Esecutività delle sentenze tributarie

Esecutività delle sentenze tributarie

Le sentenze delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive e l’unico strumento per farle eseguire è il giudizio di ottemperanza non essendo più possibile l’esecuzione forzata processuale civilistica

Riferimento legislativo: articolo 67-bis – art. 69 Dlgs 546/92 – art. 9 Dlgs 156/2015

Mentre nel diritto processuale civile vige il principio secondo cui le sentenze anche di primo grado sono di regola immediatamente esecutive ex art. 282 c.p.c., le sentenze dei giudici tributari favorevoli al contribuente venivano eseguite solo dopo il loro passaggio in giudicato

L’art. 10 della legge delega 23/2014 ha disposto la previsione dell’immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie, pertanto è stato inserito nel testo del Dlgs 546/1992 un articolo 67-bis stabilendone la provvisoria esecuzione.

L’unico strumento previsto dalla norma è il giudizio di ottemperanza, si rammenta che non si può più esperire l’esecuzione forzata processuale civilistica, come purtroppo previsto dall’art. 9 c.1 lettere ff,gg,hh,ii del Dlgs 156/2015, limitando ancora di più i poteri difensivi del contribuente.

 La sentenza Tributaria copre dedotto e deducibile, pertanto il giudice tributaria deve annullare e disporre il rimborso anche se questo non è stato richiesto dal contribuente o statuito dalla sentenza, Cass. 35137/2021

 Napoli,li 28/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

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