Indagini bancarie: dall’incostituzionalità per le giustificazioni delle uscite dei professionisti alla violazione CEDU

Indagini bancarie

Indagini bancarie: dall’incostituzionalità per le giustificazioni delle uscite dei professionisti alla violazione CEDU

Dalla caduta del segreto bancario all’espansione dei poteri fiscali

Il sistema delle indagini bancarie in Italia affonda le proprie radici nella progressiva erosione del segreto bancario, definitivamente superato con la Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, che ha attribuito all’Amministrazione finanziaria il potere di accedere ai dati bancari dei contribuenti.

Tale processo si è ulteriormente consolidato con l’istituzione dell’Archivio dei rapporti finanziari e con i successivi interventi normativi, in particolare i decreti del 2011 (c.d. “Salva Italia”), nonché con gli accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni.

Ne è derivato un sistema in cui l’accesso ai dati finanziari è divenuto strumento ordinario di accertamento, segnando il passaggio da un modello di riservatezza bancaria a uno di trasparenza fiscale generalizzata.

La disciplina delle indagini bancarie: evoluzione normativa

Le indagini bancarie sono disciplinate principalmente dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) e dall’art. 51 del D.P.R. 633/1972 (IVA).

Tali norme attribuiscono all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il potere di richiedere alle banche dati, documenti e informazioni sui rapporti finanziari e di utilizzare tali dati ai fini dell’accertamento fiscale.

Già nella formulazione originaria, l’art. 32 prevedeva un sistema fondato su presunzioni legali relative, secondo cui i versamenti non giustificati sono considerati ricavi; i prelevamenti non giustificati sono anch’essi considerati ricavi, se il contribuente non indica il beneficiario.

Le modifiche del 2004

Con la Legge n. 311/2004, la presunzione è stata estesa anche ai professionisti, inserendo le parole “o compensi”, equiparando così prelevamenti e compensi.

La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

Con la sentenza n. 228/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi e professionisti la presunzione relativa ai prelevamenti bancari.

La Consulta ha affermato il seguente principio: è irragionevole equiparare i prelievi ingiustificati ai compensi dei professionisti, evidenziando che l’attività professionale è basata prevalentemente sul lavoro personale, non su un’organizzazione di capitale; i prelievi possono essere destinati a spese personali, non necessariamente produttive di reddito; nei regimi di contabilità semplificata vi è una “promiscuità” tra spese personali e professionali.

Ne deriva che la presunzione, valida per gli imprenditori, è arbitraria per i professionisti, in violazione dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza) e dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva). Pertanto non è legittimo presumere automaticamente che un prelievo generi reddito nel lavoro autonomo.

La riforma del 2016

Con il D.L. 193/2016 (art. 7-quater) sono stati introdotti limiti quantitativi ai prelevamenti (1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili) ed è stata eliminata l’estensione ai professionisti, recependo la giurisprudenza costituzionale.

L’onere di giustificazione di entrate e uscite e il problema della doppia presunzione

Il meccanismo dell’art. 32 comporta che le entrate (versamenti) non giustificate siano tassate come reddito; le uscite (prelevamenti) non giustificate siano anch’esse considerate ricavi.

Ne deriva un sistema in cui il contribuente è gravato da un onere probatorio particolarmente rigoroso, dovendo dimostrare l’irrilevanza fiscale delle operazioni, oppure l’avvenuta considerazione nella determinazione del reddito.

La criticità va subito individuata nella doppia presunzione. Tale meccanismo pone un serio problema di praesumptio de praesumpto, vietata in ambito tributario: si presume che il prelevamento sia un costo “in nero”; si presume ulteriormente che tale costo generi un ricavo non dichiarato.

La conseguenza è una duplicazione della base imponibile, tassando il versamento (come ricavo) e il prelevamento (come ulteriore ricavo).

