La compensazione senza visto di conformità è valida e non sanzionabile

La compensazione senza visto di conformità non è sanzionabile se il credito è esistente e costituisce violazione puramente formale

Non può essere sanzionato e non costituisce omesso versamento, la compensazione di un credito oltre soglia per il quale era richiesto il visto di conformità e non era stato apposto, purché il credito sia esistente. Tale omissione costituisce violazione puramente formale.

Quando s’intende violazione puramente formale? La Cassazione ha stabilito che si ha violazione puramente formale se sussistono due requisiti, nessun danno erariale e nessun ostacolo ai controlli.

Quindi il visto costituisce semplicemente un controllo anticipato, che se non viene effettuato non pregiudica la validità della compensazione e non comporta alcuna sanzione tributaria e nessuna  invalidità della compensazione effettuata.

Riferimenti normativi: Art.7 e 10 D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 , art. 13 Dlgs 471/97, art. 10 L.212/2000

Riferimenti giurisprudenziali Cass. 25736/2022, Cass., sez. 6-5, n. 5289/2020; Cass. 14158/2018; Cass. 23352/2017,; Cass. n. 27211/2014

L’art 7 del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 convertito in L.102/2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità.

L’art.. 13 del D.lgs 471/1997 prevede la sanzione proporzionale. La titolarità da parte del contribuente del credito Iva (” in assenza di  contestazione riguardante  l’entità, sussistenza e/o liquidità del credito ) e la contestazione del solo utilizzo anticipato del credito IVA costituisce pura violazione formale.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, per configurare una violazione meramente formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo» (Cass. n. 27211/2014; 23352/2017, 14158/2018; Cass., sez. 6-5, n. 5289 del 2020).

La mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta fraudolenta, non ha arreca alcun pregiudizio per le casse erariali.

La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l’attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato.

L’inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.

Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell’imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l’esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto.

Contrariamente a quanto assunto dall’Agenzia, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento.

Napoli,li 12/11/2022

Avv. Giuseppe Marino

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