La procura ad litem, nomina del difensore

La procura ad litem, la nomina del difensore in Commissione Tributaria

Riferimenti normativi: Art.83 cpc – Art.84 cpc – Art.85 cpc – Art.125 cpc

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez.1 civile sent. 12486/2000 – Cass. 16252/2020 – Cass. n. 29802/2019, Cass. n. 10885/2018 – Cass. Sez. Un. n. 28337/2011

La procura ad litem, ossia la nomina di difensore nelle liti della commissione tributaria, ha le stesse fonti normative previste nel processo civile.

La Procura può essere generale o speciale, la procura generale viene conferita per qualsiasi causa (la troviamo spesso per gli avvocati dell’ex equitalia e del concessionario della riscossione) quella speciale per singola causa.

Attenzione però a verificarne la validità, la procura generale può essere rilasciata soltanto con atto pubblico da un notaio o un pubblico ufficiale.

Per l’agenzia entrate riscossione ormai basta il dirigente, essendo diventato un ente pubblico, ma per ex Equitalia e i concessionario dei comuni, enti privati, controllate le procure.

La Procura speciale viene invece rilasciata per ogni singolo ricorso e può essere autenticata dal difensore stesso,  ma attenzione deve riportare il numero dell’atto oppure il riferimento della causa per la quale viene conferita, altrimenti è radicalmente nulla Cass. sez.1 civile sent. 12486/2000.

Qualora nella procura si voglia conferire il potere al difensore sui  diritti disponibili è necessario specificarlo, esempio il potere di rinunciare alla lite o conciliare.

Quando si autentica la firma del contribuente è consigliabile farsi rilasciare copia del documento d’identità ed allegarla al fascicolo.

Bisogna prestare molta attenzione anche al contenuto della procura, il conferimento si presume effettuato per ogni singolo grado di giudizio salvo diversa volontà (art.83 comma 4 cpc) per cui è buona norma scrivere che la nomina s’intende conferita anche per il grado di appello.

In caso di nomina di più difensori, la norma presume la difesa disgiunta.

In caso di revoca del mandato, fate attenzione, ha effetto soltanto al momento della effettiva sostituzione del difensore (Art.85 cpc).

La Procura può essere conferita anche dopo la notifica del ricorso, purché conferita prima del deposito o della costituzione in giudizio (Art. 125 comma 2 del cpc).

Se la procura ad litem è irregolare o nulla, il Giudice deve emettere un ordinanza per la regolarizzazione, soltanto in caso di mancata ottemperanza potrà dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di procura. (per ulteriori approfondimenti cliccare qui)

L’attuale formulazione dell’art. 182 comma secondo cod. proc. civ. prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, debba assegnare alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. (Cass. 16252/2020 – Cass. n. 29802/2019, Cass. n. 10885/2018 – Cass. Sez. Un. n. 28337/2011)

Ricordatevi sempre che informare i clienti è sempre la regola aurea.

Napoli,li 11/11/2021

Dott. Giuseppe Marino

 

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