La presentazione della dichiarazione Irap non impedisce il rimborso

La presentazione della dichiarazione Irap non impedisce il rimborso

Cassazione Civile ordinanza n. 18581 del 30/6/2021

In Tema  Irap, ci sono due modus operandi, chi (a mio parere correttamente non presenta la dichiarazione Irap) e chi invece la presenta per poi dover impugnare la cartella di pagamento per omesso versamento dell’imposta dichiarata e essere giudicato da una varietà di orientamenti giurisprudenziali.

La dichiarazione Irap è diventata autonoma da unico 2010 redditi 2009, quindi prima i commercialisti erano costretti a dichiararla altrimenti il sistema Entratel non permetteva la trasmissione del file, per cui anche se dichiarata non andava pagata, ma dal 2010 in poi, il contribuente può tranquillamente non dichiararla.

Chi ha optato per la presentazione della dichiarazione Irap, si vede spesso rifiutare il rimborso, perché i giudici partono dalla considerazione, che se il contribuente lo ha dichiarato, deve pagare e che può fare ricorso soltanto per vizi propri.

Tale considerazione non è corretta, la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. SS.UU 30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015)

Un professionista aveva fatto ricorso avverso una cartella per Irap non dovuta, nonostante avesse presentato spontaneamente la dichiarazione Irap, in primo grado vinceva, in appello veniva ribatlata la sentenza.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia riteneva che la cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600 del 1973 e, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso. Avverso la sentenza il ricorrente i ha proposto ricorso, su tre motivi.

  1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art.19 del d.lgs. n.546 del 1992 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che il contribuente non potesse impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito giacché esso contribuente aveva impugnato non la cartella, ma l’iscrizione a ruolo indicata nella stessa, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo.
  2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato: violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. – si deduce l’extrapetita in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso, laddove tale inammissibilità non era stata eccepita dall’Ufficio finanziario.
  3. Infine, con il terzo motivo, si deduce l’errata applicazione dell’art.3 commi 142 e 144 della legge n.662/96, ribadendosi l’insussistenza del presupposto impositivo e, quindi, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo rispetto ai quali il contribuente non aveva altro mezzo di impugnazione se non il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo.
  4. Rigettato il secondo motivo, in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo può essere sempre rilevata dal giudice di merito, anche in assenza di eccezione di parte, la prima censura è fondata, con assorbimento dell’esame del terzo motivo di ricorso rivolto al merito della pretesa tributaria non esaminato dal Giudice di appello.
  5. La statuizione della C.T.R., per la quale, in sostanza, in tema di IRAP, in fase esecutiva, il contribuente non può ritrattare la propria dichiarazione fiscale, onde gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell’indebito dopo avere integralmente versato l’imposta, collide con il costante indirizzo di questa Corte (Cass.n.6239 del 05/03/2020 che richiama e ribadisce Cass. 28/12/2016, n. 27127 e n. 23999/2016), secondo cui: Nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l’Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell’imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente; la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente (Cass. Sez. U.30/06/2016, n. 13378; Cass. 28/10/2015, n.21968); -ove ciò accada, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova stabilite dall’art. 2697, cod. civ., spetta al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione)
  6. La sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria di appello dalla Cassazione.

Napoli, 01/07/2021

Dott. Giuseppe Marino

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