Quando è necessaria la querela di falso sulle notifiche

La querela di falso non è necessaria per la veridicità intrinseca (ciò che viene dichiarato da terzi)  delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ma soltanto alla veridicità estrinseca ossia alla veridicità oggetto  della  percezione del Pubblico ufficiale con alcune esclusioni.

Cassazione ordinanza 21871/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza conforme (Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216,  Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892, Cass., 29/03/2016 n. 6046)

La differenza tra contenuto estriseco (espressione della percezione del messo notificatore, coperto da pubblica fede con presunzione iuris et de jure) e contenuto intrinseco (non espressione della percezione del messo notificatore ad esempio dichiarazione di terzi, coperto da presunzione iuris tantum liberamente contestabile) è importante al ine della necessità della querela di falso.

La querela di falso è necessaria se si contesta ciò che dichiara il Pubblico ufficiale, non quando si contesta quanto gli viene riferito

In materia di contestazione della notifica c’è molta confusione, quando vengono attestati fatti non veritieri, se ad esempio al notificatore viene riferito che il contribuente si è trasferito e questa circostanza non corrisponde al vero, bisogna fare una querela di falso o meno? Conoscere le procedura accellera il processo e fa risparmiare soldi.

Si rammenta che la querela di falso va proposta in tribunale Civile e non in quello penale e quindi è disciplinata dal codice di procedura civile, pertanto procura,  carabinieri e polizia non c’entrano nulla. La querela di falso implica l’intervento di una grafologo. Sarà necessario quindi un Consulente tecnico di parte e uno d’ufficio (CTU), con notevole aggravio di costi.

Quindi se ad esempio un vicino riferisce che il contribuente si è trasferito non è necessaria la querela di falso, se invece a sostenerlo è il messo notificaore, in questo caso potrebbe essere necessaria la querela. Dico potrebbe, perchè se la percezione repentina può essere frutto di una erreta valutazione, si potrebbe valutare una prova contraria evitando una querela. Quando ad esempio il 13/01/2021 ricevo una raccomandata, il 15/01/2021 ne ricevo un altra e il postino attesta che il giorno 14/01/2021 risultavo irreperibile.

La fede pubblica attenzione quindi, non copre qualsiasi percezione del pubblico ufficiale. Non formano poi prova legale le attestazioni dell’ufficiale derivanti da apprezzamenti soggettivi sulla capacità di intendere e di volere delle persone (Cass., 05/06/2014 n. 12960; Cass.09/03/2012 n. 3787, Cass. 27/04/2006 n. 9649.

Non formano poi prova legale i giudizi valutativi, con riguardo ai fatti che in ragione della loro modalità di accadimento repentino non siano verificabili in modo oggettivo e abbiano potuto dare luogo a una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo, come si verifica quando la rilevazione riportata è palesemente incontrasto con i fatti  (Cass., 29 agosto 2008, n. 21816). Ad esempio, un contrasto tra numero di targa e modello dell’auto,  aver versato sul conto un importo in una certa data, quando in quella data il conto era chiuso, oppure quando ad esempio il 13/01/2021 ricevo una raccomandata, il 15/01/2021 ne ricevo un altra e il messo attesta che il giorno 14/01/2021 risultavo irreperibile.

La notificazione tributaria è disciplinata dal  rito degli “irreperibili”, ai sensi dell’art. 60, lett. e), DPR n. 600/73.

L’art. 2699 c.c., definendo l’atto pubblico come il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, prevede la necessità di tre elementi: quello oggettivo, inerente al rispetto di determinate formalità e individuato per relationem nelle prescrizioni contenute nella normativa speciale; quello soggettivo, attinente allo status di  pubblico ufficiale che ha redatto il documento; e infine quello funzionale in cui il Documento sia formato da un pubblico ufficiale.

Nulla dice il codice sull’oggetto dell’attestazione, ossia su quali affermazioni del pubblico ufficiale siano idonee alla pubblica fede.

La  giurisprudenza ritiene necessario l’esperimento della querela di falso per la contestazione delle indicazioni temporali riportate dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, mentre la pubblica fede non si estende alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale quali l’effettiva l’effettiva legittimità al ritiro  (Cass., 29 marzo 2016, n. 6046) o l’affermata situazione di convivenza del consegnatario dell’atto (Cass., SS.UU., 15 giugno 1993, n. 663, Cass., 06/06/2007 n. 13216,  Cass., 11/04/ 2000 n. 4590, Cass. 24/09/ 2015 n. 18892).

Nel caso specifico l’ufficiale della riscossione aveva accertato, in sede di notifica, l’irreperibilità assoluta, posto che era stato accertato che presso il luogo di ultima residenza il destinatario, secondo quanto riferito dal custode, era risultato trasferito in luogo sconosciuto.

Ai sensi dell’art. 26, DPR n. 602/73, «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;

l’art. 60, DPR n. 600/73, richiamato dall’art. 26, cit., dispone, alla lettera e), che: «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione»;

la previsione normativa sopra indicata, in particolare, disciplina specificamente le modalità di notifica della cartella di pagamento nel caso in cui il soggetto destinatario della notifica non sia stato rivenuto presso la propria residenza a ragione della sua “irreperibilità assoluta”, cioè quando non sia stata riscontrata dal notificatore l’assenza solo momentanea del destinatario nel luogo presso il quale lo stesso risiede;
E’ riconosciuta dal codice di rito la possibilità che il destinatario della notifica, nei cui confronti si è proceduto ai sensi dell’art. 60, lett. e), DPR n. 600/73, possa offrire prova contraria rispetto a quanto accertato dal notificatore.

A tal proposito va evidenziato, che, secondo questa la Suprema Corte (Cass. civ., 27.10.2008, n. 25860): «In tema di notificazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell’atto da notificare, è assistito da presunzione “iuris tantum”, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione»; in sostanza, è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale, sicchè, di converso, rispetto al contenuto delle dichiarazioni ricevute da quest’ultimo, sussiste solo una presunzione di prova che può, tuttavia, essere contrastata dal contribuente offrendo idonea prova contraria;

Le affermazioni dell’agente notificatore contenute nella relata di notifica, per il loro valore estrinseco, fanno fede sino a querela di falso.
Serve dunque la querela per contestare l’affermazione consistente nel non aver rinvenuto il contribuente presso l’abitazione, in quanto trasferitosi altrove.
Non sono coperte da pubblica fede le dichiarazioni di terzi, nella specie i vicini di casa, che hanno riferito ciò all’agente notificatore, che possono quindi essere liberamente contestate.

Napoli,li 02/09/2021

Dott. Giuseppe Marino

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