I termini per notificare gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate (imposte dirette e Iva)
Ricostruzione dell’evoluzione normativa
I termini per le notifiche degli accertamenti, a pena di decadenza, entro specifici termini previsti dagli articoli 43 del Dpr 600/73 e art. 57 Dpr 633/72
Fino ai periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31/12/2016, ossia fino a Unico 2015 continuano ad operare i vecchi termini che sono fissati:
Al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Successivamente la Legge di Bilancio per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato i termini di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti. Da Unico 2017 operano i nuovi termini che sono fissati:
Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, gli avvisi di accertamento relativi:
Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
Al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione (omessa) avrebbe dovuto essere presentata.
Si rammenta che in caso di dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 del Dpr 322/1998 i termini per notificare l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se ma soltanto limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.
Poi abbiamo un regime premiale per i soggetti che ai fini degli studi di settore siano:
Congrui e coerenti, anche per effetto dell’adeguamento, rispetto gli studi di settore indicando fedelmente tutti i dati previsti, i termini per l’accertamento sono ridotti di un anno. Di conseguenza, i contribuenti individuati con appositi provvedimenti dell’agenzia delle entrate, che in modo del tutto arbitrario ha selezionato quali categorie debbano rientrare.
Poi abbiamo un altro regime premiale per i soggetti che ai ISA abbiano raggiunto:
A decorrere dal 2018 un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari a 8 e abbiano compilato in maniera fedele il relativo modello Isa. I termini per l’accertamento sono ridotti di un anno.
Particolari regimi peggiorativi sono stati previsti
Raddoppio dei termini (vigente fino a Unico 2016)
Fino alle dichiarazioni relative all’anno 2015, Unico 2016, i termini di decadenza sono raddoppiati in caso di denuncia per un reato fiscale rientrante nel D.Lgs. 74/2000 . Tale raddoppio ha visto negli anni dei veri e propri abusi. L’ufficio bastava denunciasse anche senza alcun fondamento per ottenere il raddoppio dei termini per l’accertamento (4+4). Addirittura la denuncia partiva a termini scaduti e si prendevano lo stesso la proroga, nonostante per fortuna molti giudici avessero ritenuto necessario, che la denuncia partisse prima dello spirare del termine di decadenza dei 4 anni. Tale raddoppio è stato abolito e l’omessa dichiarazione è stata portata a 7 anni.
Termini raddoppiati nel caso di omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per attività detenute all’estero in paradisi fiscali (cosidetti Paesi black list).
Dott. Giuseppe Marino