
Notifica per irreperibilità il messo deve indicare le ricerche effettuate
La Cassazione rafforza gli obblighi probatori dell’Amministrazione finanziaria
La notificazione degli atti tributari attraverso la procedura prevista per l’irreperibilità assoluta del contribuente non può essere fondata sul semplice mancato rinvenimento del destinatario presso la sede dichiarata. Il messo notificatore deve svolgere effettive ricerche e deve darne specificamente conto nella relazione di notificazione, in modo da consentire al contribuente e al giudice di verificare la correttezza del procedimento seguito.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 23099 del 13 luglio 2026, pronunciata in relazione alla notificazione di una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento posti a fondamento di un’intimazione di pagamento di importo superiore a quattro milioni di euro.
Il fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel settembre 2017, con la quale l’agente della riscossione aveva richiesto a una società il pagamento della somma complessiva di euro 4.100.193,23.
L’intimazione si fondava su nove atti presupposti, costituiti da sei cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento, notificati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016.
La società contribuente contestava, tra gli altri profili, l’inesistenza o comunque la nullità della notificazione degli atti presupposti. Secondo la difesa, l’Amministrazione aveva fatto ricorso alla procedura prevista per l’irreperibilità assoluta senza che ne ricorressero effettivamente i presupposti.
Dalle relate di notificazione risultava, infatti, che il messo si era recato presso la sede legale della società e, non avendola rinvenuta, aveva acquisito dal portiere dello stabile l’informazione secondo cui l’impresa si sarebbe trasferita in luogo sconosciuto. Non risultavano, tuttavia, ulteriori verifiche presso gli uffici anagrafici, il registro delle imprese o altri luoghi riconducibili alla società e al suo legale rappresentante.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la procedura notificatoria. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece riformato la decisione, reputando sufficiente il tentativo eseguito presso il domicilio fiscale della società e ritenendo legittimo il ricorso alla procedura per irreperibilità.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente riconosciuto la validità delle notificazioni senza verificare quali ricerche fossero state concretamente eseguite dal notificatore e senza considerare che, in caso di mancato reperimento della società presso la sede, la notifica avrebbe dovuto essere tentata anche nei confronti della persona fisica che rappresentava l’ente.
La disciplina della notifica in caso di irreperibilità
La disciplina centrale della controversia è contenuta nell’articolo 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile alla notificazione degli atti tributari.
La disposizione consente di ricorrere alla procedura semplificata prevista per l’irreperibilità assoluta quando, nel Comune in cui deve essere eseguita la notificazione, non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In tale ipotesi, l’avviso del deposito dell’atto viene affisso nell’albo del Comune e la notificazione si considera perfezionata nei termini previsti dalla legge.
Si tratta, tuttavia, di una modalità notificatoria eccezionale, utilizzabile soltanto quando sia stata accertata l’effettiva irreperibilità assoluta del destinatario. Essa deve essere distinta dall’irreperibilità relativa, disciplinata dall’articolo 140 del codice di procedura civile, che ricorre quando il luogo di residenza, dimora, domicilio o sede del destinatario sia noto, ma il destinatario o le persone abilitate a ricevere l’atto non siano temporaneamente reperibili.
L’irreperibilità assoluta presuppone, invece, che il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto e che, all’esito di adeguate ricerche, non sia possibile individuare nel Comune alcuna abitazione, ufficio o azienda a lui riferibile.
Per questa ragione, il mero mancato rinvenimento presso l’indirizzo risultante dagli atti non è sufficiente. Il notificatore deve svolgere ulteriori accertamenti, in primo luogo di carattere anagrafico, e deve indicare nella relata quali verifiche siano state eseguite e quale sia stato il loro esito.
L’obbligo di documentare le ricerche assume una funzione essenziale. Soltanto attraverso una relata adeguatamente dettagliata è possibile controllare se la procedura eccezionale sia stata utilizzata legittimamente oppure se l’Amministrazione abbia omesso attività necessarie per individuare il destinatario.
La Cassazione ha quindi confermato che una relazione redatta mediante espressioni generiche o attraverso la mera sottoscrizione di un modello prestampato non è idonea a dimostrare l’effettivo compimento delle ricerche. Formule quali “trasferito”, “sconosciuto” o “irreperibile”, non accompagnate dall’indicazione degli accertamenti svolti, impediscono qualsiasi controllo sull’operato del pubblico ufficiale e determinano l’invalidità della notificazione.
L’onere della prova grava sull’Amministrazione
Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza riguarda il riparto dell’onere probatorio.
La Corte ha chiarito che, quando il contribuente contesta la ritualità della notificazione degli atti presupposti, spetta all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione dimostrare che ricorrevano i presupposti per applicare la procedura dell’irreperibilità assoluta.
Sono infatti l’ente impositore e il concessionario della riscossione ad avvalersi degli effetti della notificazione e, pertanto, sono essi a dover provare la regolarità del procedimento notificatorio.
