
Dott. Giuseppe Marino - difensore tributario -
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TASSE DI CONCESSIONE
SUI TELEFONINI ILLEGITTIME

Ultimo aggiornamento
12/04/2010
Ogni mese lo
Stato preleva dalle tasche degli italiani dotati di cellulare in abbonamento
5,16 euro per i contratti ad uso privato e
12,91 euro per quelli ad uso affari,
ma nella giungla delle mille leggi, nessuno si era accorto che la tassa di
concessione sui telefonini cellulari non e' piu' legittima.
La famigerata
tassa prevista dall'art. 21 della tariffa
allegata al D.P.R. n. 64111972 non e' piu
dovuta dopo I'entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni dlgs
n. 259/2003. Non perche' quanto espressamente
abrogata dal Codice, ma per il venire meno dei presupposti impositivi
ossia il monopolio dello Stato.
Con la
liberalizzazione dei servizi di comunicazione, il dlgs n. 259/2003
ha fatto venire meno la ragione di mantenere in vita un regime di tipo
concessorio,; infatti affinche' ci sia la concessione l'etere deve essere
monopolizzata dallo Stato, cosa non piu' vigente.
L'art. 318 del
dpr n. 156/1973 abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
anche se non piu' applicabile l'agenzia delle entrate, con una invenzione
giuridica, considera il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, e
per questo lo tassa. Tale tesi non e' condivisibile Venendo a mancare,
contemporaneamente , il regime concessorio e I'art. 318, che costituiva il
presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, I'imposizione di cui
all'art. 21 della tariffa non risulta piu applicabile. Ne consegue, che la
previsione contenuta nell'art. 3 del decreto ministeriale 13/2/1990, n.
33, e' illegittima e come tale va disapplicata .
Quindi la tesi del fisco in virtu' della quale nonostante I'abrogazione
dell'art. 318, sarebbe ancora in vigore in quanto richiamato dal dm n. 33/1990
tuttora vigente e' un assurdo giuridico. Una tassa deve trovare nella legge la
sua legittimazione e non in un atto normativo secondario come un decreto
ministeriale. Sarebbe pertanto utile iniziare a richiedere il rimborso della
tassa di concessione governativa sui telefonini e trascorsi 90 giorni se c'e'
silenzio rifiuto ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale. Ad avere
convenienza a richiedere il rimborso, sono certamente gli enti locali (comuni,
province, regioni) e tutti gli altri enti e società o ditte che hanno pagato
fior di quattrini per una tassa ormai inesistente.