La sentenza Cedu sui conti correnti Ferrieri e Bonassisi illustra  i limiti europei ai poteri invasivi del fisco Italiano sui conti correnti e  il ruolo del controllo preventivo

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La sentenza Cedu sui conti correnti Ferrieri e Bonassisi illustra  i limiti europei ai poteri invasivi del fisco Italiano sui conti correnti e  il ruolo del controllo preventivo

La Cassazione 2510/2026 pubblicata il giorno 08/02/2026 prende atto della illegittimità dell’art art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972 con riferimento all’Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispetto della vita privata e familiare) e all’ Art. 8 della Carta (protezione dei dati personali).

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2510/2026  del 5 febbraio 2026 prende tempo e rinvia l’udienza di trattazione tra le parti recependo in toto i principi espressi dalla Corte di Strasburgo ( CEDU Ferrieri e Bonassisa c. Italia) dell’ 08/01/2026 in materia di Accertamenti da Indagini finanziarie. I giudici di Cassazione hanno chiarito che ai fini del contraddittorio tra le parti e il PM non è più possibile ignorare la recente evoluzione sopravvenuta nel panorama giurisprudenziale sovranazionale.

Scrive la Cassazione

Il giorno 8 gennaio 2026, è stata pubblicata sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsi nn.40607/2019 e 34583/2020), che ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali, viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo [il quale recita quanto segue: 8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui].

La Corte ha quindi ritenuto che la normativa italiana [art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973; art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972], anche per come interpretata da questa Corte, attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall’art. 8 CEDU.

Trattandosi di decisione sopravvenuta rispetto alla trattazione in pubblica udienza del presente ricorso, ed apparendo essa rilevante ai fini della decisione dello stesso ricorso (v., in particolare, i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, come riassunti in precedenza), si reputa necessario rimettere le parti ad una nuova udienza pubblica, onde consentire la discussione tra le parti e tra queste ed il Pubblico Ministero, tenendo conto di tale evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale

Nel quadro del diritto dell’Unione europea, il rapporto tra poteri investigativi dell’amministrazione fiscale e tutela dei diritti fondamentali del contribuente è stato progressivamente definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La sentenza nota come “Ferrieri e Bonassisi” si inserisce in questo contesto interpretativo e rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere i limiti entro i quali le autorità fiscali possono accedere ai dati finanziari dei cittadini.

Il caso affronta il delicato equilibrio tra esigenze di contrasto all’evasione fiscale e tutela dei diritti fondamentali, in particolare la protezione della vita privata e dei dati personali quando l’amministrazione acquisisce informazioni sui conti correnti bancari.

L’insegnamento principale della decisione riguarda la necessità che l’attività di acquisizione di dati finanziari da parte dell’amministrazione non sia indiscriminata ma sia sottoposta a garanzie effettive, tra cui la possibilità di un controllo preventivo indipendente.

La Corte ha collocato la questione nel quadro dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell’Unione, in particolare:

Art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispetto della vita privata e familiare);

Art. 8 della Carta (protezione dei dati personali);

Principio di proporzionalità nell’esercizio dei poteri pubblici.

L’accesso ai dati bancari costituisce infatti un’ingerenza nella sfera privata del contribuente, poiché consente allo Stato di ricostruire abitudini di spesa, relazioni economiche e patrimonio personale.

Di conseguenza, tale attività è lecita solo se:

  1. Prevista dalla legge;
  2. Necessaria per un obiettivo di interesse generale (ad esempio la lotta all’evasione);
  3. Proporzionata rispetto allo scopo perseguito;
  4. Accompagnata da garanzie procedurali effettive.

Nel sistema fiscale italiano, l’amministrazione finanziaria può accedere a dati bancari attraverso diversi strumenti, tra cui:

  • Indagini finanziarie;
  • Anagrafe dei rapporti finanziari;
  • Richieste agli istituti di credito.

Queste attività sono particolarmente invasive perché consentono all’amministrazione di esaminare:

  • Movimenti in entrata e uscita;
  • Giacenze;
  • Relazioni finanziarie con terzi.

La sentenza Ferrieri e Bonassisi richiama l’attenzione sul fatto che un simile potere, se esercitato senza adeguati limiti, può trasformarsi in una forma di sorveglianza generalizzata sulla vita economica dei cittadini.

Uno degli insegnamenti centrali della decisione riguarda il principio di proporzionalità, che richiede che l’amministrazione:

  • Non utilizzi strumenti investigativi eccessivi;
  • Limiti la raccolta dei dati a quelli strettamente necessari;
  • Eviti accessi generalizzati o esplorativi ai conti correnti.

In altre parole, l’amministrazione deve poter dimostrare che l’accesso ai dati bancari è giustificato da elementi concreti che rendano plausibile un accertamento fiscale.

Il profilo più significativo della decisione riguarda il tema delle garanzie procedurali.

La Corte ha evidenziato che, quando l’autorità pubblica esercita poteri altamente invasivi nei confronti dei diritti fondamentali, è necessario che tali poteri siano soggetti a:

  • Un controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente, oppure
  • Un sistema di garanzie equivalenti che impedisca abusi.

Questo controllo può essere esercitato:

  • Da un giudice, oppure
  • Da un organismo indipendente dotato di adeguati poteri di verifica.

L’obiettivo è evitare che l’amministrazione possa accedere ai dati finanziari senza una previa valutazione di legittimità e necessità.

Gli insegnamenti della Corte hanno importanti riflessi nel sistema italiano, dove l’amministrazione finanziaria dispone di strumenti molto penetranti di indagine bancaria.

Alla luce dei principi europei, tali poteri devono essere interpretati tenendo conto di alcuni limiti fondamentali:

  • Motivazione dell’accesso ai dati finanziari;
  • Collegamento con un’attività di accertamento specifica;
  • Rispetto del principio di proporzionalità;
  • Possibilità di controllo giurisdizionale effettivo.

Ne deriva che le indagini sui conti correnti non possono essere utilizzate come strumento di controllo indiscriminato, ma devono essere inserite in un procedimento che garantisca adeguata tutela al contribuente.

La sentenza Ferrieri e Bonassisi conferma un orientamento costante della giurisprudenza europea: la lotta all’evasione fiscale è un obiettivo legittimo e fondamentale, ma non può giustificare ingerenze illimitate nella sfera privata dei cittadini.

L’accesso ai conti correnti rappresenta una misura particolarmente invasiva e, proprio per questo, deve essere accompagnato da:

  • limiti chiari stabiliti dalla legge;
  • rispetto del principio di proporzionalità;
  • meccanismi di controllo preventivo e indipendente.

Il messaggio della Corte è quindi chiaro: l’efficacia dell’azione fiscale deve sempre conciliarsi con la tutela dei diritti fondamentali, che costituiscono uno dei pilastri dell’ordinamento europeo.

 

Napoli,li 11/03/2026

Avv. Giuseppe Marino

 

 

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