L’affissione delle notifiche via pec con casella inattiva o piena

L’affissione delle notifiche via pec con casella  inattiva o piena

Cosa succede se la pec è inattiva e notificano una cartella?

In caso di pec piena o inattiva, è previsto  il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento (dove ci sarà il link per scaricare la cartella) , senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. La non obbligatorietà di verificare l’effettiva ricezione della raccomandata male si concilia con l’obbligo previsto dallo Statuto che impone l’obbligo dell’effettiva conoscenza al contribuente degli atti a lui destinati e sulla garanzia costituzionale del diritto alla difesa.

Questa forma di semplificazione applicabile alla irreperibilità relativa o assoluta, va contestata per illegittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento tra cittadini privati e titolari di partita iva e per violazione del diritto alla difesa.

L’art. 26, D.P.R. n. 602/1973, come modificato  dal D.Lgs. n. 159/2015, ha stabilito, a partire dal 01/06/2016, l’obbligatorietà della notifica via pec delle cartelle di pagamento  per i professionisti, le  imprese individuali e le società stabilendo che, qualora non sia possibile eseguire tale modalità di notifica per problemi relativi alla casella di posta elettronica del destinatario, la cartella si considera ugualmente notificata attraverso una sorta di irreperibilità telematica.

l’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di notifica via pec, divenuta poi obbligatoria per i soggetti di cui sopra dal 01/01/2016.

Quindi si apre o meno la pec, l’atto risulta notificato a prescindere al monento in cui viene resa disponibile nel proprio gestore della pec, evento confermato immediatamente con la ricevuta di consegna.

Il legislatore aveva stabilito che la notifica via pec potesse essere effettuata  nelle forme disciplinate dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e che non si applicasse l’art. 149-bis c.p.c.

Il requisito di riconducibilità al soggetto da cui era stata emessa, appariva soddisfatto dalla certificazione di provenienza dal soggetto che effettua la notifica individuabile (nda) dall’indirizzo di posta elettronica rientrante nei registri ini pec.

Non possano essere considerati validi gli indirizzi che dovessero risultare da altre indicazioni fornite dalla società  o dal professionista e lo stesso vale se la pec utilizzata dall’agenzia entrate riscossione non è inserita nei registri ufficiali (classico esempio notifiche.acc.campania@…).

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo oppure l casella  risulti satura,  la notificazione risulterà  perfezionata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Viene, quindi, introdotto un obbligo di custodia e manutenzione della casella di posta elettronica dichiarata.

La irreperibilità (che può esre relativa, per assenza temporanea o assoluta per assenza da trasferimento)  è  disciplinata dall’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, che  alla lett. e) stabilisce che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è  abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge

nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, precisando, altresì , alla successiva lett. f), che le disposizioni contenute al citato art. 143 del Codice di rito, non si applicano.

Tale modalità  di notifica appare dunque caratterizzata da: a) deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio; b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima; c) successiva

notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Tale iter perfezionativo della forma di notifica appare ricalcare lo schema

della irreperibilità  relativa ordinaria anche se, nella sostanza, sembra configurabile maggiormente come una irreperibilità  assoluta, essendo impossibile raggiungere il destinatario.

La tesi che sostiene che l’agente della riscossione non è tenuto a verificare l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, male si concilia con l’obbligo previsto dallo Statuto che impone l’obbligo dell’effettiva conoscenza al contribuente degli atti a lui destinati.

L’uso del termine “raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione” utilizzato dal legislatore frettoloso e pro fisco, creerà non pochi problemi, in particolare di compatibilità con la garanzia dell’effettivo diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

Napoli,li 10/02/2022

Avv. Giuseppe Marino

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