Non può essere posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare un fatto negativo, ossia che non siano state svolte ricerche sufficienti o che non ricorressero le condizioni per utilizzare la modalità prevista dall’articolo 60, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
La Commissione tributaria regionale aveva invece sostanzialmente richiesto alla società di dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’irreperibilità assoluta. Tale impostazione è stata censurata dalla Cassazione, perché determina un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
Il giudice tributario è quindi tenuto a esaminare puntualmente ogni singola relata di notificazione e a verificare, per ciascun atto, quali ricerche siano state svolte, quali informazioni siano state acquisite e se tali attività siano sufficienti a dimostrare l’impossibilità di notificare l’atto secondo le modalità ordinarie.
Nel caso esaminato, le notificazioni riguardavano atti diversi e relate non perfettamente coincidenti. Alcune attestavano soltanto il generico trasferimento della società, mentre per una notificazione eseguita nel 2016 l’Amministrazione richiamava anche una visura che continuava a indicare il medesimo indirizzo della sede sociale. Secondo la Corte, il giudice di appello non avrebbe potuto valutare unitariamente tutte le notificazioni, ma avrebbe dovuto compiere un accertamento specifico per ciascun atto.
La notifica alla società e al legale rappresentante
La Cassazione ha accolto anche la censura relativa alla mancata notificazione nei confronti del legale rappresentante della società.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 145 del codice di procedura civile, relativo alla notificazione alle persone giuridiche.
La notificazione deve essere eseguita prioritariamente presso la sede della società, mediante consegna dell’atto al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede.
Quando la notificazione presso la sede non sia possibile, può procedersi nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, purché nell’atto siano indicate le sue generalità e il luogo in cui la notificazione deve essere eseguita.
La Suprema Corte ha precisato che le modalità previste dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile possono essere utilizzate anche per la notificazione destinata a una società, ma devono essere applicate nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente e non direttamente nei confronti della società considerata in forma impersonale.
Di conseguenza, il semplice mancato reperimento della società presso la sede legale non consente di passare automaticamente alla procedura dell’irreperibilità assoluta. Il giudice deve verificare se sia stata previamente tentata la notificazione al legale rappresentante, quando le sue generalità e il relativo indirizzo risultino dagli atti.
La circostanza che il rappresentante risieda in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede legale non esonera il notificatore da tale tentativo. Al contrario, quando la persona fisica che rappresenta l’ente sia individuabile, la notificazione deve essere eseguita o almeno tentata anche nei suoi confronti.
Il principio di diritto
Dalla motivazione dell’ordinanza può ricavarsi il seguente principio di diritto: in tema di notificazione degli atti tributari, il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone l’effettivo accertamento dell’irreperibilità assoluta del destinatario. Il messo notificatore deve svolgere adeguate ricerche, innanzitutto di natura anagrafica, e deve indicare nella relazione di notificazione le attività concretamente eseguite e il relativo esito. La notificazione è invalida quando la relata si limiti a riportare formule generiche, dichiarazioni di terzi o indicazioni contenute in modelli prestampati che non consentano di controllare l’operato del notificatore.
A fronte della contestazione del contribuente, spetta inoltre all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione dimostrare la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, non potendo essere imposto al destinatario l’onere di provare l’inesistenza delle condizioni di applicabilità di tale modalità notificatoria.
Quando il destinatario è una società e non sia possibile eseguire la notificazione presso la sede, il giudice deve infine verificare che la notificazione sia stata previamente tentata nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, qualora le sue generalità e il luogo in cui procedere risultino dagli atti. Il mero mancato reperimento della società presso la sede legale non è sufficiente a legittimare la notificazione mediante irreperibilità assoluta.
Le conseguenze della decisione
Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare separatamente le notificazioni dei nove atti presupposti, verificando per ciascuna di esse le ricerche effettivamente svolte dal messo, la completezza delle relate, la presenza di eventuali verifiche anagrafiche o camerali e l’avvenuto tentativo di notificazione nei confronti del legale rappresentante.
L’ordinanza assume particolare rilevanza nelle controversie aventi a oggetto intimazioni di pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di accertamento dei quali il contribuente dichiari di non avere mai avuto conoscenza.
La produzione della sola relata recante una generica attestazione di irreperibilità non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notificazione. L’Amministrazione deve mettere il giudice nella condizione di ricostruire l’intero procedimento seguito e di verificare che l’utilizzo della procedura eccezionale non sia stato determinato da ricerche superficiali o dal solo esito negativo di un unico accesso.
La decisione conferma così un principio di garanzia fondamentale: le forme semplificate di notificazione, proprio perché possono determinare la conoscenza legale dell’atto anche in assenza della sua effettiva ricezione, devono essere applicate con particolare rigore. In mancanza della prova delle ricerche e dei tentativi prescritti dalla legge, la notificazione degli atti presupposti è invalida e l’atto successivo, come l’intimazione di pagamento, non può legittimamente fondarsi su di essi.
Napoli,li 20/07/2026
Avv. Giuseppe Marino

