Cartella 36 ter nulla senza avviso bonario

Nulla la cartella non preceduta dalla comunicazione d’irregolarità, che deve consentire la conoscenza dei motivi di rigetto della documentazione fornita dal contribuente, garantendo in tal modo  il diritto di difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: Art. 36 ter Dpr 600/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 22338/21, Cass. Sent. 15311/14;

Il Controllo ex art. 36 ter L’art. 36-ter disciplina il controllo formale della dichiarazione dei redditi: con tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria.

Quindi mentre con controllo ex art. 36 bis che disciplina il controllo automatico della dichiarazione dei redditi con procedure automatizzate, l’amministrazione  verifica l’avvenuta effettuazione dei versamenti e l’utilizzo corretto dei crediti di imposta, per il quale necessita la difformità tra dichiarato ed accertato affinché sorga l’obbligo a pena di nullità della preventiva comunicazione d’irregolarità.

Nel 36 ter la difformità è garantita, perché l’ufficio se non riconosce la validità di un documento comprovante la deducibilità di un onere deducibile, la difformità tra dichiarato ed accertato è garantita, per cui il contribuente deve essere edotto sulle ragioni che hanno indotto l’ufficio a non riconoscere la validità della documentazione esibita per permettere un adeguata difesa.

In tema dì imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto.

Napoli,li 10/03/2022

Avv. Giuseppe Marino

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