L’onere della prova dopo la modifica della riforma della giustizia tributaria dal 16/09/2022

06092022

Riforma della giustizia tributaria: Onere della prova sempre a carico del fisco.

Riferimenti normativi: art. 7 comma 5 bis del Dlgs  546/92, aggiunto dall’art. 6 della L. 31 agosto 2022, n. 130  pubblicata sulla GU n.204 pubblicata il 01/09/2022 entrata in vigore 16/09/2022, art. 2697 cc

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale 109/2007

Che spettasse al fisco l’onere della prova della pretesa vantata ormai era scontato, lo stabili la Corte Costituzionale con la sentenza 109/2007 in virtù della quale, il giudice non doveva andare a cercarsi le prove, ma dovevano essere fornite dalle parti e che l’art. 2697 del cc , chi vanta un diritto lo deve provare era pienamente applicabile anche al processo tributario.

L’onere della prova però è stato per troppo tempo distribuito in un ottica troppo favorevole all’amministrazione finanziaria.

Con la riforma della giustizia tributaria, dal 16/06/2022  il legislatore ha inserito all’art. 7 del dlgs 546/92 il comma 5 bis, che impone all’amministrazione finanziaria di fornire la prova della propria pretesa e ai giudici di decidere solo sulle prove fornite.

La lettura della norma fa sorgere l’obbligo dell’onere della prova a carico del contribuente solo nel caso di Rimborso, sorge quindi immediatamente la domanda su chi graverà  l’onere della prova per le fatture oggettivamente inesistenti fino ad ora attribuito al contribuente o sulla spettanza delle agevolazioni.

Dalla lettura della norma sembra che l’unico obbligo di provare a carico del contribuente è soltanto sulla richiesta di rimborso.

Staremo a vedere come sarà interpretata la norma dalla giurisprudenza, marcatamente pro fisco.

Si riporta l’art. 6 della L. 31 agosto 2022, n. 130  pubblicata sulla GU n.204 pubblicata il 01/09/2022 entrata in vigore 16/09/2022:

All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il  seguente:  «5-bis.  L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto  impugnato.  Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che  emergono  nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca  o  è  contraddittoria  o  se  è   comunque  insufficiente   a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui si fondano la pretesa  impositiva  e  l’irrogazione  delle  sanzioni.

Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Napoli,li 06/09/2022

Avv. Giuseppe Marino

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