Notifiche tributarie via PEC e deposito su InfoCamere: La Cassazione ribadisce l’obbligo di provare la spedizione della raccomandata informativa, ma senza AR facendo emergere profili di incostituzionalità

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Notifiche tributarie via PEC e deposito su InfoCamere: La Cassazione ribadisce l’obbligo di provare la spedizione della raccomandata informativa, ma senza AR facendo emergere profili di incostituzionalità

Quando la notifica via PEC non va a buon fine perché l’indirizzo PEC è invalido o inattivo, l’Amministrazione può procedere con il deposito telematico dell’atto nell’area riservata di InfoCamere e la pubblicazione dell’avviso per 15 giorni, ai sensi dell’art. 60, comma 7, DPR 600/1973. Tuttavia, deve comunque dimostrare di aver spedito la raccomandata informativa prevista dalla norma.

Cass., Sez. V, ord. 17 maggio 2026, n. 14584

Con l’ordinanza n. 14584 del 17 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina delle notificazioni degli atti tributari effettuate mediante posta elettronica certificata nei confronti di imprese e professionisti, affrontando in particolare le conseguenze derivanti dall’esito negativo della notifica telematica e gli adempimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del procedimento notificatorio previsto dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato volto a chiarire la natura e la funzione della raccomandata informativa che deve seguire il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del portale InfoCamere quando la notifica via PEC non possa essere eseguita per inattività o invalidità dell’indirizzo elettronico del destinatario.

La controversia trae origine dall’impugnazione di alcune intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali che l’Agente della riscossione aveva tentato di notificare tramite PEC all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali. I tentativi di consegna erano tuttavia falliti a causa dell’invalidità dell’indirizzo elettronico. In conseguenza di ciò, l’ente procedeva secondo il meccanismo sostitutivo previsto dalla normativa, effettuando il deposito telematico degli atti presso la piattaforma InfoCamere e pubblicando il relativo avviso per quindici giorni.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva ritenuto invalide le notifiche sul presupposto che l’Amministrazione non avesse prodotto la documentazione attestante l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione sostenendo che tale adempimento non fosse determinante ai fini del perfezionamento della notifica e che la normativa non imponesse né la prova della ricezione né quella della spedizione della raccomandata.

La Suprema Corte respinge il ricorso e coglie l’occasione per precisare il corretto significato della disposizione normativa. Secondo i giudici di legittimità, il procedimento notificatorio delineato dall’art. 60, comma 7, si articola in una sequenza di attività che trova applicazione quando la notifica PEC non possa essere perfezionata per cause imputabili al destinatario, quali l’invalidità o l’inattività dell’indirizzo risultante dai pubblici registri.

In tali ipotesi la legge consente all’Amministrazione di procedere mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e mediante pubblicazione dell’avviso per quindici giorni. Decorso tale termine, la notificazione si considera perfezionata nei confronti del destinatario. Contestualmente, l’ufficio è tenuto a dare notizia dell’avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata.

L’aspetto di maggiore interesse della pronuncia riguarda proprio la qualificazione di quest’ultimo adempimento. La Cassazione chiarisce che la raccomandata informativa non richiede la prova della sua ricezione da parte del contribuente. Diversamente da quanto avviene nell’istituto della comunicazione di avvenuto deposito previsto per le notifiche postali tradizionali, la normativa tributaria non subordina infatti la validità della notifica alla dimostrazione dell’effettiva consegna della raccomandata.

Ciò non significa, tuttavia, che l’adempimento possa essere considerato irrilevante. La Corte afferma espressamente che, in presenza di contestazioni da parte del contribuente, l’Amministrazione deve essere in grado di dimostrare almeno l’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. Tale prova costituisce un elemento essenziale del procedimento notificatorio e la sua mancanza impedisce di ritenere validamente completata la procedura prevista dalla legge.

La decisione assume particolare rilievo pratico poiché distingue nettamente tra prova della ricezione e prova della spedizione. Mentre la prima non è richiesta, la seconda resta indispensabile e il relativo onere probatorio grava integralmente sull’ente notificante. Ne consegue che la mera produzione della documentazione relativa al deposito su InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso non è sufficiente ove manchi qualsiasi attestazione dell’invio della raccomandata.

La pronuncia offre inoltre un’importante conferma in ordine alla disciplina delle notifiche PEC con esito negativo. La Corte esclude che l’Amministrazione sia tenuta a effettuare ulteriori verifiche sull’indirizzo elettronico o a procedere mediante notificazione postale ordinaria qualora l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi ufficiali sia invalido o inattivo. In tali circostanze il legislatore ha predisposto uno specifico meccanismo sostitutivo fondato sul deposito presso InfoCamere, il quale rappresenta una modalità autonoma e legittima di perfezionamento della notificazione.

