Nessun motivo aggiunto per prescrizione e notifica: sconfessata per l’ennesima volta la sentenza della CGT Campania n. 3036/2026

Motivi aggiunti

Nessun motivo aggiunto per prescrizione e notifica: sconfessata per l’ennesima volta la sentenza della CGT Campania n. 3036/2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22671/2026, ribadisce che la contestazione dell’esistenza, della notificazione e dell’efficacia degli atti interruttivi appartiene alla questione di prescrizione già introdotta con il ricorso originario

La recente ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 22671 del 2026, pubblicata il 3 luglio 2026, segna un ulteriore e particolarmente netto arresto sul delicato rapporto tra eccezione di prescrizione, produzione in giudizio degli asseriti atti interruttivi e disciplina dei motivi aggiunti nel processo tributario.

La pronuncia assume un rilievo che va ben oltre il caso concreto, perché interviene direttamente su una questione processuale sulla quale una parte della giurisprudenza tributaria di merito ha manifestato, anche molto recentemente, un orientamento ben più restrittivo per il contribuente. Il riferimento è, in particolare, alla sentenza n. 3036/2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, secondo la quale, quando l’ente impositore o l’agente della riscossione deposita nel corso del giudizio la documentazione destinata a dimostrare notifiche inizialmente contestate come omesse, il contribuente non potrebbe limitarsi a confutare quella documentazione mediante memorie illustrative, ma sarebbe tenuto a proporre motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992, pena l’inammissibilità delle successive censure. Tale orientamento è stato riportato anche dalla stampa tributaria specialistica come principio caratterizzante la pronuncia campana. La Cassazione n. 22671/2026 si colloca su una traiettoria radicalmente diversa. E lo fa non attraverso un’affermazione incidentale, ma respingendo espressamente proprio la tesi processuale sostenuta dall’agente della riscossione secondo cui, a fronte della produzione documentale degli atti interruttivi, il contribuente avrebbe dovuto necessariamente proporre motivi aggiunti ex art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.

Il contrasto, dunque, non potrebbe essere più evidente.

Il fatto: una pretesa risalente, le intimazioni successive e la questione decisiva della prescrizione

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte prende le mosse da debiti d’imposta riferiti agli anni 1991, 1992 e 1993. L’atto direttamente impugnato era un’intimazione di pagamento emessa il 25 febbraio 2022 e notificata al contribuente il 6 aprile 2023.

La sequenza procedimentale era complessa. Un precedente avviso di accertamento relativo all’IVA dell’anno 1991 era stato impugnato e il relativo giudizio si era concluso con sentenza passata in giudicato. Nel 2001 una cartella di pagamento era stata notificata, tuttavia, soltanto al curatore fallimentare e non personalmente al contribuente. Dopo la chiusura della procedura concorsuale erano poi intervenute ulteriori intimazioni, tra cui atti notificati nel 2009.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza n. 926/2024 impugnata in Cassazione, aveva ritenuto che il contribuente non potesse più rimettere in discussione questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro una precedente intimazione del 2009. Quanto alla prescrizione, il giudice di merito aveva valorizzato una pluralità di ulteriori atti, ritenuti idonei a interromperne il decorso, tra cui un verbale di pignoramento infruttuoso del 6 novembre 2009 e successive intimazioni riferite agli anni 2012, 2017 e 2018.

Il punto processualmente decisivo stava però altrove. La CGT abruzzese aveva qualificato come nuove, e quindi tardive, le contestazioni rivolte dal contribuente contro tali atti e contro le relative notificazioni, sul presupposto che esse fossero state formulate soltanto mediante memorie illustrative.

Il ricorrente contestava questa impostazione sostenendo, anzitutto, che la prescrizione era stata eccepita fin dall’origine e che le contestazioni relative agli atti interruttivi costituivano sviluppo della medesima questione già devoluta al giudice. Evidenziava inoltre che le specifiche censure sulle notificazioni erano state comunque introdotte già nel primo grado mediante memoria ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.

