
Canone Unico: le Sezioni Unite riconoscono al giudice tributario la competenza giurisdizionale
Con la sentenza n. 12225 del 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., per risolvere un contrasto interpretativo di particolare rilevanza in materia di canone unico patrimoniale (CUP).
La questione trae origine da un giudizio promosso da una società contro un avviso di accertamento esecutivo relativo al CUP per l’anno 2023, emesso dal concessionario del Comune. La società contestava: la giurisdizione (ritenendo competente il giudice tributario), la sussistenza del presupposto impositivo (assenza di finalità pubblicitaria), il difetto di motivazione dell’atto.
Il giudice tributario di primo grado di Vicenza, rilevata l’incertezza interpretativa, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, chiedendo di stabilire:
se le controversie sul canone unico spettino al giudice tributario, al giudice ordinario oppure vadano ripartite caso per caso.
Il contrasto giurisprudenziale era infatti articolato in tre orientamenti:
Tesi tributaria giurisdizione del giudice tributario;
Tesi patrimoniale giurisdizione del giudice ordinario;
Tesi intermedia riparto in base al contenuto della pretesa.
Il canone unico patrimoniale è stato introdotto dall’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
Il legislatore ha accorpato in un’unica entrata i tributi (TOSAP, imposta sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni, entrate patrimoniali, la COSAP e gli altri canoni concessori con finalità di semplificazione del sistema.
Il presupposto del canone (comma 819) è unitario ma articolato in due ipotesi: l’occupazione di suolo pubblico (lett. a) e la diffusione di messaggi pubblicitari (lett. b)
La giurisdizione tributaria è regolata dall’’art. 2 del d.lgs. 546/1992 che stabilisce che: sono devolute al giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto tributi “di ogni genere e specie comunque denominati”. Ne deriva che il nomen iuris (“canone patrimoniale”) non è decisivo: conta la natura sostanziale del prelievo.
I criteri per qualificare un tributo secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, una prestazione è tributaria quando presenta:
- doverosità (prestazione imposta per legge);
- assenza di sinallagma (non è corrispettivo di un servizio);
- collegamento a capacità contributiva;
- destinazione alla spesa pubblica
Le Sezioni Unite hanno affrontato in modo sistematico la natura del CUP, giungendo a una conclusione netta: Il canone unico patrimoniale ha natura tributaria in ogni caso
La Corte evidenzia: la Doverosità della prestazione (il CUP deriva direttamente dalla legge; è imposto tramite regolamenti comunali; è dovuto anche in caso di occupazione abusiva) c’è assenza di rapporto sinallagmatico (il pagamento non è corrispettivo di una concessione; la concessione ha solo funzione procedimentale; il canone è dovuto anche senza titolo). Presupposto economicamente rilevante (occupazione o pubblicità generano utilità economica; il prelievo si collega alla capacità contributiva), Destinazione alla spesa pubblica (le somme finanziano le attività degli enti locali)
Superamento del dualismo TOSAP/COSAP Elemento centrale della decisione è il superamento della tradizionale distinzione TOSAP tributo e COSAP corrispettivo (non tributario)
Le Sezioni Unite affermano che il CUP abbandona il modello concessorio tipico della COSAP, si allinea al modello impositivo della TOSAP e valorizza il fatto materiale dell’occupazione.
La Corte sottolinea che: il CUP ha disciplina sostanzialmente unitaria; non è possibile distinguere tra componenti tributarie e patrimoniali; anche le differenze (occupazione vs pubblicità) riguardano solo il quantum, non la natura giuridica.
Il principio di diritto
Le Sezioni Unite enunciano il seguente principio: “Il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 ha, in ogni caso, natura tributaria” pertanto tutte le controversie relative al CUP appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.
Milano, 05/05/2026
Avv. Giuseppe Marino
Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi

