Colpa grave del giudice tributario che non applica la normativa europea

Responsabilità giudici

Primato del diritto dell’Unione, obbligo di disapplicazione, rinvio pregiudiziale e responsabilità ai sensi della legge n. 117 del 1988

Il giudice tributario è anche giudice comune del diritto dell’Unione europea. Quando una controversia fiscale ricade nell’ambito di applicazione del diritto unionale, egli deve assicurare la piena efficacia delle norme europee, interpretare il diritto interno in modo conforme e, ricorrendone i presupposti, non applicare la disposizione nazionale incompatibile.

La violazione di tali obblighi non integra, tuttavia, automaticamente colpa grave. L’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, richiede una violazione manifesta, valutata alla luce della chiarezza della norma, della gravità e inescusabilità dell’inosservanza, dell’eventuale contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia e, per i giudici di ultima istanza, dell’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale.

La sentenza della Corte di giustizia 11 giugno 2026, causa C-386/24, Centro Petroli Roma, ha però chiarito che la responsabilità individuale del giudice può essere ammessa soltanto in casi del tutto eccezionali, caratterizzati da condotte gravi e totalmente inescusabili. Il semplice rigetto, adeguatamente motivato, di una richiesta di rinvio pregiudiziale non è sufficiente a fondare la responsabilità personale.

Il giudice tributario come giudice dell’Unione europea

Nel processo tributario il diritto dell’Unione assume un ruolo centrale, soprattutto in materia di IVA, accise, dogane, aiuti di Stato, libertà di stabilimento, libera circolazione dei capitali e tutela giurisdizionale effettiva.

Il fondamento costituzionale dell’integrazione tra ordinamento italiano e ordinamento europeo si rinviene principalmente negli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. L’articolo 117 impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione, mentre l’articolo 11 costituisce il fondamento delle limitazioni di sovranità necessarie alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento sovranazionale. Sul piano operativo, tuttavia, l’obbligo del giudice di dare prevalenza alla norma europea deriva direttamente dal principio del primato. Fin dalla sentenza Simmenthal, la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale deve assicurare la piena efficacia delle disposizioni europee dotate di applicabilità o efficacia diretta, non applicando, anche d’ufficio, qualsiasi disposizione nazionale contrastante, anteriore o successiva. Il giudice tributario non deve quindi attendere:

  1. l’abrogazione della norma interna;
  1. l’intervento del legislatore;
  2. una preventiva pronuncia della Corte costituzionale;
  3. l’annullamento della disposizione nazionale da parte di un altro organo.

Quando il contrasto riguarda una disposizione europea direttamente efficace, la non applicazione della norma interna costituisce un potere-dovere del giudice investito della controversia.

La colpa grave prevista dalla legge n. 117 del 1988

La disposizione centrale è l’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Il comma 2 conserva una clausola di salvaguardia per l’attività propriamente interpretativa del giudice: fatti salvi i casi di dolo e le ipotesi previste dai commi 3 e 3-bis, l’interpretazione delle norme e la valutazione dei fatti e delle prove non danno luogo a responsabilità.

Il comma 3 stabilisce, però, che costituisce colpa grave anche la violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione europea.

Ne deriva che il semplice errore interpretativo, la scelta tra più interpretazioni ragionevolmente sostenibili o la mancata adesione alla tesi difensiva del contribuente non sono sufficienti.

La responsabilità può assumere rilievo quando il giudice:

  1. ignori una norma europea chiara e direttamente efficace;
  1. applichi consapevolmente una disposizione nazionale già dichiarata incompatibile dalla Corte di giustizia;
  2. ometta qualsiasi esame di una questione europea decisiva e specificamente dedotta;
  3. attribuisca alla normativa europea un significato manifestamente incompatibile con una giurisprudenza consolidata;
  4. ometta, quale giudice di ultima istanza, un rinvio pregiudiziale necessario senza ricondurre motivatamente il caso a una delle eccezioni riconosciute dalla Corte di giustizia.

 

Milano 13/07/2026

Avv. Giuseppe Marino

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