Contraddittorio preventivo con cartella con Iva

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza 5440/24/2020 depositata il 13/07/2020, Relatore Dott. Maria Beatrice Magro, Presidente Dott. Luigi Frunzio, membro giudicante Dott. Manuela Mazzi
Il Sacrosanto diritto al Contraddittorio non è soltanto stabilito dagli art. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, ma anche dall’art. 41 par.2, che impone per una buona amministrazione l’obbligo di ascoltare il cittadino, prima che nei suoi riguardi venga emesso un provvedimento lesivo. Tale obbligo incombe anche sugli Stati membri, anche quando la normativa nazionale non lo preveda Corte di Giustizia Europea 18/12/2018 causa 349/07.
In tal senso si è espressa anche la Cass.a  SSUU 19667/2014 poi corretta, probabilmente su pressione dell’agenzia delle entrate, con la sentenza Cass. SSUU 24823/2015, con la quale il contraddittorio obbligatorio è stato limitato ai tributi armonizzati.
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Beatrice Magro, illustra molto chiaramente la discrasia tra normativa europea e normativa nazionale.
Io personalmente ritengo illegittimo l’orientamento correttivo delle Sezioni Unite, chiaramente pro fisco, con il quale si è limitata l’applicazione del contraddittorio obbligatorio ai soli tributi armonizzati (iva e dazi), a cui per il diritto eurounitario (n.d.a.) vanno aggiunte anche le sanzioni, non riconoscere il diritto al contraddittorio per i tributi nazionali non armonizzati (Irpef, Irap, Ires..)  crea una discriminazione inversa tra cittadini europei.
Il contraddittorio preventivo obbligatorio andrebbe applicato a qualsiasi atto tributario lesivo a prescindere dalla natura del tributo.
In conclusione la CTP di Napoli ritiene obbligatorio l’avviso bonario in presenza di Iva, tributo armonizzato (anche se ribadisco che il contraddittorio debba sempre essere applicato anche ai tributi non armonizzati, altrimenti si violerebbe il divieto di discriminazione inversa).
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli sentenza 5440/24/2020 depositata il 13/07/2020
Dott. Giuseppe Marino

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