Accertamento con adesione

Contraddittorio obbligatorio e accertamento con adesione attenzione ai passi falsi

Dal 01/07/2020 è obbligatorio il contraddittorio preventivo (secondo la normativa europea, il termine è di gran lunga anteriore).

L’accertamento con adesione è un valido strumento per valutare la chisura veloce delle controversie.

Comporta i seguenti Effetti premiali

Possibilità di sindacare il tributo

Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo

Avvio della procedura: su invito dell’ufficio, su istanza del contribuente anche dopo accessi ispezioni o verifiche.

Ai sensi dell’ art. 2 comma 5 del  DLgs. 218/97  l’adesione ha effetto anche sui contributi previdenziali, che attenzione vanno applicati senza sanzione e interessi.

Quindi tra riduzione delle sanzioni fiscali a 1/3 del minimo e la non applicazione ai fini previdenziali di sanzioni e interessi, lo strumento deve essere attentamente valutato.

Il contraddittorio verrà attuato o su impulso dell’ufficio (art. 5 D. Lgs. 218/97)  prima dell’accertamento  o su richiesta del contribuente (art. 6 D. Lgs. 218/97) dopo una verifica, lo strumento per attuarlo è l’accertamento con adesione il cui scopo è quello di far raggiungere un accordo tra fisco e contribuente.

Se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre ricorso è sospeso per 90 giorni, però attenzione il contribuente deve manifestare la volontà  di pervenire ad  un accordo, anche se poi non si raggiunge, perché se poi si presenta e dichiara di voler fare ricorso, la sospensione potrà non essere considerata  valida da alcuni giudici (CTP di Milano n. 275/2020 CTR Venezia n. 154/2011 e CTP Treviso n. 73/2012) e si considererà l’istanza soltanto un mero strumento  dilatorio per proporre ricorso, sebbene lo stesso ufficio con la Circolare n°65/E del 2001, al punto 4.2, ha chiarito che la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere.

Quando si perfeziona l’accertamento con adesione? Con il pagamento delle somme pattuite oppure con il pagamento della prima rata, se è stato richiesto il rateizzo in massimo 8 rate o 16 rate se l’importo supera i 50.000,00 euro.

Cosa succede se non si paga la prima rata o la somma pattuita?

Rivive l’accertamento per il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione

Cosa succede se non si pagano le rate successive alla prima?

Si decade dal rateizzo e le somme vengono iscritte a ruolo maggiorate della sanzione del 30% aumentata del 50% (ossia il 45%)

Dal 1/72020 contraddittorio sarà obbligatorio ai sensi dell’art. 5-ter del DLgs. 218/97 sono però esclusi dall’applicazione dell’invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41- bis DPR 600/73 e 54, 3° e 4° c., DPR 633/72 e i caso di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito.

Ai sensi dell’ art. 5-ter D. Lgs. 218/97 Fuori dei casi di cui sopra,  il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Quindi attenzione non sarà sufficiente eccepire la nullità per l’omesso contraddittorio, ma sarà necessario indicare quali sarebbero stati i vantaggi se il contraddittorio fosse stato effettuato.

Napoli 20/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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