La sentenza in forma semplificata e il pericolo della richiesta di sospensione

27092023

Processo Tributario: La sentenza in forma semplificata e il pericolo della richiesta di sospensione

La possibilità di emettere la sentenza semplificata in sede di sospensione rende sempre più pericolosa l’istanza di sospensione  e rafforza la disparità di trattamento tra fisco e contribuente in violazione del giusto processo ex art.6 della CEDU.

Riferimento normativo: art. 47 ter del Dlgs 546/92

Per esigenze di processo rapido è stato introdotto con la riforma del processo tributario l’ art. 47-ter che consente in fase di sospensione al giudice tributario, di procedere direttamente ad emettere la sentenza, qualora ritenga la causa matura per la decisione.

Autorevoli giuristi, tra i quale il prof. Salvatore Muleo docente di diritto tributario,  avevano manifestato a loro perplessità sulla legittimità di tale norma che crea una disparità di trattamento tra fisco e contribuente, accentuando la violazione del principio di parità tra amministrazione pubblica e cittadino.

Già chiedendo la sospensione il contribuente se gli viene rigettata l’istanza viene condannato alle spese, ma se gli viene accolta no c’è una corrispondente  condanna dell’amministrazione.

Altra disparità viene individuata nei tempi, se viene concessa la sopensione nel giro di 90 gg viene celebrato il processo di merito, se viene rigettata il contribuente aspetta tempi biblici.

Con la sentenza semplificata il giudice velocemente rigetta il ricorso, senza alcun preavviso e senza spettare i 20 gg prima dell’udienza di merito, non consentendo il pieno diritto alla difesa da parte del contribuente.

L’ufficio già con l’atto impositivo ha esaurito la sua istruttoria, non altrettanto fa il contribuente.

Il nuovo istituto della sentenza semplificata incide sicuramente sulla netta prevalenza di esiti favorevoli agli uffici.

Senza dimenticare che le nuove preclusioni in appello rendono quasi impossibile integrare in secondo grado l’istruttoria probatoria del contribuente insufficiente in primo grado.

In definitiva non conviene chiedere la sospensione, oltre al fatto che è quasi impossibile ottenerla, ma per i pericoli connessi ossia la condanna alle spese e la sentenza semplificata in via anticipata senza preavviso.

Ritengo ci siano gravi indizi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 e 111della C., per violazione di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della PA e per i giusto processo, ma sono sicuro che la Consulta si esprimerebbe certamente in favore del fisco, in questo paese bisogna pagare e basta.

L’articolo 6 della CEDU stabilisce il diritto a un equo processo, includendo i principi di indipendenza e imparzialità del giudice, pubblicità, contraddittorio e ragionevole durata del processo.

C’è più possibilità di ottenere giustizia alla Corte di giustizia europea.

Napoli,li 11/08/2025

Avv. Giuseppe Marino

La possibilità di emettere la sentenza semplificata in sede di sospensione rende sempre più pericolosa l’istanza di sospensione  e rafforza la disparità di trattamento tra fisco e contribuente in violazione del giusto processo ex art.6 della CEDU.

Riferimento normativo: art. 47 ter del Dlgs 546/92

Per esigenze di processo rapido è stato introdotto con la riforma del processo tributario l’ art. 47-ter che consente in fase di sospensione al giudice tributario, di procedere direttamente ad emettere la sentenza, qualora ritenga la causa matura per la decisione.

Autorevoli giuristi, tra i quale il prof. Salvatore Muleo docente di diritto tributario,  avevano manifestato a loro perplessità sulla legittimità di tale norma che crea una disparità di trattamento tra fisco e contribuente, accentuando la violazione del principio di parità tra amministrazione pubblica e cittadino.

Già chiedendo la sospensione il contribuente se gli viene rigettata l’istanza viene condannato alle spese, ma se gli viene accolta no c’è una corrispondente  condanna dell’amministrazione.

Con la sentenza semplificata il giudice velocemente rigetta il ricorso, senza alcun preavviso e senza spettare i 20 gg prima dell’udienza di merito, non consentendo il pieno diritto alla difesa da parte del contribuente.

L’ufficio già con l’atto impositivo ha esaurito la sua istruttoria, non altrettanto fa il contribuente.

Il nuovo istituto della sentenza semplificata incide sicuramente sulla netta prevalenza di esiti favorevoli agli uffici

Senza dimenticare che le nuove preclusioni in appello rendono quasi impossibile integrare in secondo grado l’istruttoria probatoria del contribuente insufficiente in primo grado.

In definitiva non conviene chiedere la sospensione, oltre al fatto che è quasi impossibile ottenerla, ma per i pericoli connessi ossia la condanna alle spese e la sentenza semplificata in via anticipata senza preavviso.

Ritengo ci siano gravi indizi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 e 111della C., per violazione di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della PA e per i giusto processo, ma sono sicuro che la Consulta si esprimerebbe certamente in favore del fisco, in questo paese bisogna pagare e basta.

L’articolo 6 della CEDU stabilisce il diritto a un equo processo, includendo i principi di indipendenza e imparzialità del giudice, pubblicità, contraddittorio e ragionevole durata del processo.

C’è più possibilità di ottenere giustizia alla Corte di giustizia europea.

Napoli,li 11/08/2025

Avv. Giuseppe Marino

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