Sotto il profilo processuale, l’ordinanza rafforza le possibilità difensive del contribuente nelle controversie concernenti cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e altri atti della riscossione notificati attraverso il sistema delineato dall’art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973. La produzione in giudizio della prova della spedizione della raccomandata informativa assume infatti un ruolo centrale e la sua assenza può condurre all’annullamento dell’atto per vizio della notificazione.

L’ordinanza n. 14584 del 2026 conferma dunque un orientamento volto a bilanciare le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa con le garanzie difensive del contribuente. Pur riconoscendo la piena legittimità del sistema di deposito telematico presso InfoCamere quale rimedio all’inefficacia della notifica PEC, la Corte ribadisce che la tutela del destinatario impone il rispetto integrale degli adempimenti informativi previsti dalla legge, tra i quali assume rilievo imprescindibile la prova della spedizione della raccomandata informativa.

Profili critici della disciplina e possibile questione di legittimità costituzionale da eccepire nei ricorsi

La conclusione cui perviene la Cassazione, secondo cui la validità della notificazione non dipende dalla prova della ricezione della raccomandata informativa ma soltanto dalla prova della sua spedizione, appare coerente con il dato letterale dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973. Tuttavia, tale soluzione interpretativa solleva rilevanti dubbi sul piano della compatibilità costituzionale e convenzionale del sistema notificatorio così delineato.

La disciplina vigente consente infatti che un atto impositivo o della riscossione, potenzialmente idoneo a incidere in modo significativo sulla sfera patrimoniale del contribuente, si consideri validamente notificato senza che vi sia alcuna effettiva garanzia della sua conoscibilità da parte del destinatario. In tale prospettiva, il deposito presso l’area riservata del portale InfoCamere e la mera spedizione di una raccomandata informativa rischiano di trasformare la conoscenza dell’atto in una mera fictio iuris, fondata su una presunzione legale particolarmente incisiva.

L’orientamento espresso dalla Corte potrebbe essere oggetto di una lettura costituzionalmente orientata alla luce degli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione. In particolare, il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. presuppone che il contribuente sia posto in condizione di avere effettiva conoscenza dell’atto impositivo o della riscossione, affinché possa esercitare tempestivamente le proprie prerogative processuali. Una notificazione che si perfeziona indipendentemente dalla concreta possibilità di conoscenza dell’atto rischia di comprimere eccessivamente tale diritto.

Il problema assume una dimensione ancora più significativa se si considera il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., il quale richiede che il contraddittorio sia effettivo e non meramente formale. La Corte costituzionale ha più volte affermato che i meccanismi di notificazione fondati su presunzioni legali sono compatibili con la Costituzione soltanto quando assicurano un ragionevole bilanciamento tra esigenze di certezza dei rapporti giuridici e tutela effettiva del diritto di difesa.

In tale prospettiva potrebbe sostenersi che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 60, comma 7, dovrebbe attribuire rilevanza non soltanto alla prova della spedizione della raccomandata informativa, ma almeno alla prova dell’effettivo raggiungimento dell’indirizzo del destinatario ovvero all’esistenza di elementi idonei a dimostrare che quest’ultimo sia stato concretamente posto nella condizione di venire a conoscenza dell’avvenuto deposito presso InfoCamere.

I dubbi di compatibilità emergono anche sul piano sovranazionale. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha costantemente affermato che il diritto di accesso al giudice, quale componente essenziale dell’art. 6 CEDU, deve essere concreto ed effettivo e non meramente teorico o illusorio. Sebbene gli Stati possano introdurre presunzioni e regole procedurali finalizzate alla certezza delle notificazioni, tali strumenti non possono tradursi in una sostanziale privazione della possibilità di difendersi.

Analogamente, l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale. Una disciplina che consenta il consolidamento di pretese tributarie sulla base di una notificazione perfezionatasi senza alcuna prova della concreta conoscibilità dell’atto potrebbe risultare difficilmente conciliabile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Da tali considerazioni potrebbe derivare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui consente il perfezionamento della notificazione mediante deposito presso InfoCamere e semplice spedizione della raccomandata informativa, senza richiedere alcuna verifica circa l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del contribuente, per possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, anche in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., quale norma interposta rispetto all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La questione potrebbe essere formulata evidenziando come il sistema realizzi una disparità di trattamento rispetto ad altre forme di notificazione previste dall’ordinamento. Nelle notifiche postali disciplinate dalla legge n. 890 del 1982 e nelle notificazioni processuali regolate dal codice di procedura civile, infatti, il legislatore ha predisposto meccanismi assai più rigorosi volti a garantire la concreta conoscibilità dell’atto. Risulta quindi discutibile che proprio nel settore tributario, caratterizzato dall’esercizio di potestà autoritative suscettibili di incidere in misura significativa sul patrimonio del contribuente, possa ritenersi sufficiente una mera presunzione di conoscenza fondata esclusivamente sulla spedizione di una raccomandata non soggetta ad alcuna verifica di consegna.