È su questo nodo che interviene la Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso. La ricostruzione del fatto e della ratio decidendi emerge direttamente dall’ordinanza allegata, che qualifica espressamente l’oggetto della controversia come rapporto tra eccezione di prescrizione, atti interruttivi, contestazione delle notificazioni e necessità dei motivi aggiunti, escludendo tale necessità.

Il quadro normativo: artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992 e disciplina civilistica della prescrizione

Per comprendere la portata della decisione è necessario partire dall’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. La disposizione consente l’integrazione dei motivi di ricorso quando ciò sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Corte.

La norma, tuttavia, non può essere trasformata in una clausola generale capace di imporre al contribuente un nuovo atto impugnatorio ogni volta che l’Amministrazione produca documenti per contrastare una censura già ritualmente introdotta.

Il discrimine è sostanziale prima ancora che formale. Occorre chiedersi se la successiva difesa del contribuente introduca nel processo una nuova causa petendi, una diversa ragione di illegittimità dell’atto impugnato, oppure se si limiti a sviluppare, precisare e sostenere una questione già posta con il ricorso introduttivo.

Nel caso della prescrizione, la risposta fornita dalla Cassazione è particolarmente chiara. Quando il contribuente deduce che la pretesa è prescritta, egli introduce nel giudizio la questione relativa alla sopravvivenza temporale del diritto di credito. Se l’Amministrazione replica producendo atti che assume essere interruttivi, l’esistenza, la riferibilità, l’efficacia e la rituale notificazione di tali atti entrano naturalmente nel perimetro della medesima questione.

Non nasce una nuova controversia. Non viene impugnato un nuovo atto. Non viene introdotto un autonomo vizio estraneo al ricorso originario. Si discute semplicemente se la prescrizione, già eccepita, sia stata oppure no validamente interrotta.

È qui che assume rilievo la disciplina degli artt. 2934 e seguenti del codice civile e, in particolare, dell’art. 2943 c.c. L’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione non costituisce un segmento processuale separato dall’eccezione originaria, ma un elemento interno alla stessa verifica sulla maturazione o meno del termine prescrizionale.

La Cassazione n. 22671/2026 richiama, a questo proposito, un orientamento già espresso con l’ordinanza n. 8514 del 1° aprile 2025, secondo cui la valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione costituisce parte integrante e necessaria dell’unica questione di prescrizione dedotta nel processo. La Corte ricorda inoltre che l’interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, richiamando, tra le altre, Cass. n. 9810/2023. Questi riferimenti sono espressamente contenuti nell’ordinanza n. 22671/2026.

Il principio di diritto della Cassazione n. 22671/2026

Il cuore della decisione è racchiuso nel passaggio con il quale la Suprema Corte afferma che, quando sia impugnata un’intimazione di pagamento e il contribuente abbia dedotto con il ricorso la prescrizione della pretesa impositiva, il tema dell’interruzione appartiene già alla questione introdotta in giudizio.

Da ciò deriva una conseguenza processuale di fondamentale importanza: il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti per contestare l’esistenza, la notificazione o l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione prodotti o prospettati dall’Amministrazione finanziaria al momento della costituzione in giudizio, perché tali contestazioni costituiscono difese riconducibili alla questione originariamente proposta con il ricorso introduttivo.

Il principio può essere così sintetizzato: quando la prescrizione sia stata ritualmente eccepita nel ricorso, la successiva contestazione degli atti che l’Amministrazione assume essere interruttivi, compresa la contestazione della loro notificazione, non amplia l’oggetto del giudizio, ma si colloca all’interno della medesima questione prescrizionale; conseguentemente non richiede motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992.

