
Anche se la dichiarazione è tardiva, i termini ex art. 25 del D.P.R. 602/1973 per la notifica della cartella decorrono dall’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata
La Corte chiarisce espressamente che il principio vale anche per: dichiarazioni oltre 90 giorni (ultratardive) e dichiarazioni considerate omesse ai fini sostanziali.
Con l’ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica nel diritto tributario: l’incidenza della dichiarazione tardiva sui termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento.
La pronuncia chiarisce definitivamente che la tardività (o ultratardività) della dichiarazione non determina alcun differimento dei termini, rafforzando il principio di certezza del diritto.
La decisione si fonda sull’interpretazione coordinata delle seguenti disposizioni:
Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce i termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento;
Art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni;
Art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che disciplina analogo controllo in materia IVA.
In particolare, l’art. 25 prevede che la cartella sia notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Il problema interpretativo riguarda proprio il significato di “presentazione” quando questa avviene oltre i termini ordinari.
Nel caso esaminato: il periodo d’imposta era il 2013, la dichiarazione era stata presentata il 9 gennaio 2015 (tardiva), la cartella era stata notificata il 22 gennaio 2018.
L’Amministrazione sosteneva che il termine decorresse dall’anno effettivo di presentazione (2015), con scadenza al 31 dicembre 2018.
Il contribuente, invece, riteneva che il termine dovesse essere ancorato all’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (2014), con scadenza al 31 dicembre 2017.
Il punto centrale è il seguente: il dies a quo del termine decadenziale è “mobile” (legato alla presentazione effettiva) o “fisso” (legato alla scadenza ordinaria)?
La Cassazione enuncia un principio chiaro e destinato ad avere ampia applicazione:
In tema di controllo automatizzato, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25 D.P.R. 602/1973 non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva, restando ancorato al termine ordinario.
Questo rappresenta il vero fulcro della decisione.
La Corte di Cassazione evidenzia che l’art. 25 non prevede alcuna eccezione per le dichiarazioni tardive e che non esiste nella norma alcun riferimento a un termine “mobile”: ne consegue che il termine deve considerarsi rigido e predeterminato.
La Cassazione richiama il principio di certezza del diritto, l’orientamento della Corte di Giustizia UE e la giurisprudenza sulle decadenze (anche a Sezioni Unite): le norme sui termini decadenziali devono essere interpretate in senso restrittivo.
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE 28 luglio 2016, C-332/15, Astone; CGUE 21 marzo 2018, C-533/16, Volkswagen) ha delineato un orientamento che, attraverso un’interpretazione restrittiva dell’operatività del termine decadenziale, individua un punto di equilibrio tra il principio di certezza del diritto e i diritti sostanziali del contribuente con riferimento all’imposta armonizzata. Analoghi orientamenti restrittivi operano anche con riferimento alle imposte dirette (cfr. Cass., Sez. U., n. 8500 del 2021).
Consentire lo slittamento del termine significherebbe rendere il termine variabile e imprevedibile e subordinare la decadenza al comportamento del contribuente: soluzione ritenuta incompatibile con i principi di legalità e certezza.
La Corte chiarisce espressamente che il principio vale anche per dichiarazioni oltre 90 giorni (ultratardive) e per dichiarazioni considerate omesse ai fini sostanziali: anche in questi casi il termine non si sposta.
Napoli, lì 22/04/2026
Avv. Giuseppe Marino
Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi

