Non basta la raccomandata informativa Cass. SS.UU n.10012/2021

In caso di irreperibilità relativa non basta la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito  è necessario anche l’avviso di ricevimento e i 10 gg decorrono dall’avvenuta ricezione della raccomandata informativa
Le SSUU della Corte di Cassazione con sentenza n.10012 depositata il 15/04/2021 hanno definitivamente risolto il problema della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa. Il quesito posto alle sezioni unite era il seguente: Per il perfezionamento della notificazione in caso di affissione per irreperibilità relativa   basta la semplice spedizione della raccomandata oppure è necessario anche l’avviso di ricevimento? La Cassazione ha stabilito con un orientamento costituzionalmente orientato (Corte Cost. 346/2008 e 3/2010) in caso di irreperibilità la notificazione si perfeziona con l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa e non con la spedizione.
L’art. 8 della L.890/1982 e l’art. 2697 del cc, impongono anche in caso di spedizione diretta, l’onere di provare l’effettiva ricezione della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa, in modo da consentire al contribuente di venire a conoscenza dell’avvenuto deposito.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 22/09/1998, è stato statuita la necessità in caso di irreperibilità relativa dell’invio al destinatario della seconda raccomandata “informativa dell’avvenuto deposito” con avviso di ricevimento. La sentenza numero 346 del 22 settembre 1998 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 890/82.  La censura riguarda l’articolo 8, secondo comma nella parte in cui non prevede che – in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate – sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; Riguarda altresi’ l’articolo 8, terzo comma, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale. La Consulta in sostanza ha reso indispensabile l’introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell’atto da notificare. Stabilendo che    in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone appena indicate, il postino informa il destinatario con l’inserimento di un avviso di giacenza nella cassetta postale; L’atto potrà essere ritirato presso l’ufficio postale dal destinatario anche dopo i dieci giorni di giacenza (deposito);  Resta fermo che la notifica dell’atto si intenderà perfezionata, trascorsi i dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale, anche se il destinatario non provvederà al ritiro dello stesso. In cassazione si erano formati due orientamenti una pro fisco in base alla quale la notifica di un avviso di accertamento con spedizione diretta necessitava soltanto La Corte Costituzionale successivamente con la  sentenza 14/01/2010 n° 3 (Le SSUU in modo errato indicano la sentenza n.10/2010) ha statuito che Il ricevimento della raccomandata informativa perfeziona la notifica per i destinatari. Nella ipotesi di irreperibilità oppure nel caso di rifiuto alla ricezione della copia di un atto, la notifica effettuata in base a quanto previsto dall’articolo 140 c.p.c., viene perfezionata, quindi, con il ricevimento della raccomandata e non solo con la semplice spedizione. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010, ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario della notifica, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, stabilendo che “i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata informativa”.

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