La Corte non lascia margini di ambiguità. Nell’ordinanza si legge che non è condivisibile l’eccezione dell’agente della riscossione secondo la quale, a fronte della produzione documentale relativa all’interruzione della prescrizione, il contribuente non avrebbe potuto limitarsi alle deduzioni ex art. 32, ma avrebbe dovuto proporre motivi aggiunti. La sentenza di merito viene quindi cassata proprio perché aveva erroneamente ritenuto tardive le contestazioni del contribuente.

È difficile immaginare una smentita più diretta della logica accolta dalla CGT Campania n. 3036/2026.

Il precedente n. 9163/2026: la Cassazione aveva già tracciato la strada

L’ordinanza n. 22671/2026 non costituisce, peraltro, un episodio isolato.

Pochi mesi prima, l’ordinanza della Corte di cassazione n. 9163/2026 era già intervenuta sul tema della ritualità della notifica degli atti e dei limiti processuali delle successive contestazioni del contribuente. La decisione è stata segnalata proprio per il duplice principio secondo cui, da un lato, non sono necessari motivi aggiunti per sviluppare la contestazione dei vizi della notificazione già dedotta con il ricorso originario e, dall’altro, il giudice non può arrestarsi a verifiche meramente formali, ma deve controllare puntualmente la regolarità del procedimento notificatorio. (LinkedIn)

La vicenda riguardava un atto della riscossione fondato su un precedente atto impositivo che il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. A fronte della documentazione successivamente prodotta dall’Amministrazione, erano state sviluppate specifiche contestazioni concernenti la procedura notificatoria.

Anche in quel caso il punto fondamentale era il medesimo: una volta che il ricorso introduttivo abbia già dedotto l’omessa, nulla o irrituale notificazione dell’atto presupposto, le successive osservazioni rivolte ai documenti con i quali l’Amministrazione pretende di dimostrare la regolarità della notifica non costituiscono necessariamente nuovi motivi di ricorso. Esse rappresentano, piuttosto, la concreta articolazione difensiva della censura originaria alla luce delle produzioni avversarie.

Il collegamento sistematico tra Cass. n. 9163/2026 e Cass. n. 22671/2026 appare particolarmente significativo. La prima pronuncia riguarda il nucleo originario della contestazione della notifica; la seconda affronta specificamente il rapporto tra eccezione di prescrizione e contestazione degli atti interruttivi. In entrambe, tuttavia, emerge una medesima idea del processo tributario: il diritto di difesa non può essere compresso attraverso una nozione artificiosamente espansiva di “motivo nuovo”, tale da trasformare qualsiasi replica alle prove prodotte dall’Amministrazione in una nuova impugnazione soggetta al rigido procedimento dell’art. 24.

Perché la sentenza n. 3036/2026 della CGT Campania non convince

La sentenza n. 3036/2026 della CGT di secondo grado della Campania appare criticabile anzitutto perché confonde due piani profondamente diversi: l’introduzione di un nuovo motivo di illegittimità e la confutazione della prova avversaria relativa a un motivo già dedotto.

Se il contribuente impugna un atto affermando che il precedente atto presupposto non gli è mai stato notificato, il thema decidendum comprende già la questione dell’esistenza e della validità di quella notifica. Quando l’ente deposita successivamente una relata, un avviso di ricevimento, una CAD, una CAN, una ricevuta telematica o altra documentazione, non crea un nuovo oggetto processuale: offre una prova contraria rispetto alla censura originariamente proposta.

Pretendere che il contribuente, per contestare quella prova, debba necessariamente proporre motivi aggiunti significa confondere il motivo di ricorso con l’argomentazione difensiva e, soprattutto, la causa petendi con la contestazione del materiale probatorio.

La differenza non è terminologica, ma strutturale.

