurdo giuridico. Una tassa deve trovare nella legge la sua legittimazione e non in un atto normativo secondario come un decreto ministeriale. Sarebbe pertanto utile iniziare a richiedere il rimborso della tassa di concessione governativa sui telefonini e trascorsi 90 giorni se c'e' silenzio rifiuto ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale. Ad avere convenienza a richiedere il rimborso, sono certamente gli enti locali (comuni, province, regioni) e tutti gli altri enti e società o ditte che hanno pagato fior di quattrini per una tassa ormai inesistente.