È legittimo che gli avvocati del libero foro dell’Agenzia delle Entrate si dichiarino antistatari e incassino le spese di lite al posto dello Stato?

Avvocati ader

È legittimo che gli avvocati del libero foro dell’Agenzia delle Entrate si dichiarino antistatari e incassino le spese di lite al posto dello Stato? La Corte dei conti dovrebbe intervenire

Partiamo dall’analisi della norma

L’art.15 del Dlgs 546/92 (art. 59 Dlgs n. 175/2024 TU Processo tributario) stabilisce che:  comma 2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

La norma ci dice che le spese di lite devono essere incassate tramite ruolo, dopo il passaggio in giudicato e con la riduzione del 20% dei compensi forensi.

Nella pratica, molti avvocati dell’agenzia delle entrate chiedono i compensi prima del passaggio in giudicato e incassano personalmente le somma tramite bonifico.

L’art.11 del Dlgs 546/92 (art. 56 Dlgs n. 175/2024 TU Processo tributario)  stabilisce che:

  1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all’udienza pubblica, puo’ risultare anche da scrittura privata non autenticata.
  2. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti e’ proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi’ in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
  3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e’ collocato detto ufficio.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall’ente con proprio provvedimento.

La norma non necessita di interpretazione, nonostante ci siano sentenza pro fisco, gli Enti e la riscossione non possono stare in giudizio tramite avvocati del libero foro.

Chi sostiene la possibilità da parte dell’agenzia delle entrate riscossione di avvalersi degli avvocati del libero foro, ritiene applicabile per Agenzia delle Entrate-Riscossione l’articolo 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016 che prevede espressamente la possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e, nei casi stabiliti dagli atti generali dell’ente, anche di avvocati del libero foro.

Non condiviso questa tesi, in primo luogo perché  il divieto è norma speciale del processo tributario,  in secondo luogo perché la possibilità di ricorrere agli avvocati del libero foro è consentita soltanto al rito ordinario non avendo il processo ordinario alcun divieto simile.

Poi la norma riguarda l’agenzia delle entrate riscossione e non anche gli enti locali e le sue società di riscossione.

Quindi nel processo tributario non è consentito, nel processo civile vigono altre norme.

La difesa dell’Agenzia esercitata in via istituzionale non crea un credito professionale personale dell’avvocato del libero foro. Le spese appartengono all’ente e, quando trova applicazione il comma 2-sexies, non possono essere riscosse prima che la decisione sia diventata definitiva.

Un’altra illegittima applicazione è il Protocollo del 24 settembre 2020 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede, al punto 3.8, che l’Avvocatura, in quanto distrattaria ai sensi dell’articolo 21 del R.D. n. 1611 del 1933, provveda al diretto recupero delle spese di giudizio.

La previsione non può però essere confusa con la posizione degli avvocati esterni. Il Protocollo richiama una disciplina speciale propria dell’Avvocatura dello Stato e non attribuisce genericamente a qualsiasi avvocato dell’Agenzia la facoltà di incassare le spese.

Il Protocollo non può trasformare i funzionari dell’Agenzia o gli avvocati del libero foro in Avvocati dello Stato e non può estendere loro il regime eccezionale dell’articolo 21 del R.D. n. 1611 del 1933.

In definitiva questo sistema sottrae enormi spese di condanna allo Stato, l’intervento della Corte dei conti sarebbe giustificato non dalla semplice presenza di una richiesta di pagamento, ma dall’accertamento concreto di un danno erariale, di una mancata entrata pubblica o di un’indebita destinazione delle somme, qualora dovesse risultare l’illegittimità del sistema.

Milano 27/07/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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