Il motivo aggiunto è necessario quando il documento sopravvenuto riveli un vizio nuovo, prima non conoscibile e distinto dalle censure originarie. Diversa è l’ipotesi nella quale il contribuente abbia già eccepito l’omessa notifica e, dopo la produzione documentale dell’ente, osservi che la raccomandata informativa manca, che l’avviso di ricevimento non è riferibile al destinatario, che l’indirizzo è errato, che la relata presenta difformità, che la PEC non risulta consegnata, che il soggetto ricevente non è qualificato o che l’atto prodotto non è comunque idoneo a interrompere la prescrizione.

In tutti questi casi il contribuente non muta la domanda. Non aggiunge un nuovo oggetto al giudizio. Spiega perché la prova prodotta dall’ente non dimostra il fatto già controverso.

La ricostruzione della CGT Campania finisce invece per attribuire alla produzione documentale della parte pubblica un singolare effetto processuale: l’Amministrazione potrebbe costituirsi, produrre per la prima volta la documentazione relativa alla notifica contestata e costringere il contribuente a instaurare, entro il termine dell’art. 24, una sorta di subprocedimento impugnatorio contro ogni singola irregolarità emergente dalle carte depositate.

Una simile conclusione appare difficilmente conciliabile non soltanto con Cass. n. 9163/2026, ma oggi soprattutto con l’espresso principio affermato da Cass. n. 22671/2026.

La prescrizione è un’unica questione: non può essere frammentata artificialmente

La maggiore debolezza teorica dell’indirizzo restrittivo sta probabilmente nel tentativo di scomporre artificialmente la prescrizione in una pluralità di microquestioni autonome.

Il contribuente eccepisce la prescrizione. L’Amministrazione afferma che il termine è stato interrotto. Produce gli atti. Il contribuente replica che quegli atti non esistono, non sono riferibili al credito, non sono stati notificati, sono stati notificati irregolarmente oppure non possiedono efficacia interruttiva.

È un’unica controversia.

La Cassazione n. 22671/2026 lo chiarisce con particolare efficacia quando afferma che l’interruzione appartiene alla questione dedotta in giudizio e che la valutazione sull’idoneità dell’atto interruttivo è parte integrante e necessaria della questione di prescrizione.

La conseguenza è inevitabile: non si può pretendere un motivo aggiunto per ogni ragione in base alla quale il contribuente neghi l’effetto interruttivo.

Del resto, se l’interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato e può essere rilevata dal giudice sulla base del materiale ritualmente acquisito, sarebbe processualmente contraddittorio riconoscere al giudice il potere di valutare l’efficacia interruttiva degli atti e, nello stesso tempo, impedire al contribuente di discuterne la validità e la notificazione in assenza di un formale motivo aggiunto.

È precisamente questa contraddizione che l’ordinanza n. 22671/2026 supera.

L’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 non può diventare una trappola processuale

La lettura restrittiva dell’art. 24 rischia inoltre di alterare profondamente l’equilibrio del processo tributario.

Molto spesso il contribuente deduce l’omessa notifica proprio perché non dispone degli atti e dei documenti che restano nella sfera organizzativa dell’Amministrazione o dell’agente della riscossione. Soltanto con la costituzione in giudizio della parte pubblica emergono relate, ricevute postali, attestazioni, estratti informatici e documentazione del procedimento notificatorio.

Sostenere che ogni specifica critica a tali documenti debba essere introdotta mediante motivi aggiunti equivale a porre sul contribuente un onere di impugnazione preventiva di vizi che, al momento del ricorso, egli non poteva materialmente conoscere.

Ma vi è di più. Una volta che il contribuente abbia già dedotto l’omessa notifica, egli ha identificato con chiarezza il fatto controverso. È l’Amministrazione che, affermando l’esistenza di una rituale notificazione, introduce nel processo la documentazione destinata a provare il contrario. Le deduzioni del ricorrente su quella documentazione appartengono fisiologicamente al contraddittorio processuale.

Trasformarle automaticamente in “motivi nuovi” significherebbe svuotare la funzione stessa delle memorie difensive e ridurre il contraddittorio a un meccanismo formalistico nel quale la parte non potrebbe efficacemente replicare alla prova avversaria senza promuovere una nuova fase impugnatoria.