La stessa Corte costituzionale ha rilevato il rischio di “duplicare la posta” quando si sommano versamenti e prelevamenti.

Risulta subito evidente la violazione del divieto di doppia imposizione. Tale sistema contrasta con il divieto di doppia imposizione economica interna, desumibile dal TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 163, che vieta la duplicazione del prelievo sul medesimo presupposto economico.

La sentenza n. 10/2023: il problema dei prelevamenti per gli imprenditori

Con la sentenza n. 10/2023, la Corte costituzionale è tornata sul tema, questa volta con riferimento agli imprenditori, perché assoggettando tutti i ricavi presunti “al nero” a tassazione senza riconoscere la deducibilità dei costi “al nero”, si genera una distorsione. In poche parole, se l’imprenditore ha su una vendita una percentuale di costi, questi devono essere riconosciuti anche in via presuntiva.

La Corte ha evidenziato la fragilità logica della presunzione sui prelevamenti, la possibilità di attribuire il prelievo tanto a spese personali quanto a costi d’impresa e il rischio di duplicazione dell’imponibile.

Il giudice rimettente aveva infatti sottolineato che l’utilizzo congiunto di versamenti e prelevamenti “duplica la posta”.

Pur non dichiarando l’illegittimità totale della norma, la Corte ha ridimensionato la portata della presunzione e valorizzato il ruolo delle contro-presunzioni e del contraddittorio.

La Cassazione n. 9864/2026: il nuovo equilibrio probatorio

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9864/2026, ha recepito l’evoluzione costituzionale, chiarendo che la presunzione dell’art. 32 non è assoluta, che il contribuente deve fornire prova analitica dei movimenti e che l’Amministrazione deve valutare concretamente le giustificazioni.

Nel caso esaminato, il contribuente aveva allegato giustificazioni, ma non aveva dimostrato il nesso tra operazioni e movimenti bancari, con conseguente conferma dell’accertamento.

La Suprema Corte ha quindi sancito alcuni principi operativi.
Per il contribuente: fornire prova specifica e documentata e dimostrare il collegamento tra operazioni e movimenti.
Per l’Agenzia delle Entrate: motivare l’atto di accertamento, valutare le giustificazioni ed evitare automatismi presuntivi.

La condanna della CEDU: sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia (2026)

Con la sentenza dell’8 gennaio 2026, la Corte EDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU (diritto alla vita privata).

La Corte ha rilevato che il sistema consente un accesso troppo ampio e discrezionale ai dati bancari; mancano garanzie procedurali adeguate; non esiste un controllo giurisdizionale effettivo.

In particolare, il quadro normativo attribuisce una discrezionalità illimitata alle autorità fiscali e le misure non sono soggette a controllo indipendente; le interferenze sono quindi “non conformi alla legge”.

L’evoluzione delle indagini finanziarie mostra con chiarezza che in Italia abbiamo avuto un’espansione dei poteri fiscali e una compressione delle garanzie del contribuente che necessita di interventi correttivi della Corte costituzionale e della CEDU.

Emergono tre criticità fondamentali: eccesso di presunzioni (rischio di doppia imposizione e violazione della capacità contributiva), squilibrio probatorio (onere eccessivo sul contribuente e difficoltà di prova negativa), deficit di garanzie procedurali (assenza di controllo preventivo e tutela giurisdizionale differita).

La necessità di una riforma

Alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, appare imprescindibile introdurre un controllo giurisdizionale preventivo per l’accesso ai dati bancari; limitare le presunzioni automatiche; rafforzare il contraddittorio; garantire una tutela effettiva della privacy.

Solo attraverso un riequilibrio tra esigenze fiscali e diritti fondamentali sarà possibile rendere il sistema delle indagini finanziarie conforme alla Costituzione (artt. 3, 24, 53), alla CEDU (art. 8) e ai principi di legalità e proporzionalità.

Napoli, lì 21/04/2026
Avv. Giuseppe Marino

 

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