Accertamento del socio receduto nullo senza allegazione dell’accertamento della società

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione, sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento e il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla società, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi la relativa allegazione o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali (Cass.4239/2022). Fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella «complicità» che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone, in genere da due fi no a un massimo di sei (ma non v’è alcun dato numerico preciso, trattandosi di una presunzione semplice), sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente (Cass., sez. 5, n. 13485, 26/5/2008). Non è, poi, in alcun modo necessaria l’esistenza di un rapporto di parentela stante l’esiguità del numero dei soci (Cass., n. 19680, 12/11/2012, Cass.2224/2021.

Riferimento normativo: art. 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 2476 cod. civ., dall’art. 2261, art. 2320 , art. 2476 cc

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4239 del 10/2/2022, Cass. n. 2224 del 2/2/2021, Cass. 2/10/2020, n. 21126; Cass. 28/11/2014, n. 25296; Cass. 4/06/2018, n.14275;  Cass.18/02/2020, n. 3980

 

Innanzitutto va escluso che l’avviso d’accertamento notificato al contribuente contenesse i passaggi essenziali dell’atto costituisca adeguata motivazione. Il mero accenno alle voci di maggior imponibile accertato in capo alla società non sopperisce al procedimento logico-motivazionale su cui regge l’avviso di accertamento che ha attinto la compagine sociale. La cassazione ha affermato che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 4239 del 10/2/2022, Cass. n. 2224 del 2/2/2021, Cass. 2/10/2020, n. 21126; Cass. 28/11/2014, n. 25296; Cass. 4/06/2018, n.14275;  Cass.18/02/2020, n. 3980), queste ultime richiamano il diritto di controllo della documentazione sociale da parte dei soci, previsto dall’art. 2261 cod. civ.).

Questo condivisibile orientamento incontra tuttavia il limite della persistente posizione di socio, facente capo al partecipante alla ristretta compagine sociale, e dunque al facile accesso alla conoscenza e comunque alla conoscibilità degli atti che attingono la società.

Nel caso di specie invece il ricorrente, ancora socio nell’anno d’imposta sottoposto a verifica fiscale, nello spazio temporale tra tale annualità e quella in cui l’Amministrazione finanziaria ha dato corso all’attività accertativa nei riguardi della compagine sociale, e successivamente nei suoi confronti, era receduto. Se è indiscutibile che astrattamente può rispondere anch’egli della presunta distribuzione degli utili extracontabili accertati in via definitiva in capo alla società, è tutt’altro che scontato che, ceduta la propria partecipazione sociale ed uscito da quella compagine sociale, egli sia stato ancora in condizione di accedere alla documentazione della società, e, prima ancora, abbia potuto conoscere dell’attività di verifica cui la società medesima è stata sottoposta. Per conseguenza ci si deve chiedere se quella giurisprudenza di legittimità, afferente il socio della società a ristretta base partecipativa, possa adagiarsi anche all’ipotesi del socio già receduto dalla società. Oppure, al contrario, se la prescrizione degli artt. 7 della I. 212 del 2000 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, debba trovare piena applicazione, con l’effetto della nullità dell’avviso di accertamento indirizzato al socio receduto, motivato mediante rinvio all’atto impositivo precedentemente notificato alla società, senza allegazione o riproduzione dei suoi contenuti essenziali nell’atto impositivo che attinge il socio. Questo Collegio ritiene corretta la seconda interpretazione. Se infatti è corretta l’interpretazione che riconosce in capo al socio la conoscibilità degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevede l’art. 2261 e l’art. 2320 cc  per le società di persone, oppure l’art. 2476, secondo comma, cod. civ., per le società a responsabilità limitata. Ci si troverebbe in altri termini di fronte ad un soggetto che, ricevuta notificazione di un avviso d’accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, deve apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem fa rinvio l’atto impositivo ricevuto.

La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali».

Napoli,li 30/05/2022

Avv. Giuseppe Marino

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