
Il giudizio di ottemperanza si propone esclusivamente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, come previsto dall’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 546/1992:
«La parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza alla Corte di Giustizia Tributaria che ha emesso la sentenza».
Non è possibile per il contribuente rivolgersi al Tribunale ordinario (giudice dell’esecuzione), poiché il sistema tributario prevede un rimedio speciale ed esclusivo: non è dunque consentita l’esecuzione forzata civile ordinaria, ma soltanto l’ottemperanza tributaria.
Con la riforma del processo tributario (D.Lgs. 156/2015 e successive modifiche), l’esecuzione delle sentenze tributarie, sia di primo grado sia d’appello, è divenuta di esclusiva competenza delle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie), attraverso il giudizio di ottemperanza.
Per l’esecuzione delle stesse, al pari di quanto avviene per le sentenze del giudice amministrativo, è previsto esclusivamente il ricorso al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice tributario, e non anche l’esecuzione civile, essendo stato eliminato dal D.Lgs. 546/1992 ogni riferimento all’articolo 475 c.p.c., relativo all’apposizione della formula esecutiva.
In particolare, eliminando dall’articolo 69 del D.Lgs. 546/1992 il riferimento all’articolo 475 c.p.c., l’esecuzione delle sentenze tributarie è ammessa soltanto dinanzi al giudice tributario mediante il giudizio di ottemperanza (articolo 70).
Di conseguenza, non è più consentito il ricorso al giudice ordinario (Tribunale) per l’esecuzione forzata delle sentenze tributarie di condanna, incluse quelle che dispongono la restituzione di somme indebitamente pagate dal contribuente.
Ma si tratta davvero di un’esclusività assoluta?
La risposta, in concreto, è negativa. Gli avvocati dell’Agenzia delle Entrate che si dichiarano antistatari, pur essendo retribuiti dall’Amministrazione, possono infatti rivolgersi al giudice dell’esecuzione.
L’asimmetria con l’Amministrazione
Si giunge così al punto critico: l’Amministrazione finanziaria e i suoi avvocati antistatari, per la riscossione, non utilizzano il giudizio di ottemperanza, bensì gli strumenti esecutivi ordinari (cartella di pagamento, ruolo, esecuzione forzata), potendo quindi ricorrere al giudice dell’esecuzione.
Ne deriva che, mentre il difensore del contribuente deve esperire il giudizio di ottemperanza, l’avvocato dell’Ufficio può ricorrere al giudice dell’esecuzione, la cui efficacia risulta, nella prassi, di gran lunga superiore rispetto agli strumenti offerti dal giudice tributario.
Si determina così una evidente asimmetria, che pone seri dubbi di legittimità costituzionale per possibile violazione dei seguenti principi:
Art. 3 Cost. – principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento tra contribuente e Amministrazione;
Art. 24 Cost. – diritto di difesa, poiché il contribuente dispone di strumenti meno incisivi per ottenere quanto già riconosciuto in sentenza;
Art. 111 Cost. – giusto processo, per lo squilibrio tra le parti e la mancanza di parità delle armi;
Art. 6 CEDU – principio del “fair trial” e della “equality of arms”, potenzialmente violato qualora una parte disponga di strumenti esecutivi più efficaci rispetto all’altra.
Napoli, lì 11/04/2026
Avv. Giuseppe Marino