La Cassazione, con le ordinanze n. 9163/2026 e n. 22671/2026, sembra invece ricondurre il sistema a una distinzione più coerente: altro è introdurre una nuova ragione di illegittimità; altro è contestare, alla luce dei documenti prodotti, i fatti costitutivi o impeditivi rilevanti rispetto alla censura già formulata.

Un principio destinato a incidere sul contenzioso della riscossione

La portata pratica della decisione n. 22671/2026 è considerevole, soprattutto nel contenzioso relativo a intimazioni di pagamento, cartelle, preavvisi di fermo, iscrizioni ipotecarie e atti esecutivi fondati su pretese molto risalenti.

In questi giudizi il contribuente eccepisce frequentemente la prescrizione e l’agente della riscossione replica depositando una lunga sequenza di presunti atti interruttivi. È proprio in tale momento che nasce la necessità di verificare, per ciascun atto, la sua effettiva esistenza, la riferibilità alla specifica pretesa, la data, il contenuto e soprattutto la rituale notificazione.

Dopo Cass. n. 22671/2026 non appare più sostenibile, quantomeno senza confrontarsi espressamente con questo arresto, affermare in termini generali che il contribuente debba proporre motivi aggiunti per contestare tali profili quando la prescrizione sia già stata eccepita nel ricorso introduttivo.

La contestazione degli atti interruttivi costituisce sviluppo della questione originaria.

È questo il vero punto di svolta.

Conclusioni: la CGT Campania n. 3036/2026 appare ormai isolata rispetto alla linea della Suprema Corte

L’ordinanza n. 22671/2026 rappresenta una presa di posizione di particolare nettezza e, letta insieme alla precedente ordinanza n. 9163/2026, rende sempre più problematica la tenuta dell’indirizzo espresso dalla CGT Campania n. 3036/2026.

La pronuncia campana muove da un’impostazione fortemente formalistica: il documento prodotto dall’ente farebbe sorgere, quasi automaticamente, l’onere di proporre motivi aggiunti per contestarne i profili di invalidità. La Cassazione muove invece dalla struttura effettiva della controversia e si domanda se la contestazione successiva appartenga o meno alla questione già dedotta.

Quando il contribuente abbia eccepito la prescrizione, la risposta della Suprema Corte è oggi esplicita: l’esistenza, la notificazione e l’efficacia degli atti interruttivi appartengono a quella stessa questione. Non occorrono motivi aggiunti.

E quando il contribuente abbia già contestato la notificazione dell’atto presupposto, Cass. n. 9163/2026 aveva già indicato una direzione analoga, escludendo che la concreta critica della documentazione successivamente prodotta debba essere automaticamente trasformata in un nuovo motivo di ricorso. La conclusione appare allora difficilmente eludibile. La sentenza n. 3036/2026 della CGT Campania non solo presta il fianco a serie obiezioni sul piano della corretta distinzione tra motivi di impugnazione, difese e contestazioni probatorie, ma risulta oggi frontalmente contraddetta da un arresto della Sezione tributaria della Cassazione che affronta esattamente l’argomento e respinge espressamente la necessità dei motivi aggiunti.

Non una divergenza marginale, dunque, ma due opposte concezioni del processo tributario.

Da una parte, una lettura formalistica che rischia di trasformare l’art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 in una trappola processuale per il contribuente. Dall’altra, la Cassazione, che riconduce correttamente le contestazioni sull’esistenza, sulla notifica e sull’efficacia degli atti interruttivi all’unica e inscindibile questione di prescrizione già ritualmente introdotta.

E, questa volta, il principio non potrebbe essere più chiaro: eccepita la prescrizione, la difesa contro gli asseriti atti interruttivi non richiede alcun motivo aggiunto.

 

Milano, 08/07/2026

Avv. Giuseppe Marino

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