Il diritto di abitazione del coniuge superstite esenta i figli eredi dal pagamento dell’IMU

16102025

Il coniuge superstite ha diritto di abitazione e i figli eredi non possono mettere il genitore fuori e non devono pagare l’IMU, il coniuge separato o divorziato ha il diritto di abitazione ed esenta il coniuge proprietario o comproprietario.

Riferimenti normativi: Art.540 cc comma 2, Art. 4 del D. L. n. 16 del 2012,  convertito in  L. 26 aprile 2012, n. 44 (in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99)

Riferimenti di prassi: circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/2012 

Riferimenti giurisprudenziali: Comm, Trib. Prov.le Reggio Emilia 7.4.2017 n. 103, Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha emesso la sentenza n. 188/2021

 

Molti concessionari della riscossione dei Comuni, nella totale ignoranza delle norme tributarie stanno richiedendo l’Imu ai figli eredi del comproprietario defunto, dove la moglie è rimasta residente.

Quando due coniugi comproprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, vengono separati dalla morte di uno dei due, la quota viene ripartita anche trai figli eredi.

Con la morte del marito comproprietario, alla moglie superstite  è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se sono di proprietà del defunto o acquistati in comune (come prevede l’articolo 540 del codice civile).

Il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione è l’unico legittimato passivo.

I figli non possono pretendere nulla, non possono metterla fuori proprio in forza di questa norma e quindi non hanno alcun potere di godere del bene.

Come confermato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/05/2012  tra i soggetti passivi dell’imposta rientrano anche i titolari del diritto di abitazione. Per questa ragione il coniuge superstite, in quanto titolare del diritto di abitazione, è soggetto passivo di Imu. Se si tratta però di abitazione principale, il coniuge superstite che vi risiede e vi dimora non deve pagare l’Imu.

Si richiama l’attenzione sul comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, in base al quale, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione.

Attenzione che questo vale anche in caso di separazione.

Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Tale norma introduce una novità nel panorama dell’IMU, poiché prevedendo che l’assegnazione della ex casa coniugale fa sorgere in ogni caso un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della stessa, ne riconosce la soggettività passiva in via esclusiva.

La disposizione ha innovato il precedente regime stabilito dall’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze trovavano applicazione anche nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, in virtù del quale il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultava assegnatario della casa coniugale, poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non fosse titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale.

Dalla lettura delle norme appena riportate emerge inequivocabilmente che la disposizione contenuta nel comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, essendo intervenuta successivamente a quella disposta dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, e regolando in maniera diversa la soggettività passiva della fattispecie in commento, ha reso incompatibile la disposizione di cui all’art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D. L. n. 201 del 2011, che, dunque, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, risulta tacitamente abrogata.

Il nuovo assetto normativo comporta che le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari.

Napoli,li 16/10/2025

Avv. Giuseppe Marino

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