
Il Pignoramento presso terzi va notificato a pena di nullità al debitore e la notifica ha effetto costitutivo ed è insanabile
L’omessa notifica del Pignoramento al debitore da parte dell’agenzia delle entrate o da parte dei concessionari della riscossione dei Comuni o delle regioni, comporta l’inesistenza dell’atto e pertanto la sua insanabilità ex art. 156 cpc.
Molto spesso gli agenti della riscossione notificano il pignoramento all’istituto bancario o al datore di lavoro e non al debitore.
Si moltiplicano i casi in cui ci si trova il pignoramento sul conto corrente o sullo stipendio senza aver mai ricevuto la notifica dell’atto.
La mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore determina l’inesistenza del pignoramento, mancando radicalmente l’atto iniziale del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c. Alla mancata notifica è equiparabile l’inesistenza della notifica dell’atto.
Il Pignoramento presso terzi, non notificato non può produrre alcun effetto e la tempestiva impugnazione non ha alcun effetto sanante ex art. 156 cpc, ritenendo la notifica del pignoramento necessario con effetto costitutivo.
Anche se l’art. 72-bis Dpr 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell’atto al debitore.
Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), proponendo le opportune opposizioni.
L’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento presso terzi non comporta una nullità sanabile di conseguenza l’art.156 del cpc non è applicabile, neanche se l’ufficio effettua la sua costituzione nel processo, pertanto si verifica una giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 cpc.
Cassazione Civile, sezione tributaria, Ord.n. 6 del 01/01/2026, Corte di Cassazione, n. 5982/2025 dep. il 02/05/2025, Cass.32804/2023, Cass.14916/2016
Napoli,li 03/01/2026
Avv. Giuseppe Marino

