Contributo unificato obbligatorio nel processo civile dal 2025, finalmente qualcuno ha realizzato che la norma è incostituzionale, rinviata alla Consulta la norma incriminata.

01122025

Contributo unificato obbligatorio nel processo civile dal 2025, finalmente qualcuno ha realizzato che la norma è incostituzionale, rinviata alla Consulta la norma incriminata.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 32234 dell’11 dicembre 2025, ha  rimesso alla Consulta l’art. 1, comma 812, della l. 107/2024, che ha modificato l’art. 14, comma 3.1, del D.P.R. 115/2002 , (che  ha stabilito che non si può procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile se non viene versato il contributo unificato minimo di € 43,00), per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La Violazione dell’art. 3 della Costituzione riguarda il principio di uguaglianza e dignità sociale di tutti i cittadini, discriminando i cittadini che hanno facoltà economiche da quelli meno abbienti.

La Violazione dell’art.24  della Costituzione Italiana si concretizza nella compressione del diritto inviolabile di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, garantendo che la difesa in ogni fase del procedimento, assicurando mezzi ai non abbienti (patrocinio a spese dello Stato) e prevedendo la riparazione degli errori giudiziari. In sintesi, garantisce l’accesso alla giustizia e la difesa per tutti, tutelando i cittadini da ingiustizie e garantendo un giusto processo. (ultimamente il diritto alla difesa non è stato garantito dalla Consulta per l’omessa risposta ai questionare dell’agenzia delle entrate, precludendo la possibilità di produrre in giudizio  i documenti non consegnati all’agenzia delle entrate.

La Violazione dell’art. 111 della Costituzione garantisce il principio del giusto processo, stabilendo che la giurisdizione si attua attraverso un giusto processo regolato dalla legge, caratterizzato da contraddittorio tra le parti in parità, giudice terzo e imparziale, e ragionevole durata.

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002 modificato nel 2024 ha stabilito  che non si può procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile se non viene versato il contributo unificato minimo di € 43,00 facendo obbligo al  cancelliere di rifiutare il deposito dell’atto introduttivo.

Una regola applicabile a tutti i gradi di giudizio, incluso reclamo, sospensione, fase cautelare ed esecuzione ma non alla costituzione del convenuto, né alle impugnazioni incidentali.

Questo meccanismo condiziona l’accesso alla giustizia al previo pagamento di un tributo, violando i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione.

L’art. 58 del cpc stabilisce tra i compiti del cancelliere rientra  l’iscrizione a ruolo, il diniego di accesso alla giustizia finisce per provenire non da un giudice, ma da un mero dipendente amministrativo. Una situazione definita inaccettabile dalla Prima Presidente della Suprema Corte, che già a giugno 2025  aveva inviato una circolare imponendo la trasmissione degli atti al giudice in caso di mancato pagamento.

All’inizio dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 812, della l. 107/2024, sono stati rifiutate moltissime iscrizioni a ruolo, costringendo molti avvocati a richiedere la remissione in termini.

Secondo la Suprema Corte  resta una norma senza alcuna logica, preclude l’accesso alla giustizia, non prevede eccezioni neppure per gli ammessi al patrocinio a spese dello Stato, rivelando così la sua reale natura “fare cassa e  aumentare le entrate” comprimendo però il diritto di agire in giudizio.

Sono tantissime le norme incostituzionali:

La Cessazione della partita iva d’ufficio è uno  strumento allarmante per i titolari della partita Iva, che possono subire la cessazione della partita iva d’ufficio, perché l’ufficio ha mandato una pec in cui vi chiede di presentarvi e non lo avete fatto.

 

L’art.35 comma 15- bis del Dpr 633/1972 riconosce agli  Uffici il potere di cessare d’ufficio la partita iva qualora ci siano indizi di frodi fiscali e contestualmente il potere di emettere una irrogazione della sanzione di cui all’Art. 11 comma 7 quater del D.LGS. n.471/1997.

Tale norma comprime il diritto al lavoro, senza alcun intervento di un giudice, dove l’agenzia ha la massima discrezionalità.

L’altro strumento infernale è l’impossibilità di utilizzare documenti in giudizio non prodotti alla richiesta dell’agenzia delle entrate, prevista dall’art. 32 commi 3 e 4 del Dpr 600/73, in pratica se l’ufficio vi chiede le fatture acquisti di qualche anno fa e non le consegnate non potete nemmeno produrle in giudizio quando ricevete automaticamente l’accertamento.

Tale norma è stata salvata dalla Consulta, La Corte Costituzionale in una incomprensibile pronuncia n. 137/2025  ha ritenuto non lesiva del diritto alla difesa tale norma, che si è limitata a dire, che l’ufficio deve dare un congruo preavviso, indicare le conseguenze della mancata risposta e che se c’è un giustificato motivo i documenti possono essere prodotti, ma la cosa veramente che fa rabbrividire è che il contribuente non può distrarsi deve vivere con l’ansia delle richieste dell’agenzia delle entrate.

Napoli,li 12/12/2025

Avv. Giuseppe Marino

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