
Riforma della giustizia tributaria: Onere della prova sempre a carico del fisco.
Riferimenti normativi: art. 7 comma 5 bis del Dlgs 546/92, aggiunto dall’art. 6 della L. 31 agosto 2022, n. 130 pubblicata sulla GU n.204 pubblicata il 01/09/2022 entrata in vigore 16/09/2022, art. 2697 cc
Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale 109/2007
Che spettasse al fisco l’onere della prova della pretesa vantata ormai era scontato, lo stabili la Corte Costituzionale con la sentenza 109/2007 in virtù della quale, il giudice non doveva andare a cercarsi le prove, ma dovevano essere fornite dalle parti e che l’art. 2697 del cc , chi vanta un diritto lo deve provare era pienamente applicabile anche al processo tributario.
L’onere della prova però è stato per troppo tempo distribuito in un ottica troppo favorevole all’amministrazione finanziaria.
Con la riforma della giustizia tributaria, dal 16/06/2022 il legislatore ha inserito all’art. 7 del dlgs 546/92 il comma 5 bis, che impone all’amministrazione finanziaria di fornire la prova della propria pretesa e ai giudici di decidere solo sulle prove fornite.
La lettura della norma fa sorgere l’obbligo dell’onere della prova a carico del contribuente solo nel caso di Rimborso, sorge quindi immediatamente la domanda su chi graverà l’onere della prova per le fatture oggettivamente inesistenti fino ad ora attribuito al contribuente o sulla spettanza delle agevolazioni.
Dalla lettura della norma sembra che l’unico obbligo di provare a carico del contribuente è soltanto sulla richiesta di rimborso.
Staremo a vedere come sarà interpretata la norma dalla giurisprudenza, marcatamente pro fisco.
Si riporta l’art. 6 della L. 31 agosto 2022, n. 130 pubblicata sulla GU n.204 pubblicata il 01/09/2022 entrata in vigore 16/09/2022:
All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Napoli,li 06/09/2022
Avv. Giuseppe Marino