
Notifica delle sentenze al Fisco via PEC nel processo tributario: La Cassazione irrigidisce il sistema, ma il MEF resta più aderente alla realtà operativa, l’ombra della violazione del diritto europeo sul giusto processo per eccessivo formalismo.
La recente ordinanza n. 4057/2026 della Corte di Cassazione interviene sulle modalità di notificazione delle sentenze tributarie via PEC all’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, i requisiti necessari affinché tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Si tratta di una questione tutt’altro che marginale, poiché da una notifica valida discende la riduzione del termine per proporre appello da sei mesi a sessanta giorni. Tuttavia, la soluzione adottata dalla Cassazione solleva più di una perplessità sotto il profilo della coerenza sistematica e del fondamento giuridico.
La posizione della Cassazione è frutto di un formalismo eccessivo, non consono al dettato normativo e poco convincente
Nel caso esaminato, il difensore del contribuente aveva trasmesso via PEC le sentenze di primo grado all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, indicando nel messaggio che si trattava di notificazione. La Suprema Corte ha tuttavia escluso che tale invio potesse qualificarsi come notifica in senso tecnico, ritenendolo una mera comunicazione informale.
Secondo la Corte, la notificazione via PEC della sentenza deve necessariamente rispettare i requisiti previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994, tra cui: L’indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, la redazione di una relazione di notificazione separata, il rispetto puntuale di tutti gli elementi formali previsti dalla normativa (annotazione che la notifica avviene ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del dlgs 546/92)
In assenza di tali requisiti, la trasmissione, pur ricevuta e conosciuta dal destinatario, non sarebbe idonea a produrre effetti processuali.
Questa impostazione, tuttavia, appare difficilmente sostenibile. La Cassazione, infatti, sembra trascurare la specificità del processo tributario telematico, finendo per imporre un modello notificatorio pensato per il processo civile anche in un ambito – quello tributario – che dispone di una disciplina autonoma e indipendente, che permette l’applicazione delle norme del processo civile soltanto in via residuale.
Il risultato è un approccio eccessivamente formalistico, che sacrifica la sostanza (la piena conoscenza dell’atto da parte dell’Amministrazione) a favore di requisiti formali non sempre giustificati dal sistema normativo di riferimento.
Le istruzioni del MEF hanno un approccio più coerente e sistematico
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invece impone regole diverse proprie del processo tributario telematico, disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992.
Secondo tali istruzioni: La notificazione può essere effettuata ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 , E’ opportuno indicare nell’oggetto della PEC la dicitura “notificazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992” , Nel corpo del messaggio va chiarito che la notifica è eseguita ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 38 del Dlgs 546/92, Non è richiesta, a pena di nullità, una relazione di notificazione separata, La conformità della sentenza può essere attestata dal difensore ai sensi dell’art. 25-bis del dlgs 546/92
Questa impostazione appare decisamente più convincente. Il MEF, infatti, coglie nel segno nel valorizzare la disciplina speciale del processo tributario, evitando indebite sovrapposizioni con il modello civilistico.
A differenza della Cassazione, il Ministero adotta un approccio funzionale, ciò che rileva è che l’atto sia portato validamente a conoscenza del destinatario secondo le regole del processo tributario telematico, non l’adesione a formalismi estranei a tale sistema.
Il contrasto tra l’orientamento giurisprudenziale e le indicazioni amministrative genera inevitabilmente incertezza operativa per i professionisti.
Da un lato, la Cassazione – pur con argomentazioni discutibili – resta il giudice di legittimità, le cui pronunce incidono direttamente sugli esiti del contenzioso.
Dall’altro, le istruzioni del MEF appaiono più solide sotto il profilo sistematico e maggiormente coerenti con la normativa speciale tributaria.
È quindi auspicabile un intervento chiarificatore, che ricomponga il contrasto e restituisca certezza agli operatori.
La soluzione prudenziale è la doppia notifica per evitare rischi
In attesa di un chiarimento definitivo, l’unica strategia realmente sicura è quella prudenziale.
È fortemente consigliabile procedere alla notificazione della sentenza: Sia ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, rispettando tutti i requisiti formali indicati dalla Cassazione (oggetto PEC, relata di notifica, ecc.) , Sia ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, secondo le indicazioni del MEF
Questa doppia modalità, sebbene più onerosa, consente di neutralizzare il rischio di contestazioni sulla validità della notifica e di garantire la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione appare, nel caso di specie, priva di un solido fondamento giuridico e caratterizzata da un formalismo eccessivo, che non tiene adeguatamente conto della specialità del processo tributario.
Al contrario, le indicazioni del MEF risultano più aderenti al sistema normativo e maggiormente orientate alla sostanza degli effetti giuridici.
Tuttavia, nel contesto attuale, l’operatore non può permettersi di scegliere tra i due orientamenti: deve piuttosto tener conto di entrambi.
La regola pratica è dunque chiara: notificare sempre, e notificare in entrambi i modi, per mettere al riparo la validità dell’atto da ogni possibile contestazione.
Cosa conviene fare
Inserire nell’oggetto: Notificazione ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, scrivere nel corpo del messaggio la presente pec ha viene notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992, allegare la sentenza estratta dal fascicolo informatico (firmata dalla Corte) allegare un attestazione di conformità e un relata di notifica effettuata ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
A mio parere è la migliore cosa da fare.
L’eccessivo formalismo processuale rappresenta una deviazione patologica dell’attività giurisdizionale, in quanto trasforma le regole del processo da strumenti funzionali alla tutela dei diritti a ostacoli irragionevoli all’accesso alla giustizia.
Secondo i principi sanciti dall’Unione Europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto a un equo processo – garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – implica che le norme procedurali siano applicate in modo proporzionato e ragionevole, senza sacrificare la sostanza dei diritti in nome di formalità inutili.
Napoli,li 27/03/2026
Avv. Giuseppe Marino

