
Il patteggiamento nei reati tributari garantito a tutti eccetto per i contribuenti, che per poter accedervi devono soltanto pagare, rilevati profili di incostituzionalità del Gip di Roma
Il GIP di Roma rimette alla Corte costituzionale l’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000
Il patteggiamento nei reati tributari torna al centro del dibattito giuridico. Con un’ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2026, il Tribunale penale di Roma (GIP, XII ufficio) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, norma che subordina l’accesso al rito alla preventiva estinzione integrale del debito tributario.
La disposizione prevede che, nei procedimenti per reati fiscali, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (articolo 444 c.p.p.) sia ammessa solo a condizione che il contribuente abbia integralmente saldato imposte, sanzioni e interessi prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Una condizione premiale o un vincolo coercitivo?
La ratio della norma è stata tradizionalmente individuata in una logica premiale: incentivare il ravvedimento, garantire il recupero del gettito e subordinare benefici processuali a una forma di riparazione economica. Tuttavia, nella prassi applicativa emergono dubbi rilevanti: si tratta davvero di un incentivo oppure di un meccanismo che, di fatto, costringe al pagamento quale unica via per accedere a un rito alternativo?
I profili critici
L’assetto normativo presenta diversi elementi problematici:
Condizione economica rigida: l’accesso al patteggiamento dipende dalla capacità di pagamento, introducendo una selezione tra imputati solvibili e insolventi.
Compressione del diritto di difesa: il rito alternativo non è più liberamente accessibile, ma subordinato a un requisito estraneo alla dinamica processuale.
Interferenza tra piano tributario e penale: la definizione del debito fiscale condiziona una scelta processuale penale.
Applicazione a soggetti non debitori: nei reati come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8), l’imputato può non essere titolare del debito tributario, rendendo impossibile soddisfare la condizione richiesta.
Le censure di costituzionalità
Il giudice rimettente richiama numerosi parametri costituzionali, tra cui gli articoli 3, 24, 101, 104, 112 e 113 della Costituzione.
Secondo l’ordinanza:
Violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
La norma introduce una disparità irragionevole tra imputati che possono accedere al patteggiamento pagando e altri che, pur in identica posizione processuale, ne sono esclusi per mancanza di risorse. Il rito si trasformerebbe così in un privilegio economico.
Lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
Il patteggiamento è una modalità di esercizio del diritto di difesa. Subordinarlo al pagamento integrale del debito comporta una limitazione non proporzionata.
Distorsione del sistema processuale (artt. 101, 104 e 112 Cost.)
La norma inciderebbe sull’esercizio dell’azione penale e sul ruolo del giudice, vincolato a una condizione estranea al merito. Il processo penale verrebbe così piegato a finalità di riscossione.
Criticità nei reati senza debito diretto
Nei casi in cui l’imputato non è debitore d’imposta, l’accesso al rito risulta oggettivamente impossibile, con ulteriore violazione dei principi di uguaglianza e difesa.
Una questione sistemica
La rimessione alla Corte costituzionale si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo del diritto penale tributario.
- a) Il processo penale come strumento esattivo
Si assiste a una progressiva torsione del sistema: il processo penale diventa leva per la riscossione, mentre il pagamento del debito si trasforma in condizione per accedere a diritti processuali. - b) Disparità sostanziale tra imputati
L’attuale disciplina produce effetti distorsivi evidenti:
il contribuente “capiente” paga, patteggia e ottiene una pena ridotta;
il contribuente “incapiente” affronta il processo ordinario, con il rischio di sanzioni più severe.
Ne deriva una giustizia penale selettiva su base economica.
- c) Un regime più rigido rispetto al diritto penale comune
A differenza di altri ambiti, nei quali il patteggiamento è accessibile senza condizioni patrimoniali, nel diritto penale tributario la compliance fiscale diventa prerequisito processuale, introducendo una barriera che non trova equivalenti in altri settori. - d) Rischio di snaturamento dei principi costituzionali
Questa impostazione rischia di compromettere il principio di uguaglianza sostanziale, la funzione del processo penale e la neutralità del giudice rispetto agli interessi fiscali.
Le possibili conseguenze
Il rinvio alla Consulta rappresenta un passaggio cruciale. In gioco non vi è soltanto una norma processuale, ma il rapporto tra pretesa fiscale e garanzie penali, nonché i limiti entro cui lo Stato può subordinare diritti processuali a comportamenti economici.
Se la Corte dovesse accogliere la questione, si aprirebbe la strada a una revisione dell’accesso ai riti alternativi nei reati tributari, con un possibile riequilibrio tra esigenze erariali e diritti fondamentali. In caso contrario, si consoliderebbe un modello in cui il processo penale finisce per operare come strumento di selezione economica degli imputati — e, in ultima analisi, come leva per il recupero del gettito.
Napoli,li 23/04/2026
Avv. Giuseppe Marino