In una prospettiva costituzionalmente orientata, la tutela effettiva del diritto di difesa imporrebbe invece di interpretare la norma nel senso che l’Amministrazione debba fornire quantomeno la prova che la comunicazione informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, evitando che il perfezionamento della notificazione si risolva in una presunzione assoluta incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo.

 

Il sistema elaborato dalla Cassazione crea una presunzione legale di conoscenza sostanzialmente irrebuttabile, in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in materia di notificazioni, ha sempre richiesto un ragionevole collegamento tra perfezionamento legale dell’atto e concreta possibilità di conoscenza da parte del destinatario

La questione di legittimità costituzionale è basata  contro un sistema notificatorio che presume la conoscenza dell’atto senza richiedere la prova della sua effettiva conoscibilità, le sentenze della Corte costituzionale più utili non riguardano direttamente l’art. 60, comma 7, DPR 600/1973, ma i principi generali in materia di notificazioni, diritto di difesa e accesso alla giustizia.

Particolarmente rilevante è la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, nella quale la Corte affermò che le modalità di notificazione devono garantire una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e che le presunzioni legali non possono comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.

Di fondamentale importanza è poi la sentenza n. 3 del 2010, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il perfezionamento della notifica per il destinatario dalla sola spedizione della raccomandata informativa. La Corte ritenne che il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. esige un collegamento più stretto tra il perfezionamento della notifica e la concreta possibilità di conoscenza dell’atto.

Molto significativa è anche la sentenza n. 258 del 2012, nella quale la Corte ha ribadito che i meccanismi notificatori fondati su presunzioni di conoscenza devono comunque rispettare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Può essere richiamata altresì la sentenza n. 175 del 2018, nella quale la Consulta ha sottolineato che il legislatore, nel disciplinare le notificazioni, deve assicurare un equilibrato bilanciamento tra esigenze di certezza e diritto di difesa del destinatario.

Sul tema della conoscibilità effettiva degli atti assumono rilievo anche:

  1. Corte cost. n. 28 del 2004;
  1. Corte cost. n. 365 del 2011;
  2. Corte cost. n. 75 del 2019.

Da queste decisioni emerge un principio costante: la notificazione non può ridursi ad una mera finzione formale, ma deve essere strutturata in modo da garantire una concreta possibilità di conoscenza dell’atto.

Il precedente più importante: Corte costituzionale n. 3/2010

La Corte affermò che il perfezionamento della notificazione non può essere collegato ad un momento nel quale non vi sia ancora alcuna ragionevole certezza che il destinatario abbia avuto la possibilità di conoscere l’atto.

Applicando tale principio al meccanismo dell’art. 60, comma 7, DPR 600/1973, si potrebbe sostenere che il perfezionamento della notifica dopo quindici giorni dalla pubblicazione su InfoCamere, accompagnato dalla mera spedizione di una raccomandata della cui consegna non occorre fornire prova, realizza una forma di conoscenza legale ancora più debole di quella censurata dalla Consulta nel 2010.

Collegamento con l’art. 117 Cost.

La questione potrebbe essere formulata anche in relazione:

All’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;, tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

La Corte costituzionale, nelle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha stabilito che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità della normativa interna con la CEDU quale parametro interposto di costituzionalità.

Pertanto una possibile questione potrebbe essere formulata nei seguenti termini:

“È costituzionalmente legittimo l’art. 60, comma 7, DPR 600/1973, nella parte in cui considera perfezionata la notificazione mediante deposito presso InfoCamere e semplice spedizione della raccomandata informativa, senza richiedere la prova che la comunicazione sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?”

Dal punto di vista tecnico-processuale, la sentenza n. 3/2010 rappresenta il precedente costituzionale più incisivo, perché afferma espressamente che il perfezionamento della notifica deve mantenere un ragionevole rapporto con la concreta conoscibilità dell’atto, principio che potrebbe essere utilizzato per criticare l’impianto valorizzato dall’ordinanza Cass. n. 14584/2026

 

Napoli,li 21/06/2026

Avv. Giuseppe Marino

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