La fatturazione dei difensori antistatari pagati dall’agenzia delle entrate  come funziona e quali sono le criticità che generano soltanto confusione

14022022

La fatturazione dei difensori antistatari pagati dall’agenzia delle entrate  come funziona e quali sono le criticità che generano soltanto confusione

Riferimenti di prassi: circolare del Ministero delle Finanze 6 giugno 1994, n. 203, Risoluzione 15 marzo 2019, n. 35/E, Risposta n. 189/2023

Capita spesso che il difensori /avvocati o dottori commercialisti) facciano le cause in Corte di giustizia tributaria o in Tribunale per clienti che non hanno la possibilità di pagare le parcelle e si dichiarano antistatari.

I difensori antistatari,  dichiarano in giudizio di non aver ricevuto compensi dal cliente chiedendo che vengano liquidate a loro direttamente dalla controparte soccombente, come previsto dall’articolo 93 del Codice di Procedura Civile.

Orbene l’avvocato o il commercialista devono emettere fattura al proprio cliente, indicando nella descrizione spese di Lite pagate dall’agenzia delle entrate indicando gli estremi della sentenza, (si consiglia anche si scrivere costo indeducibile, se l’iva la paga l’agenzia iva indetraibile e di scrivere che la Certificazione Unica la fa l’agenzia).

La ritenuta la opera l’‘agenzia delle entrate e quindi il cliente non deve fare la certificazione unica.

Tale sistema distorto cosa genera, due conseguenze negative.

La prima è che spesso i commercialisti del cliente non vedono che la fattura è stata pagata dall’agenzia delle entrate, la scaricano non potendolo fare e in più fanno anche la certificazione unica che è già stata fatta dall’agenzia delle entrate, per cui il difensore si trova duplicato il compenso nel sistema dell’agenzia delle entrate pur avendolo percepito una sola volta  e si ritrova destinatario di una lettera di compliance per compensi non dichiarati.

La seconda criticità è che l’agenzia pretende che l’Iva la paghi la società cliente, che spesso è ferma e non ha risorse, per cui l’agenzia certifica il compenso come se fosse stato pagato anche con l’Iva e il difensore si ritrova una certificazione con il 22% di compenso in più per Iva mai incassata.

In poche parole è un sistema assurdo, che potrebbe risolvere tutto facendo fatturare direttamente all’agenzia che paga e si risolverebbero tutte queste criticità, che generano soltanto confusione.

Con la Circolare del 06/12/1994 n. 203 – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che agli  effetti dell’IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell’assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell’I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte, è tenuto anche al pagamento dell’imposta a queste relative. L’avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia perciò  che riguarda l’onorario sia per ciò  che concerne l’imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente. Unica deroga si ha nella ipotesi in cui il soggetto vincitore è soggetto di imposta e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività di impresa, arte o professione ed ha quindi titolo di recuperare l’imposta della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo relativo al suo onorario ed alle spese processuali, e non anche quello relativo all’IVA che vi afferisce essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente.

Con la risoluzione n. 35/E di ieri 15 marzo, l’Agenzia delle entrate si è soffermata su un caso di notevole interesse pratico, riguardante l’applicabilità delle ritenute in caso di pagamento dei compensi ai legali della controparte vittoriosa in giudizio, il ministero ha stabilito che la ritenuta la opera l’agenzia che paga il compenso.

Napoli,li 02/01/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

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